Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14584 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23615/2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELL’UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA

RANUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA GIGANTE

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.G., REGIONE PUGLIA;

– intimati –

nonche’ da:

L.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI PACCIONE, giusta delega

in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELL’UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA

RANUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA GIGANTE

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 140/2014 della CORTE D’APPELLO LECCE SEZ.DIST.

DI TARANTO, depositata il 14/04/2014 R.G.N. 727/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato GIGANTE CRISTINA;

udito l’Avvocato PACCIONE LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per cessazione materia da

contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato la illegittimita’ della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato fra la Azienda Sanitaria Locale di Taranto e L.G. ed ha condannato la A.S.L. alla immediata reintegrazione dell’appellante nel posto di lavoro in precedenza occupato ed a corrispondere allo stesso l’indennita’ pari a cinque mensilita’ di retribuzione.

2. La Corte ha premesso che il L. aveva partecipato, collocandosi utilmente in graduatoria, al concorso per titoli ed esami, bandito dalla A.S.L. Taranto ai sensi del D.P.R. n. 483 del 1997 e della L.R. n. 40 del 2007, riservato ai dirigenti medici gia’ in servizio, da almeno un triennio, presso le strutture aziendali, in forza di contratti a tempo determinato.

3. Espletate le operazioni concorsuali ed approvata la graduatoria, era stato sottoscritto il contratto individuale, in forza del quale il L. aveva prestato servizio in qualita’ di dirigente medico. Con successiva comunicazione la ASL aveva sollecitato la dipendente a concordare la risoluzione consensuale del rapporto, a seguito della declaratoria di illegittimita’ costituzionale della L.R. n. 40 del 2007, art. 3, comma 40, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza 12.2.2011 n. 42.

4. Successivamente l’azienda aveva revocato detto invito, essendo entrato in vigore il D.L. n. 98 del 2011 che, all’art. 16, comma 8, aveva previsto la nullita’ “di diritto” delle assunzioni avvenute in base a norme dichiarate costituzionalmente illegittime, ivi comprese quelle derivanti dalla stabilizzazione o dalla trasformazione di rapporti a termine.

5. In punto di diritto la Corte territoriale ha osservato che:

6. le procedure di stabilizzazione rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario e che la legge regionale era intervenuta a colmare una lacuna della normativa nazionale, stante l’inadeguatezza di quest’ultima a sanzionare l’illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato;

7. le sentenze dichiarative di incostituzionalita’, pur avendo efficacia ex tunc, non spiegano effetti sulle situazioni giuridiche gia’ esaurite e, quindi, non incidono su rapporti consolidati, costituiti sulla base di provvedimenti divenuti inoppugnabili;

8. nessun atto della procedura di stabilizzazione aveva formato oggetto di impugnazione da parte dei controinteressati e, anche dopo la sentenza di incostituzionalita’, la ASL non aveva avviato alcuna iniziativa ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies;

9. gli effetti della dichiarazione di incostituzionalita’ non si estendono automaticamente all’atto amministrativo adottato sulla base della norma costituzionalmente illegittima;

10. del D.L. n. 98 del 2011, art. 16, comma 8, convertito nella L. n. 111 del 2011, non ha efficacia retroattiva e, quindi, non trova applicazione ai rapporti gia’ in essere alla data della sua entrata in vigore, tanto piu’ che la L. n. 14 del 2012, ne ha escluso la applicabilita’ ai rapporti consolidati.

11. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Azienda Sanitaria Locale Taranto sulla base di sette motivi. L.G. ha resistito con tempestivo controricorso, ed ha proposto ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, al quale ha resistito la ricorrente principale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

12. La ricorrente principale ha depositato istanza, sottoscritta anche dal proprio difensore, con la quale e’ stato chiesto che si dichiari l’avvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione, allegando verbale di conciliazione in sede sindacale, in data 30.3.2016.

13. Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal rappresentante della ASL TA, oltreche’ dal L., e dai rispettivi difensori, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in esame, con il quale e’ stata prevista la definitiva assunzione del L., sia pure con decorrenza successiva a quella dell’originario contratto individuale, e l’obbligo del L. di restituire la somma percepita a titolo di indennita’ risarcitoria.

14. Le parti si sono date atto dell’intervenuta conciliazione, del venir meno della materia del contendere in relazione al presente giudizio, e della concordata compensazione delle spese relative a quest’ultimo e ai precedenti gradi del giudizio, eccezion fatta per quelle gia’ liquidate in corso di causa.

15. Ad avviso del Collegio il citato verbale di conciliazione e’ idoneo a dimostrare la essazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo.

16. Le spese sono dichiarate compensate.

PQM

La Corte:

Dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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