Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14586 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. I, 16/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 14932 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2005, proposto da:

S.r.l. I.C.E.S. – IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI, con sede in

(OMISSIS), in persona del rappresentante M.

F., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n.

8 presso l’avv. Carella Francesco, con l’avv. Savi Giancarlo di

Macerata, che la rappresenta e difende per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI MACERATA, in persona del presidente, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Portuense n. 104, presso la Sig.ra D.

A.A., con l’avv. Bianchini Guido di Macerata, che la

rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, n. 285 del 30

marzo – 15 aprile 2004, non notificata;

Udita, all’udienza del 19 maggio 2010, la relazione del Cons. dr.

Fabrizio Forte e sentiti l’avv. Savi, per la ricorrente, l’avv.

Renato Bianchini per delega, per la controricorrente, e il P.M. dr.

APICE Umberto che conclude per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Provincia di Macerata, con atto di citazione notificato il 16 settembre 1989, conveniva in giudizio dinanzi al locale tribunale la s.r.l. I.C.E.S., domandandone la condanna al risarcimento del danno liquidato in L. 41.997.316 per effetto dell’appalto avente ad oggetto il risanamento di movimenti franosi lungo la strada provinciale (OMISSIS), rescisso dalla committente attrice ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 340 per gravi inadempimenti della convenuta.

La società si costituiva, deducendo la illegittimità della rescissione decisa dalla controparte, che neppure aveva predisposto e consegnato i progetti con il rilievo plano-altimetrico del tracciato stradale e gli altri elaborati tecnici esecutivi nè i risultati degli accertamenti geognostici che ad essa competevano; con tali condotte e omissioni aveva reso impossibile l’esecuzione dell’appalto la cui risoluzione non era quindi imputabile alla appaltatrice, che contestava comunque l’entità dell’avversa pretesa di cui chiedeva il rigetto, domandando in riconvenzione la condanna della Provincia di Macerata a risarcire i danni e a rimborsare la cauzione prestata. Il Tribunale di Macerata in composizione raonocratica, con sentenza del 25 settembre 2002, accoglieva la domanda principale e rigettava la riconvenzionale, condannando la I.C.E.S. a pagare alla Provincia di Macerata Euro. 31.688,71, con rivalutazione e interessi e le spese del grado. Ad avviso del primo giudice, i lavori dovevano terminarsi per contratto il (OMISSIS) ma non erano neppure iniziati il 20 agosto precedente, come ammesso dalla stessa I.C.E.S., che attribuiva il ritardo alla Provincia, che non avere consegnato la documentazione tecnica necessaria a dar luogo all’esecuzione dell’appalto.

Il tribunale affermava che vi erano stati inadempimenti della appaltatrice risultati dalle varie sollecitazioni della Provincia a iniziare i lavori rimaste inevase, nell’inerzia per undici mesi della I.C.E.S. che non aveva organizzato neppure il cantiere in questo tempo. Gli elaborati tecnici e progettuali forniti dalla Provincia alla appaltatrice, ad avviso del c.t.u. nominato in primo grado, erano sufficienti ad aprire il cantiere e a terminare l’intervento oggetto di appalto, desumendosi dal verbale di consegna dei lavori cui era allegato il bando con il progetto, che l’appaltatrice aveva accettato i lavori in tali atti descritti, senza alcuna riserva.

Anche se privo di sottoscrizione dei soggetti presenti al sopralluogo, il verbale di consegna delle aree oggetto dei lavori, provava che in queste l’impresa operava già nel (OMISSIS), come confermato dagli ordini di servizio del direttore dei lavori cui la I.C.E.S. mai aveva opposto la mancata disponibilità del cantiere e delle aree in cui operare, chiedendo, ad (OMISSIS), l’autorizzazione ad utilizzare particolari macchinari e attrezzature, che presupponevano l’inizio dei lavori successivamente eseguiti e completati da altra impresa con la stessa documentazione, progettuale e tecnica, ritenuta insufficiente dalla appaltatrice, condannata a pagare la somma indicata per i danni da rescissione alla sua condotta imputata. Avverso tale sentenza, la I.C.E.S. ha proposto appello con cui ha dedotto: 1) di non essere stata in grado di programmare l’esecuzione dell’appalto, per la mancanza dei progetti esecutivi necessari a individuare la consistenza qualitativa e quantitativa dei lavori a farsi, in violazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 7 (Capitolato generale delle opere pubbliche – da ora:

Capitolato), in assenza di un verbale di corrispondenza tra stato dei luoghi e progetto rilasciato dalla Direzione lavori, ai sensi del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 5; b) di non avere stipulato l’appalto nei trenta giorni dalla aggiudicazione della gara del (OMISSIS), perchè nessuna consegna vi era stata dei lavori, avendo il c.t.u. riportato in allegato alla sua relazione un dattiloscritto senza firme a prova di tale consegna che mai vi era stata in fatto, per cui dalla data di essa nessun termine poteva decorrere e in tale contesto il (OMISSIS), essa aveva chiesto di recedere dal contratto per colpa della Provincia, i cui uffici avevano tenuto una condotta pregiudizievole e vessatoria verso la I.C.E.S., al solo fine di sostituirla con un’impresa locale, che ha poi eseguito i lavori, con un aumento del prezzo dell’appalto di oltre il 70%; c) di avere rilevato che unico elemento grafico del progetto allegato al bando, era una carta geografica militare in scala 1:25.000, sulla quale nessun rilievo avevano i pochi segni grafici indicati dal c.t.u., corrispondenti a cerchi segnati sulla mappa, inadeguatì a costituire documenti progettuali; d) di procedere ad una nuova liquidazione dei danni, per essere immotivata quella del tribunale.

La Provincia di Macerata era quindi evocata in causa dinanzi alla Corte d’appello di Ancona che, con sentenza del 15 aprile 2004, ha respinto il gravame della I.C.E.S., condannandola alle spese del secondo grado, perchè la eventuale carenza o insufficienza dei progetti non determinava la nullità del contratto la cui omessa esecuzione, in base alla valutazione comparata dei comportamenti delle parti del rapporto, correttamente era stata attribuita a responsabilità esclusiva dell’impresa e non s’era ritenuta imputabile alla stazione appaltante. Il primo giudice aveva condiviso le conclusioni del c.t.u. ing. S.A., che aveva rilevato la idoneità degli elaborati grafici allegati al bando a fare eseguire i lavori per i quali si era indetta la gara; di tali progetti la aggiudicataria aveva preso visione prima della gara, potendo valutarne l’idoneità a consentire l’esecuzione dei lavori, anche perchè alcune delle operazioni preliminari all’apertura del cantiere erano in contratto poste a suo carico (calcoli, verifiche di stabilità e sondaggi geognostici) per cui ancor più l’impresa poteva valutare l’eseguibilità dei progetti allegati al bando.

Essendo la consegna dei lavori avvenuta alla data del relativo verbale, cioè al (OMISSIS) e dovendo gli stessi terminare entro diciotto mesi, il completamento dell’appalto doveva aversi entro il 30 settembre 1980 ma, nonostante i solleciti della Provincia, l’appaltatrice s’era limitata a chiedere, ad ottobre (OMISSIS), l’autorizzazione ad utilizzare attrezzature speciali per la esecuzione dei lavori a prezzi più elevati, ed era ancora in fase di apertura del cantiere ad (OMISSIS). Dopo altri solleciti dell’Ingegnere capo e della Direzione dei lavori di (OMISSIS), solo con lettera del (OMISSIS) la I.C.E.S. aveva chiesto formalmente la consegna dei lavori e degli elaborati progettuali, con la descrizione dell’andamento delle frane “come da saggi geotecnici e stratigrafici” a suo dire in possesso della stazione appaltante, contestando poi, in data (OMISSIS) e dopo un sollecito del Presidente della Provincia, che il verbale di consegna fosse stato sottoposto alla firma delle parti senza sopralluogo e implicitamente così confermando che il documento era stato comunque redatto, anche in assenza dei progetti esecutivi. La mancanza di obiezioni per oltre un anno dalla I.C.E.S. nel periodo anteriore a quello descritto, era addebitabile a condotta colposa della appaltatrice, inadempiente anche in alcune operazioni a lei spettanti per il Capitolato. La Corte ha ritenuto che la copia informe del verbale di consegna dei lavori, allegata dal c.t.u. alla sua relazione priva delle sottoscrizioni delle parti, non escludeva l’esistenza del verbale confermata dalla I.C.E.S. nella lettera citata in cui dichiarava che esso era stato sottoscritto senza sopralluogo; nessuna contestazione era stata mossa ai progetti allegati al bando, ritenuti sufficienti per partecipare alla gara e che il c.t.u. aveva valutato come idonei a supportare l’esecuzione dei lavori, che, a distanza da vari mesi da quando dovevano cominciare, non erano cominciati, in un termine che si era evidenziato congruo per l’impresa succeduta all’appellante nell’appalto, eseguito con gli stessi elaborati progettuali rifiutati dalla società odierna ricorrente. Non poteva ritenersi fondata la domanda di risoluzione dell’impresa per inadempimento della Provincia connesso alla mancata consegna dei lavori nei termini, denunciata soltanto molti mesi dopo della data del relativo verbale, durante i quali la I.C.E.S. non aveva avanzato riserve o obiezioni sui progetti da eseguire a sua disposizione. Il ritardo nella stipula del contratto, utilizzabile dalla appaltatrice per recedere dal rapporto, non risultava usato in tal senso e nessuna attività di esecuzione dell’ appalto in concreto vi era stata dall’impresa; il richiamo al R.D. n. 350 del 1895, art. 5 per il quale la verifica del progetto va effettuata prima della gara, non aveva rilievo alcuno in rapporto al contratto di appalto successivamente sottoscritto dalle parti, potendo rilevare, ad avviso della Corte di merito, soltanto per la regolarità della aggiudicazione pregressa.

Ritenuti congrui i danni come liquidati in primo grado nella maggiore somma pagata alla nuova impresa che aveva eseguito i lavori oggetto dell’appalto concluso dalle parti, con accertamento non superato dalle obiezioni dell’appellante, la Corte ha considerato irrilevante alla quantificazione la mancata prova, dalla stazione appaltante, dell’eseguibilità dell’appalto a costi minori considerato che la appaltatrice non aveva provato una condotta illecita o illegittima della Provincia, nella aggiudicazione successiva dei lavori ad altra impresa. Respinti i motivi di gravame sugli accessori del credito risarcitorio, qualificato di valore dal primo giudice e relativo ad inadempimento di obblighi di fare, gli stessi erano ritenuti infondati, spettando alla danneggiata rivalutazione ed interessi, come sancito in primo grado. Nessuna ragione era esplicitata per disporre una nuova nomina di c.t.u. e la sentenza di primo grado doveva quindi confermarsi ponendosi le spese del grado di appello a carico dell’appellante.

Per la cassazione di tale pronuncia, la s.r.l. I.C.E.S. ha proposto ricorso di tre motivi, notificato alla Provincia di Macerata il 30 maggio 2005, cui resiste l’ente locale con controricorso notificato il 6 luglio 2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza di merito, per violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 340, 332, 341, 320, all. F, del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 5 e 11, del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422, art. 1, del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 4, 5, 7, 10, 18, 29 (Capitolato), artt. 1352, 1175 1218, 1227, 1346, 1418, 1375, 1453 e ss. 1460 e 1465 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. S’insiste dall’I.C.E.S. in primis nel dedurre che, nel caso, inadempiente è stata la Provincia di Macerata, per violazione delle norme che precedono consistita nella mancata consegna dei lavori e del progetto contenente i disegni esecutivi dell’opera da realizzare, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto inadempiente 1 ‘appaltatrice nella comparazione del comportamento di lei con quello della Provincia, in base ai principi generali relativi agli inadempimenti contrattuali, nel valutare i quali, in alcun conto ha tenuto delle violazioni delle norme di legge e regolamentari denunciate nel primo motivo d’impugnazione. Su tale atteggiamento ermeneutico si fonda la scelta della Corte di appello di ritenere valido un verbale di consegna dei lavori non sottoscritto dalle parti, sulla base di deduzioni fondate sui comportamenti della stessa società appaltatrice che dovrebbero surrogare un atto pubblico, in fatto mancante, in base a elementi probatori contestati dalle parti ovvero di affermare che il progetto esecutivo dell’opera oggetto del contratto sarebbe stato identificabile in una carta geografica militare, con più segni grafici di cerchietti numerati su di essa per segnalare le frane.

Attribuire la colpa di dette omesse consegne, dei lavori e dei progetti, all’inerzia dell’appaltatrice invece che a condotte omissive della Provincia di Macerata è incongruo e in contrasto con il complesso delle norme indicate, da ritenersi violate dalla Corte di merito, che ha pure disapplicato i principi codicistici in materia di ermeneutica contrattuale dalle norme richiamate, non potendosi la violazione d’una pluralità di obblighi contrattuali dell’amministrazione non esaminarsi per giungere ad un ribaltamento della colpa a carico dell’impresa per il mancato compimento dei lavori.

1.2. Si lamenta, in secondo luogo, la violazione dell’art. 2697 c.c. art. 112 c.p.c., art. 113 c.p.c., comma 1, artt. 115 e 116 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per avere la pronuncia oggetto di ricorso omesso di decidere su domande e istanze proposte dalla ricorrente, avendo la Corte negato la nullità del contratto per illegittimità della procedura di gara, nella quale mancavano i progetti esecutivi dell’opera e per l’omessa consegna dei lavori, che comunque dava diritto alla I.C.E.S. di risolvere il contratto, soffermandosi sulla legittimità della rescissione dalla Provincia, per comportamenti che si pretende di qualificare inadempimenti della sola impresa.

Si è omesso di applicare la normativa che impone la esecuzione delle opere pubbliche in base a “progetti regolarmente compilati e approvati” (R.D. n. 422 del 1923, art. 1 e L. n. 2248 del 1865, art. 332, All. F), in contrasto con quella sulla consegna dei lavori e sul tracciamento delle opere da eseguirsi, da verbalizzare con il concorso delle parti del rapporto (della citata L. del 1865, art. 320 e art. 10 del Capitolato con il R.D. n. 350 del 1895). Sulla base di tali omissioni si è chiesto dall’I.C.E.S. in sede di merito di dichiarare nullo l’appalto, anche per violazione dell’art. 10 del Capitolato, che impone l’allegazione del progetto esecutivo al contratto per consentirne la regolare esecuzione, con mancanza conseguente dell’oggetto stesso dell’atto nei suoi requisiti essenziali (art. 1346 c.c.) e per contrarietà di questo con norme imperative (art. 1418 c.c.), mancando il verbale sottoscritto dalle parti.

Nessun rilievo s’è dato alle censure mosse con l’appello in ordine alle conclusioni del tribunale e del c.t.u. sugli elaborati di progetto, considerati esistenti ed eseguibili, ma in realtà assolutamente inidonei ad essere qualificati “progetto esecutivo” e ritenuti anzi dallo stesso ausiliare del giudice, “limitati e migliorabili”, come evidenziato dalle osservazioni del c.t.p. all’impresa.

Altrettanto è a dire, in rapporto agli oneri che la Corte afferma gravavano sull’impresa, la quale agli stessi non poteva ottemperare senza la consegna dei lavori e del progetto esecutivo; nessun rilievo sì è dato ai solleciti dell’impresa alla Provincia per ottenere la consegna del cantiere e dei progetti, condannando l’I.C.E.S. al risarcimento per il suo comportamento rispettoso e leale verso la inadempiente stazione appaltante.

Nessuna pronuncia vi è stata dalla Corte di merito sul ritardo nei lavori, addebitabile alla Provincia di Macerata e tale omessa decisione costituisce altro grave vizio della sentenza, anche in considerazione del divieto di variazioni dei lavori in corso d’opera consentite solo in ristretti limiti (1/5 delle previsioni di progetto, secondo l’art. 14 del Capitolato) e, in concreto, molto più rilevanti e tali da dar luogo al recesso giustificato dell’appaltatore che, secondo la Corte d’appello, non si sarebbe perfezionato. La Corte neppure ha considerato il ritardo nella stipula del contratto intervenuta 93 e non 30 giorni dopo la aggiudicazione, in violazione dell’art. 4 del Capitolato; la sentenza impugnata addebita all’I.C.E.S. il mancato recesso per tale ritardo a fronte del quale rileva una sorta d’acquiescenza o inerzia dell’impresa che, invece, per tale ritardo, aveva manifestato la volontà di recedere. Infine nessuna rilevanza la Corte d’appello ha dato alle difese del c.t.p. della ricorrente, non ammettendo un confronto di questo con il c.t.u., invano richiesto dall’appellante.

1.3. Si lamenta infine omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, su punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile di ufficio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la Corte rinviato alle conclusioni del c.t.u., per affermare fatti incerti e contestati in ordine ai progetti da eseguire con l’appalto per cui è causa con motivazione solo apparente.

Ciò è accaduto nell’attribuzione alla I.C.E.S. di responsabilità e colpe della Provincia, non traendosi le conseguenze ovvie del ritardo nella stipula del contratto dovuta alla P.A., in ordine alle pretese condotte inadempienti della ricorrente.

Assolutamente scarna e insoddisfacente è la motivazione sulla mancata consegna dei lavori e sulla scarsità dei disegni esistenti, neppure descritti in sentenza e inidonei a dar luogo a qualsiasi attività esecutiva dell’impresa; la stessa richiesta di recesso della I.C.E.S. le viene addebitata ed è posta a base della giustificazione dei comportamenti della stazione appaltante.

La motivazione non fa alcun riferimento al comportamento di buona fede tenuto dalla società appaltatrice, a fronte di quello chiaramente ingiusto della Provincia, che aveva violato tutte le norme di condotta desumibili dalla disciplina della buona fede nell’esecuzione dei rapporti; neppure s’è tenuto conto delle prove orali assunte in primo grado, che confermavano il comportamento in mala fede dell’Amministrazione provinciale.

2.1. La controricorrente deduce poi la inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., insistendosi con esso nella denuncia della mancata consegna dei progetti esecutivi e dell’omessa consegna dei lavori, con argomentazioni tratte dalle conclusioni del tecnico di parte, prodotte solo in appello e contenenti deduzioni mai fatte in primo grado e con il gravame stesso. Nel merito si afferma la infondatezza delle avverse deduzioni in ordine alla consegna dei lavori, alla completezza del progetto da eseguire e al ritardo nel dare inizio ai lavori, punti su cui sussistono motivazioni approfondite e congrue delle sentenze dei due gradi di merito.

In base alle produzioni documentali in atti e alla testimoniale assunta in primo grado dell’ingegnere capo della Provincia, la consegna dei lavori alla I.C.E.S. avvenne materialmente il (OMISSIS), per cui l’appalto doveva concludersi entro il (OMISSIS). Dal verbale di consegna risultano fornite all’impresa tutte le spiegazioni tecniche necessarie ad eseguire i lavori e la controparte avrebbe potuto astenersi dal partecipare alla gara, se avesse ritenuto il progetto inadeguato. Dalla relazione del c.t.u. risulta che gli elaborati progettuali “contengono tutti gli elementi necessari all’impresa per aprire il cantiere e portare a termine l’intervento”, non avendo la I.C.E.S. formulato riserve su tali elementi, nelle forme e nei modi di legge. Tali circostanze sono confermate dal fatto che l’impresa, nell'(OMISSIS), aveva chiesto di essere autorizzata all’uso di attrezzature particolari e più costose per eseguire i lavori, dei quali aveva quindi piena contezza così come dei luoghi ove doveva operare, in assenza di qualsiasi censura sui progetti e sull’avvenuta consegna del cantiere da parte sua che, su tali presupposti di fatto soltanto, poteva chiedere l’uso di attrezzature diverse. La condotta della società ha quindi solo confermato le consegne, dei lavori e dei progetti, la cui mancanza è ancora posta a base dei motivi di ricorso per cassazione.

La Provincia rileva poi che, con il suo ricorso, la I.C.E.S. non insiste nelle domande di restituzione della cauzione a suo tempo versata e di risarcimento del danno, proposte nei gradi di merito, sul cui rigetto deve quindi ritenersi formato il giudicato.

Ad avviso della controricorrente, correttamente si è respinta la richiesta di rinnovo della nomina del c.t.u., essendosi ritenuta esauriente la relazione dell’ausiliare nominato in primo grado.

3. Deve anzitutto escludersi la eccepita inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art. 366 c.p.c., per non autosufficienza, non essendo in esso riportati gli atti processuali su cui fondare la decisione e, in particolare, la relazione del consulente della società I.C.E.S., in ordine alle due questioni proposte nei motivi di impugnazione, cioè quella della consegna dei lavori, che non vi sarebbe stata, e l’altra della mancanza dei progetti che la impresa assume di non avere mai ricevuto. Invero, come risulta chiaro dallo svolgimento del processo, la società I.C.E.S., già con l’appello in sede di merito aveva dedotto le medesime questioni, denunciando la errata decisione su di esse in primo grado e chiedendo alla Corte di merito il loro riesame, riproponendole con il ricorso per cassazione, anche se in rapporto alle pretese violazioni di legge da tali circostanze di fatto determinate e denunciate con il primo motivo di ricorso.

La sentenza di appello, in ordine al documento comprovante la consegna dei lavori, afferma che il c.t.u. aveva allegato alla sua relazione un dattiloscritto non firmato dalle parti e lo aveva qualificato “verbale di consegna”, che, come risulta dal controricorso stesso, vi era stato ad opera dell’ingegnere capo della Provincia, sentito in primo grado sul punto, quale teste e che ha confermato di avere proceduto alla verbalizzazione di tale consegna, prevista dall’art. 10 del Capitolato incontestatamente applicabile al contratto per cui è causa.

Tali rilievi istruttori avevano indotto la Corte a ritenere essersi avuto lo smarrimento del verbale di consegna dei lavori, la cui originaria esistenza risultava confermata da una missiva del (OMISSIS) della stessa I.C.E.S., che aveva affermato il sottoscritto tale verbale, anche se redatto senza che si fosse proceduto a sopralluogo delle aree in cui le opere appaltate dovevano essere eseguite, così rilevando una circostanza, che avrebbe dovuto essere oggetto di riserva da inserire a verbale in base alle stesse norme citate nel motivo di ricorso.

Emerge che la impresa era in rapporto di fatto con i luoghi ove avrebbe dovuto eseguire i lavori anche perchè essa, nell’ (OMISSIS), dopo la consegna intervenuta il (OMISSIS) di quello stesso anno, ha chiesto di essere autorizzata all’uso di attrezzature e macchinari maggiormente onerosi, da essa ritenuti indispensabili per una corretta esecuzione dei lavori di cui quindi, nell’autunno dello stesso (OMISSIS), la società era consapevole, sulla base anche della piena cognizione dello stato dei luoghi e dei progetti da eseguire, essendosi avuta una consegna dei lavori nel (OMISSIS), prima dell’appalto concluso nel giugno successivo (su fattispecie di consegna anteriore alla conclusione dell’appalto cfr. Cass. 27 marzo 2007 n. 7481). Ad avviso della Corte d’appello, le circostanze di fatto riportate escludono le violazioni lamentate nel primo motivo di ricorso, in ordine al verbale di consegna dei luoghi ove doveva essere allocato il cantiere, ritenuto esistente anche se smarrito, per cui necessariamente, della data di esso doveva tenersi conto per rilevare l’inadempimento dell’appalto nei termini da parte della società appaltatrice che doveva completare i lavori nei diciotto mesi dal (OMISSIS).

Esattamente si sono ritenute tardive richiesta di recesso della I.C.E.S. del (OMISSIS), intervenuta poco prima del termine di conclusione dei lavori ((OMISSIS)) e non subito dopo la mancata consegna, come previsto dal citato art. 10 del Capitolato (su tale richiesta cfr. Cass. 5 marzo 2008 n. 5951 e 14 aprile 2004 n. 7069). Correttamente i giudici del merito hanno considerato inadempiente il comportamento della I.C.E.S., che, dopo la rilevata immissione in possesso nelle aree da destinare a cantiere e il sollecito da essa inviato di una autorizzazione dalla Provincia ad eseguire i lavori con attrezzature diverse e più costose, ha lasciato decorrere oltre undici mesi per denunciare la mancanza del verbale di consegna e chiedere la risoluzione del contratto.

In rapporto ai progetti esecutivi, come risulta dalla sentenza di merito, essi erano già allegati al bando, ed erano sufficienti a consentire l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto tendente al risanamento di movimenti franosi incidenti su una strada provinciale.

E’ allora ovvio che al bando sia stata allegata una cartina militare comprendente il tracciato della strada con il disegno su di essa di una serie di cerchi colorati che individuavano i vari movimenti franosi rilevati dalla amministrazione, su cui intervenire per porre in sicurezza il tracciato stradale.

Tale progetto, su cui l’impresa nessuna riserva aveva avanzato tempestivamente e che già nel corso della partecipazione alla gara risultava allegato al bando, era stato ritenuto sufficiente ed idoneo dal c.t.u., anche se migliorabile e ulteriormente specificabile; in rapporto all’oggetto dei lavori il progetto che precede era quindi da ritenersi sufficiente e, anche per tale profilo, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

3.2. Il rigetto del primo motivo di ricorso assorbe, per la parte sostanziale, anche il secondo motivo, in quanto deve escludersi fosse mancante il progetto esecutivo e dovesse lo stesso contratto d’appalto stipulato per effetto della aggiudicazione ritenersi nullo, perchè privo d’oggetto. Comunque la Corte d’appello ha negato che la eventuale incompletezza o inidoneità del progetto potesse incidere sulla validità dell’appalto (cfr. pag. 9 della sentenza), rilevando che la prospettata carenza poteva riflettersi solo sulla legittimità della gara e sulla eventuale impugnabilità degli atti relativi.

L’oggetto del contratto su cui la Corte non si sarebbe pronunciata, consisteva nei lavori di messa in sicurezza dai movimenti franosi in atto sulla strada provinciale (OMISSIS), dei quali nessuna esecuzione vi è stata da parte della I.C.E.S. rimasta inerte fino all’ (OMISSIS), pur avendo essa l’obbligo contrattuale di completare l’appalto entro il (OMISSIS), con chiaro inadempimento del contratto che ha giustificato la rescissione della Provincia, ai sensi dell’art. 340 della legge sui lavori pubblici del 1865, possibile proprio in quanto il rapporto non poteva ritenersi sorto per l’inefficacia conseguente a tale risoluzione unilaterale, dovendosi negare la nullità del contratto su cui la Corte di merito s’è pronunciata, rigettando espressamente e correttamente la domanda relativa della ricorrente.

La esistenza di lavori da eseguire per effetto dell’appalto e la mancanza di contrarietà alla legge dell’oggetto di esso, determinato in parte e nel resto determinabile nel corso dei lavori, anche attraverso la individuazione di movimenti franosi diversi da quelli di cui alla mappa allegata al bando di gara, esclude che quest’ultima fosse inidonea a consentire l’inizio dei lavori e la conclusione di essi, tanto che, sulla base della stessa carta militare, con l’indicazione delle aree colpite da movimenti franosi, si è data poi esecuzione all’appalto da altra impresa scelta in sostituzione della I.C.E.S., sia pure a prezzo maggiore di quello concordato in questa sede, così evidenziando la piena eseguibilità degli elaborati progettuali allegati al bando di gara.

2.3. Infine in parte inammissibile e in parte infondato è il terzo motivo di ricorso, che censura la sentenza di appello, denunciandone la insufficiente, carente e illogica motivazione, senza specificare le circostanze di fatto o i punti decisivi su cui tali difetti motivazionali si sono in concreto evidenziati.

E’ inammissibile la censura alla motivazione della sentenza di merito per la parte in cui essa, tra un comportamento contra legem della Provincia ed uno solo violativo del contratto da parte della appaltatrice, sanziona quest’ultimo e non il primo: tale deduzione comporterebbe infatti non un’insufficiente motivazione ma una vera e propria violazione di legge, ma è anche essa inammissìbile per la genericità della denuncia, essendosi negata ogni illiceità del contratto dalla Corte di merito, con motivazione non scalfita dalla impugnazione ed essendosi rilevata la inesecuzione dei lavori in esso previsti. Altrettanto è a dire in rapporto alla illogicità della motivazione che, pur riconoscendo elementi di fatto che giustificavano il recesso dell’impresa o il ritardo nell’adempimento, non ne ha tratto le dovute conseguenze. Tale premessa logica peraltro corrisponde alla lettura che la ricorrente da della sentenza impugnata e non al contenuto di essa, da cui traspare con chiarezza solo il grave inadempimento dell’attuale ricorrente, negandosi ogni illiceità e nullità dell’appalto.

Infine ancora una volta, per il profilo della insufficiente motivazione, si censura la sentenza in rapporto alla mancata consegna dei lavori e alla inidoneità dei progetti esecutivi, riprendendo per altro profilo, il primo motivo di ricorso già ritenuto infondato e rigettato.

4. In conclusione, il ricorso è infondato e, per la soccombenza, la I.C.E.S. dovrà corrispondere alla Provincia di Macerata le spese del presente giudizio nella misura che si liquida in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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