Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14587 del 10/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14587 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Intimata
Maddalena Levina
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
67/46/2011
depositata il 8/2/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/5/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Maddalena Levina contro l’Agenzia del Territorio è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Napoli n. 62/6/2009 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di classamento n. NA0762323 2006 001.
Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 6571/12
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 10/06/2013
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il
presidente ha fissato l’udienza del 23/5/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è palesemente infondato . Questa Corte ha già affermato ( sentenza n. 9629/2012;
all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche
subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri
relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare, rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente. La motivazione del
provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 1.
311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal
caso, l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato
adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo 1 1. 311/04, nell’ambito di una revisione dei
parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo
scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto
all’analogo rapporto nell’ insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento. Qualora infine il nuovo
classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione
della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, il provvedimento
dovrà recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 23/5/2013
Il PresMIit
dot . Mari
‘cala
n. 12656 del 2012; 11371/2012; 11370/2012) che l’Agenzia del Territorio, quando procede