Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14585 del 16/06/2010
Cassazione civile sez. I, 16/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14585
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11358-2005 proposto da:
T.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CASSIA 1665, presso l’avvocato PELLEGRINO
STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LOMBARDO BALDASSARRE
ERINO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DITTA PETITTO E DELO S.N.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 289/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 20/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/05/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Marsala del 13 aprile 1994, proposto a norma dell’art. 101, L. Fall., il signor T.G. chiese l’insinuazione tardiva al passivo del fallimento Petitto e Delio s.n.c. del suo credito di L. 160.690.000 in via privilegiata, per differenze retributive ed altre ragioni inerenti al suo rapporto di lavoro con la società fallita nel periodo dal (OMISSIS).
Essendosi opposto il curatore, perchè una precedente analoga richiesta di insinuazione passiva era stata oggetto di un procedimento cancellato dal ruolo a norma dell’art. 309 c.p.c., e non riassunto entro l’anno, il Tribunale di Marsala, con sentenza 21 novembre 2000, dichiarò improponibile la domanda d’insinuazione tardiva.
Il giudizio fu confermato dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza in data 20 marzo 2004.
Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre il signor T., con atto notificato il 27 aprile 2005, affidato ad un unico motivo d’impugnazione.
La curatela fallimentare non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1010 e 98 L. Fall., e art. 310 c.p.c.. Si deduce che il rinvio dell’art. 101, L. Fall., all’art. 98 ha portata limitata alla costituzione delle parti, e non giustifica l’assimilazione processuale del ricorso per insinuazione tardiva all’opposizione allo stato passivo, che ha invece contenuto impugnatorio, ed è soggetta a termini di decadenza.
Il ricorso è fondato. Sul punto questa corte, modificando il suo più antico orientamento, si è già ripetutamente pronunciata, affermando il principio che l’estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito non preclude, di per sè, la possibilità di far valere successivamente, anche nell’ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell’istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto, in applicazione della regola, stabilita dall’art. 310 c.p.c., comma 1, secondo cui, in via di principio, l’estinzione del processo non incide sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e sul diritto di riproporli in altro giudizio. Invero non può essere estesa in via analogica all’insinuazione tardiva la decadenza dall’azione (in conseguenza dell'”abbandono” della domanda ai sensi della L. Fall., art. 98, comma 3), la quale si verifica solo per l’opposizione a stato passivo in considerazione della sua natura – estranea all’insinuazione tardiva – di rimedio impugnatorio soggetto al rispetto di termini perentori (Cass. 30 settembre 2004 n. 19628; 10 novembre 2005 n. 21837).
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio alla medesima corte territoriale in altra composizione, per l’esame della domanda nel merito, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in altra composizione.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010