Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14586 del 13/07/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14586 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 15427-2008 proposto da:
CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI
CASERTA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 13/07/2015

NIZZA 59, presso l’avvocato DI AMATO ASTOLFO,
rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO
2015

STANGA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

655

contro

FIN.IM. ’84 S.P.A.;

1

- intimata –

sul ricorso 18465-2008 proposto da:
FIN.IM. ’84 S.P.A. (p.i. 01548081007), in persona
del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATANZARO 9,

rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ROBERTO CHECCHIA, AURELIO FAVARO’, giusta procura
in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI
CASERTA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NIZZA 59, presso l’avvocato DI AMATO ASTOLFO,
rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO
STANGA, giusta procura a margine del ricorso
principale;
– controrícorrente al ricorso incidentale –

presso l’avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA, che la

avverso la sentenza n. 1394/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/04/2015 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito,

per la controricorrente e ricorrente

2

incidentale, l’Avvocato A.M. PAPADIA che si riporta
chiedendo il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso

per il rigetto di entrambi i ricorsi.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con

citazione

notificata

in

data

25/06/1993,

ME.CO.FER. srl, quale aggiudicataria dei lavori
relativi alla costruzione dei raccordi ferroviari

manufatti connessi, conveniva in giudizio

il

Consorzio ASI di Caserta, perché fossero dichiarate
risolte, per fatto e colpa di esso, tutte le
pattuizioni intercorse tra le parti, e condannato il
Consorzio medesimo al risarcimento dei danni, non
avendo questo provveduto alla stipulazione del
contratto di appalto, su cui la società aveva
confidato, acquistando i materiali relativi alla
fornitura 01~g ad essa aggiudicata
Costituitosi regolarmente il contraddittorio,

il

Consorzio chiedeva il rigetto della domanda e, in via
riconvenzionale, la condanna dell’attrice al
risarcimento del danno per comportamento contrario a
correttezza e buona fede.
Con

sentenza

non definitiva n.

1885/2003,

il

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava il
Consorzio responsabile di inadempimento contrattuale
e lo condannava al risarcimento dei danni per la cui
quantificazione rimetteva la causa in ruolo.

4

” Volturno-Nord ” quanto alla fornitura di rotaie e

Con sentenza definitiva n. 2539de1 2004, il Tribunale
condannava il Consorzio al pagamento a favore della
FIN.IM.84 s.p.a.(incorporante per fusione della
ME.CO.FER.) della somma di C. 560.330,43.

FIN.IM 84, con atto notificato il 7.1.2005. Si
costituiva, in data 31.1.2005, il Consorzio ASI,
chiedendo rigettarsi l’appello principale 0, in via
incidentale dichiararsi la carenza di giurisdizione
del giudice adito ovvero l’inammssibilità della
domanda e, in accoglimento della riconvenzionale,
condannarsi la società appellante al risarcimento dei
danni. Il giudizio veniva incardinato con il n.
109/05 RG.
Altro atto di appello avverso entrambe le sentenze,
veniva proposto dal Consorzio ASI, con notifica in
data 14.1.2005 con le medesime richieste e
conclusioni. In tale giudizio, incardinato con il n.
720/05 RG. si costituiva fa FIN.IM. 84, chiedendo
ordinarsi la riunione dei giudizi 3 dichiararsi la
/
tardività dell’appello e comunque respingersi lo
stesso perché infondato, così come la domanda
I
riconvenzionale.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data
3/5/2007 rigettava l’appello avverso la sentenza 2539
5

Proponeva appello avverso la sentenza definitiva la

del 2004 del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere;
dichiarava inammissibile per tardività l’appello
avverso le sentenze n. 1885/2003 e 2539/2004 proposto
dal Consorzio ASI, nonché inammissibile l’appello

procedimento n. 109 del 2005.
Ricorre per cassazione il Consorzio ASI.
Resiste,

con controricorso,

e propone

ricorso

incidentale la FIN.IM. 84 spa. che pure deposita
memoria per l’udienza.
Motivi della decisione
Con un unico motivo,

il ricorrente principale

lamenta violazione degli artt. 333, 334. 343 e 638
c.p.c.,

dove

la

sentenza

impugnata

aveva

dichiarato inammissibile, in quanto tardivo,
l’appello proposto dal Consorzio ASI, con atto
notificato il 14/01/2005 .
Con il primo motivo, il ricorrente incidentale
lamenta violazione degli artt. 1223 e 1224, con
riferimento al mancato riconoscimento della voce di
danno rappresentata dagli interessi passivi
sostenuti dalla ME.CO .FER.
Con il secondo, vizio di motivazione circa la
quantificazione dei danni, con riferimento agli

6

incidentale proposto dal medesimo consorzio nel

interessi passivi, ai costi per le lavorazioni
eseguite, al lucro cessante.
L’unico motivo del ricorso principale appare fondato.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte

2015), nel sistema processuale vigente l’impugnazione
proposta per prima determina la costituzione del
processo, nel quale devono confluire tutte le altre
impugnazioni, così da mantenere l’unitarietà del
procedimento; dunque le impugnazioni successivamente
proposte, benché introdotte in via autonoma, nella
forma della impugnazione principale, si convertono
in appelli incidentali, e dovrà pertanto applicarsi
il termine proprio di tale appello, prescritto
dall’art. 343 c.p.c., con deposito dell’atto in
cancelleria almeno 20 gg. prima dell’udienza di
comparizione fissata nell’atto di citazione
unitamente al proprio fascicolo, e ciò pur se siano
decorsi i termini per impugnare la sentenza.
Nella specie, l’impugnazione proposta per prima è
stata quella della FIN.IM.84 spa, che ha dunque
assunto il carattere di impugnazione principale,
dando luogo al giudizio n. 109 del 2005. L’appello
autonomo proposto dal Consorzio ASI, con atto
notificato il 14/01/2005, va qualificato, in quanto
7

(tra le altre, Cass. N.3318 del 1988; n. 1671 del

impugnazione successiva alla prima, come impugnazione
incidentale, anche se tardiva, in quanto al momento
della sua proposizione (notifica del 14/01/2005 )
erano già decorsi i termini per l’impugnativa della

La Corte di Appello ne avrebbe dovuto dichiarare
l’ammissibilità, in quanto l’udienza di prima
comparizione nell’appello notificato dalla FIN.IM. 84
spa era stata fissata per il 30/03/2005, rispettando
i

termini

di

cui

all’art.

343

c.p.c.

per

l’impugnazione incidentale.
Va altresì precisato che il giudizio cui aveva dato
luogo l’appello del Consorzio ASI iscritto a ruolo
dalla FIN.IM.84 SPA in data 18/02/05 (n. 720/05 R.G.)
era stato riunito a quello incardinato
sull’impugnazione principale (n.109/05 R.G.).
La Corte di Appello, avendo ritenuto correttamente
di riunire i due procedimenti, non poteva che
qualificare l’atto del Consorzio 14/01/05, quale
appello incidentale tardivo, e, come tale,
ammissibile, restando assorbito in esso, trattandosi
di atto di identico contenuto, l’appello incidentale
di cui alla comparsa del 31/01/05.
Accolto dunque il
svolgersi

un

nuovo

ricorso principale , dovendo
giudizio

di

appello,

va

8

sentenza di primo grado, notificata il 10/12/2004.

considerato necessariamente assorbito il ricorso
incidentale.
Va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla
Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione,

giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il

ricorso principale, assorbito

quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese , alla Corte di appello di
Napoli in diversa composizione.
Roma, 14 Aprile 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente

che pure si pronuncerà sulle spese del presente

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