Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14586 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. II, 26/05/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 26/05/2021), n.14586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7228/2016 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE GALATI

100/C, presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE, rappresentato e

difeso dagli avvocati LUIGI DE CASTELLO, FULVIO CAPUANO;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE

PRO TEMPORE, MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI IN PERSONA DEL

MINISTRO PRO TEMPORE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE IN PERSONA DEL

MINISTRO PRO TEMPORE, AGENZIA DEL TERRITORIO IN PERSONA DEL SUO

LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3749/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha chiesto l’accoglimento per quanto di ragione

del primo motivo del ricorso, l’assorbimento del secondo motivo;

udito l’Avvocato Giovanni Salvati, con delega scritta che si riporta

agli atti difensivi depositati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M. e I.F.P., nella asserita qualità di conduttori utratrentennali di immobili adibiti ad uso residenziale e siti in (OMISSIS), convenivano il 27 luglio 2007 in giudizio innanzi al Tribunale di quella Città l’INPS (proprietaria dei detti immobili), il Ministero dell’Economia e Finanze e la SCIP s.r.l..

Gli attori deducevano che essi – giusta loro manifestazione di adesione all’acquisto in data anteriore al 31 ottobre 2001 a seguito dell’offerta, in vendita ex D.Lgs. n. 104 del 1996, del proprietario INPS – dovevano ritenersi già titolari di trasferimento dei succitati immobili secondo le condizioni di legge anche riguardo all’individuazione del prezzo di vendita (rendita catastale moltiplicata per cento).

Tanto esposto gli attori chiedeva all’adito Tribunale di voler dichiarare l’intervenuto effetto traslativo – dall’originario proprietario INPS, di poi succeduto ex lege dalla SCIP s.r.l. – in capo ed essi istanti, con pronuncia di sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. e con riferimento – quanto al pezzo di vendita – alle suesposte condizioni.

In subordine i medesimi attori, giusta l’intenzione dell’INPS e della SCIP (manifestata con raccomandata dell’11 giugno 2007) di voler cedere gli immobili, valutati di pregio con classificazione di cui al D.I. 1 aprile 2003, sulla base, secondo legge, del prezzo di mercato, formulavano altresì domanda di pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., avente ad oggetto gli stessi immobile, ma per il prezzo corrispondente al valore di mercato, salvi gli effetti mitigatori di legge (sconto nella misura dello 0,6392, oltre al 30% ed allo sconto di blocco pari al 14%).

La domanda era resistita dalle parti convenute in giudizio.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6396/2010, accoglieva la domanda degli attori, dichiarando avvenuto l’effetto traslativo delle indicate unità immobiliari dal Proprietario INPS in capo a ciascuno degli attori stessi ed il conseguente acquisto ex art. 2932 c.c., ed al prezzo indicato in motivazione ovvero corrispondente al valore catastale attuale moltiplicato per cento.

Avverso la suddetta decisione del Tribunale di prima istanza interponeva appello principale l’INPS ed appello incidentale adesivo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Finanze.

Resistevano, nel giudizio di appello, il M. e lo I., chiedendo il rigetto dei gravami.

L’adita Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3749/2015, accoglieva l’appello principale dell’INPS, nonchè quello incidentale proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero del Lavoro, rigettando ogni domanda proposta dal M. e dallo I., con parziale compensazione (per un quarto) delle spese del doppio gradi del giudizio, accollate – per la parte rimante – a carico degli appellati.

Avverso la suddetta decisione della Corte distrettuale il M.M. propone ricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso deve ritenersi ammissibile in quanto comunque finalizzato, con sufficiente esposizione, allo scopo di censurare la gravata decisione sotto il profilo della violazione dell’art. 2932 c.c. e delle varie disposizioni di legge regolanti, nella fattispecie, la dismissione di immobili di enti pubblici.

2.- Ciò posto, deve osservarsi, per quanto oggi rileva, che la Corte di Appello accoglieva l’impugnazione interposta dall’INPS e riformava, come accennato, la decisione del Tribunale di prima istanza sulla base di un articolato iter argomentativo.

L’ordine logico-giuridico seguito dalla impugnata sentenza è, in particolare, evincibile dalle pp. 12-14 della sentenza di appello.

Quest’ultima, più specificamente ancora, affermava l’inesistenza, nella fattispecie, di un diritto potestativo di opzione di vendita (ritenuto, invece, sussistente dal Giudice di prime cure).

La stessa sentenza escludeva, quindi, un diritto potestativo diretto per effetto D.Lgs. n. 104 del 1996, art. 6 e riteneva ipotizzabile solo un eventuale diritto prelazione, ma esclusivamente nella non ritenuta e coeva ipotesi dell’immissione dell’immobile de quo in un piano di dismissione ex art. 2. D.Lgs. cit..

L’esposto iter logico giuridico si espone alle censure mosse nel ricorso qui in esame.

Da quanto risultante dalla stessa decisione ed allegato dalla parte ricorrente risulta che vi fu una offerta di acquisto del ricorrente in data 31-10-2001.

Orbene se anche – come argomentato dalla Corte distrettuale – l’immobile medesimo non era, a quell’epoca, inserito in apposito piano di dismissione ai sensi della normativa citata, va osservato in senso decisivo quanto segue.

Con la lettera IGEI del 1998 vi era stata comunque comunicazione relativa e finalizzata alla dismissione dell’immobile dell’ente pubblico.

L’eventuale ed addotta natura meramente ricognitiva di tale lettera (pure a volerne ritenere la mera funzione di richiesta informativa) sostanziava in ogni caso una manifestazione intesa alla cessione.

E, quindi, non senza senso poteva rimanere la volontà dell’odierno ricorrente, che – come detto – ebbe a dichiarare, a sua volta, l’accettazione all’acquisto proposto.

La volontà del ricorrente costituiva, quindi, manifestazione di interesse all’acquisto e – già a quella data – dovevano ritenersi, in base alle norme in allora vigenti, cristallizzate l’intenzione all’acquisto ed il prezzo dell’epoca.

Questa ricostruzione del senso e degli effetti giuridici dei detti atti è confrontata anche dal consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte invero non tenuto correttamente in debito conto dalla Corte distrettuale.

Al riguardo va rammentato che, proprio in tema di dismissione di alloggi costituenti patrimonio immobiliare di enti pubblici, “la disposizione di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 109, lett. A), riconosce agli inquilini di immobili facenti parte del patrimonio della CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con unico socio) un diritto di prelazione, caratterizzato anche dalla riduzione del 30% del prezzo di mercato, esercitatile solo quando sia validamente ed adeguatamente manifestata la specifica volontà dell’ente di porre in vendita gli immobili, in attuazione del dettato normativo. (Nella specie la Corte ha cassato la decisione del giudice di secondo grado, che aveva qualificato come diritto potestativo la posizione giuridica soggettiva dell’inquilino, in ordine all’acquisto degli immobili, indipendentemente dalla loro effettiva messa in vendita, e aveva conseguentemente ritenuto l’Ente soggetto all’obbligo di contrarre)”. (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 26 maggio 2008, n. 13560, nonchè – precedenza – Cass. n.ri 9922/2008 e 12599/2001).

2.- Il ricorso va, pertanto, accolto con ogni conseguenza di legge e, quindi, con la cassazione dell’impugnata sentenza e la rimessione al Giudice del rinvio, in dispositivo indicato, che dovrà rivalutare e decidere la controversia uniformandosi al principio innanzi enunciato.

PQM

La Corte;

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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