Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14585 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12787/2012 R.G. proposto da

Pompea s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 68, presso lo

studio dell’avv. Giuseppe Lomonaco, rappresentata e difesa dall’avv.

Natascia Finotto giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Mantova, in persona

del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 43/28/11, depositata il 5 aprile 2011.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per

il rigetto del ricorso,

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio

2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 43/28/11 del 05/04/2011, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dalla Pompea s.p.a. avverso la sentenza n. 139/05/06 della Commissione tributaria provinciale di Mantova (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2003;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era, stato emesso per indebita detrazione di un credito IVA conseguente all’effettuazione di operazioni in sospensione d’imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. c), eccedendo i limiti del plafond;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello della società contribuente osservando che: a) “la detrazione del’IVA derivante dallo splafonamento spetta soltanto se, per l’anno in cui essa sarebbe divenuta esigibile, risulta versata l’imposta non assolta sugli acquisti”; b) nel caso di specie, Pompea s.p.a. ha portato in detrazione nel 2003 un credito IVA relativo al superamento dei limiti del plafond nell’anno 2001, senza versare la relativa imposta se non a seguito della notifica dell’avviso di accertamento;

2. Pompea s.p.a. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo di ricorso Pompea s.p.a. deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6 e art. 19, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che erroneamente la CTR avrebbe negato il diritto alla detrazione dell’imposta in ragione del versamento di quest’ultima in epoca successiva alla notifica dell’avviso di accertamento;

1.1. in buona sostanza, la ricorrente sostiene di avere corrisposto quanto dovuto per imposta, sanzioni e interessi e non può, pertanto, essere sanzionata una seconda volta con la previsione dell’indetraibilità di quanto corrisposto, sia pure a seguito di avviso di accertamento, tenuto conto del principio unionale di neutralità e dell’adempimento degli obblighi sostanziali d’imposta;

2. il motivo è infondato;

2.1. come evidenziato da Cass. n. 22430 del 22/10/2014 e, più di recente, da Cass. n. 15835 del 15/06/2018 e da Cass. n. 25485 del 10/10/2019, la disciplina nazionale delle operazioni relative a scambi con Paesi che si trovano fuori del territorio dell’Unione Europea, come configurata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, è ispirata al principio della detassazione dei beni “in uscita” dal territorio comunitario, e dell’applicazione dell’IVA italiana a quelli “in entrata”;

2.1.1. al fine di conciliare l’esenzione da IVA delle operazioni di cessione di beni destinati al consumo all’estero con il diritto essenziale nel sistema comunitario dell’IVA – alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, il legislatore ha introdotto talune operazioni concretamente non imponibili, sebbene astrattamente assoggettabili ad rimposta, che sono, essenzialmente, quelle di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a) e b);

2.1.2. peraltro, l’art. 8, comma 1, lett. c), dello stesso decreto considera non imponibili – sebbene si tratti di acquisti di merci o prestazioni di servizi destinati ad entrare nel territorio UE anche le cessioni di beni (tranne i fabbricati e le aree edificabili) e le prestazioni di servizi fatte a soggetti che abbiano effettuato abitualmente cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, e chiedano al loro fornitore di non applicare l’imposta sull’operazione di acquisto e/o di importazione;

2.1.3. la ratio di tale previsione è di agevole comprensione, ove si consideri che le suindicate operazioni non imponibili (cessioni all’esportazione ed operazioni intracomunitarie) non limitano la detrazione dell’imposta sugli acquisti, sicchè gli esportatori abituali, cioè i soggetti che effettuino solo, o prevalentemente, operazioni di tal fatta, finirebbero per trovarsi costantemente in credito con l’Erario, giacchè l’esiguità del debito IVA concernente le operazioni imponibili non varrebbe a compensare l’IVA maturata a credito sugli acquisti;

2.1.4. pertanto, per limitare l’inconveniente che deriverebbe – sul piano dell’economia nazionale – dal porre taluni operatori in permanente attesa del rimborso dell’eccedenza di imposta, legislatore consente loro di effettuare acquisiti senza applicazione dell’IVA, includendo tra le operazioni non imponibili anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi compiute nei loro confronti;

2.1.5. tuttavia, trattandosi di un regime di sospensione di imposta, e non di esenzione, il beneficio in questione, per esigenze di cautela dell’Erario, è subordinato a rigorosi presupposti (cfr. Cass. n. 12774 del 10/06/2011): 1) di tale beneficio possono avvalersi soltanto i soggetti che abbiano effettuato cessioni all’esportazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a) e b), registrate nell’anno precedente, per corrispettivi superiori al dieci per cento del complessivo volume di affari; 2) l’esportatore abituale, prima di effettuare acquisti senza pagamento dell’imposta, deve presentare alla controparte una dichiarazione d’intento con la quale manifesta chiaramente l’intenzione di avvalersi di tale facoltà; 3) gli acquisiti senza applicazione dell’IVA sono consentiti nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione di, cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a) e b), registrate nell’anno precedente (Cass. n. 4022 del 14/03/2012), che costituiscono il cd. plafond;

2.2. nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente abbia effettuato acquisti in sospensione d’imposta al di fuori dei requisiti previsti dalla legge, avendo la stessa sforato il menzionato plafond previsto per l’anno 2001;

2.3. preso atto dello sforamento, Pompea s.p.a. ha emesso autofattura e ha portato in detrazione, con la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2003, il credito IVA conseguente all’imposta che avrebbe dovuto versare nel rispetto della previsione di legge, per la quale la detrazione è ammissibile se computata nella dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, secondo periodo,);

2.4. in questo contesto, il principio di neutralità fiscale – invocato della ricorrente, e che sarebbe posto in pericolo dall’accertamento effettuato in ragione della perdita del diritto alla detrazione – esige che la detrazione dell’IVA a monte sia accordata solo se gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, anche se taluni obblighi formali siano stati, in ipotesi, omessi dai soggetti passivi (cfr. CGUE 27 settembre 2007, in causa C- 146/05, Collèe; CGUE 8 maggio 2008, in cause C95 e 96/07, Ecotrade; Cass. S.U. n. 17757 del 08/09/2016);

2.4.1. senonchè, con riferimento alla fattispecie in esame, lo sforamento del plafond per l’anno 2001 ha comportato il mancato tempestivo versamento dell’IVA, sicchè gli obblighi sostanziali risultano all’evidenza violati, essendo stata alterata l’ordinaria sequenza del versamento e della detrazione, indefettibile nel sistema dell’IVA (cfr. Cass. n. 22430 del 2014, cit.);

2.4.2. è, infatti, evidente che Pompea s.p.a. non può pretendere di portare in detrazione l’imposta prima di averla versata, sia perchè in assenza di versamento non potrebbe nemmeno ipotizzarsi la sussistenza di un credito IVA da portare in detrazione, sia perchè si inciderebbe inevitabilmente sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo;

2.4.3. naturalmente, con riferimento all’IVA versata, la società contribuente potrà, se del caso, chiederne il rimborso, ove ne ricorrano le condizioni di legge;

2.5. va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di IVA, l’imposta non pagata per operazioni effettuate in regime di sospensione d’imposta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, lett. c), ma non rientranti nel plafond stabilito, può essere portata in detrazione nel termine previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972 cit., art. 19, comma 1, solo laddove sia stata precedentemente versata, essendo irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione un eventuale versamento dell’imposta successivo alla scadenza del predetto termine”;

2.6. la sentenza impugnata si è conformata al superiore principio di diritto e va, pertanto, confermata;

3. in conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato pari ad Euro 454.980,86.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in

favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che

liquida in Euro 7.800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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