Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14586 del 10/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14586 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo
rappresenta e difende per legge Ricorrente
Contro
Intimato

Buccino Grimaldi Alessandro

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 259/45/2010 depositata il 22/9/2010 ,
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/5/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe ;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Buccino Grimaldi Alessandro contro l’Agenzia del
Territorio è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello
proposto dalla Agenzia

contro la sentenza della CTP di Napoli n.

429/27/2008 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di classamento n.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 27309/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 10/06/2013

NA0698917 2006 001. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 23/5/2013 per l’adunanza
della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è palesemente infondato. Questa Corte ha già affermato ( sentenza n. 9629/2012;

all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche
subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri
relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare, rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente. La motivazione del
provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 I.
311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal
caso, l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato
adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo 1 1. 311/04, nell’ambito di una revisione dei
parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo
scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto
all’analogo rapporto nell’ insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento. Qualora infine il nuovo
classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione
della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, il provvedimento
dovrà recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 23/5/2013
dott. Marid iala

n. 12656 del 2012; 11371/2012; 11370/2012) che l’Agenzia del Territorio, quando procede

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA