Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14587 del 09/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14587
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27889-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.B.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 146/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,
depositata il 13/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA- MARIA CASTORINA.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 146/45/2011, depositata in data 13.10.2011 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della ditta C.B. esercente l’attività di “fabbricazione ed installazione tende da sole” avverso la sentenza n. 126/03/2009 della Commissione tributaria provinciale di Varese che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso due avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, previo p.v.c. della Guardia di Finanza, aveva rettificato il reddito di impresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA.
Con istanza del 1.2.2020 l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha dato atto che il contribuente, che non ha spiegato attività difensiva in Cassazione, ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, colla compensazione delle spese.
Considerato che la intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comporta la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020