Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14585 del 13/07/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14585 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 1212-2008 proposto da:
SPEGA S.P.A.

(P.I. 02300210248), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116,

Data pubblicazione: 13/07/2015

presso l’avvocato ARMANDO MONTARSOLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2015
653

MACCAFERRI MARIO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA P.A. MICHELI 78, presso l’avvocato UGO
FERRARI, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati MAURIZIO DALLA SERRA, NICOLO’

TOMMASO SUSSARELLU di TRENTO – Rep.n. 026875 del
25.1.2008;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 224/2007 della CORTE
D’APPELLO di TRENTO, depositata il 27/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato A. MONTARSOLO
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

PEDRAllOLI, giusta procura speciale per Notaio dott.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 07/05/2004, SPEGA
S.p.a. conveniva in giudizio la Provincia Autonoma di
Trento, perché fosse dichiarato ai sensi dell’art. 29

somme già corrisposte dall’amministrazione stessa,
quale contributo alla realizzazione di un progetto
industriale in Borgo Valsugana (abbattimento del
tasso di interesse relativo ad un prestito
obbligazionario emesso dalla Società, a finanziamento
di tale progetto), e fosse affermato che nessuna
somma doveva essere restituita, al riguardo,
all’amministrazione provinciale.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la
Provincia chiedeva rigettarsi la domanda della
società, e in via riconvenzionale chiedeva il
rimborso di E. 58.424,00.
Il Tribunale di Trento, con sentenza in data
17/8/2006, rigettava la domanda dell’attrice e
dichiarava inammissibile per tardività quella della
Provincia.
Proponeva appello la SPEGA.
Costituitosi

il

contraddittorio,

la

Provincia

chiedeva il rigetto dell’appello.

3

L.P. n. 4 del 1981, il suo diritto a trattenere le

Con sentenza in data 27/7/2007, la Corte di Appello
di Trento, rigettava l’appello.
Ricorre per cassazione la SPEGA spa. Resiste, con
controricorso, la Provincia Autonoma di Trento che

Motivi della decisione
la ricorrente lamenta

motivo,

Con un unico

violazione degli artt. 29, 80 bis L. P. n. 4 del 1981
là dove la Corte di Appello aveva escluso il
riconoscimento di sovvenzioni alla SPEGA, in quanto
essa aveva cessato di svolgere l’attività
sovvenzionata, nella quale era subentrata altra
società .
Il motivo è ammissibile-A
sensi

dell’art.

366

(il relativo quesito, ai

bis

c.p.c.,

è

adeguato,

contenendo una generale regola giuridica riferita
alla fattispecie concreta) ma appare infondato.
Correttamente

il

giudice

a

quo

richiama

le

disposizioni della L. P. n. 4 del 1981 ed in
particolare la previsione dell’art. 80 bis relativo
alle sanzioni a carico di chi ottiene le sovvenzioni,
risultando peraltro inadempiente agli obblighi dalla
legge indicati. Si prevede in particolare, al comma 8
che, in caso di cessazione dell’attività da parte del
beneficiario, venga revocata la sovvenzione e, al
4

pure deposita memoria per l’udienza.

comma 9, che la revoca non è disposta se il
subentrante (cui vanno erogati i contributi) continua
ad esercitare l’impresa ed assume i relativi obblighi.
Ha affermato la Corte di Appello che, per il

necessariamente coincidenza tra il soggetto esercente
l’azienda sovvenzionata e il percettore delle
sovvenzioni.
La ricorrente non fa che riproporre, per gran parte,
le argomentazioni svolte nel giudizio di merito,
disattese, con accurata motivazione , dalla sentenza
impugnata.
La Corte di merito ha ritenuto che

(

ai sensi del

richiamato comma 8, non è possibile riconoscere le
sovvenzioni al soggetto che abbia cessato di
svolgere attività sovvenzionata, anche quando il
subentrante abbia assunto tutti gli oneri conseguenti
alla cessione d’azienda, essendovi un indissolubile
collegamento tra il percettore della sovvenzione e il
soggetto che esercita l’azienda. Il giudice ricorda
che, nella specie, una parte dei contributi era
destinata a ridurre il peso finanziario
dell’emissione del prestito obbligazionario
( convertibile ) della SPEGA spa, per cui non poteva
disporsi il trasferimento dell’onere a carico della
5

combinato disposto delle due norme, deve esserci

subentrante

GOURMET ITALIA spa, senza che ad essa

venisse trasferito anche il prestito obbligazionario.
La Corte di merito ha altresì ritenuto irrilevante
l’autorizzazione a suo tempo rilasciata dalla

autorizzazione riguardava gli aspetti relativi alla
cessione degli immobili nonché la questione del
conferimento d’azienda alla GOURMET spa: l’accordo
stipulato dalle due società non poteva ritenersi
idoneo a determinare quella unitarietà tra soggetto
percettore del beneficio e soggetto esercitante
l’azienda sovvenzionata, voluta dalla legge, poiché
esso tendeva a fare della GOURMET un soggetto mero
pagatore degli interessi e del capitale, lasciando
peraltro a carico della SPEGA l’effettivo onere di
tali pagamenti( con l’anticipazione delle relative
somme / {pur detraendosi quelle provenienti dalla
Provincia).
Del resto, è appena il caso di precisare che, ai
sensi dell’art. 1273 c.c. se il debitore è un terzo
convengono che questi assuma il debito dell’altro, il
creditore può, ma non deve aderire alla convenzione.
E, nella specie, non si parlare di espressa
adesione da parte della Provincia perché, come si è
detto, l’autorizzazione da parte dell’ente riguardava
6

Provincia alla cessione d’azienda, in quanto tale

gli aspetti relativi alla cessione degli immobili e
il conferimento dell’azienda alla GOURMET.
Va conclusivamente rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, C. 200,00
per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di
legge.
Roma, 14 Aprile 2015

P.Q.M.

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