Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14584 del 13/07/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14584 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO VALTENESI COSTRUZIONI S.R.L., in persona del
curatore avv. prof. Antonio Caiafa, rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Soldini ed elett.te dom.to
presso lo studio della medesima in Roma, Via G. Zanardelli n. 23

– ricorrente –

Zg%

contro

2015
FIM.GE . S.R.L.

– intimata –

Data pubblicazione: 13/07/2015

avverso la sentenza n. 2517/08 della Corte d’appello di
Roma depositata il 16 giugno 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18 febbraio 2015 dal Consigliere dott. Car-

udito per il fallimento ricorrente l’avv. Patrizia
SOLDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi SALVATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma, respingendo il gravame
del curatore del fallimento della Valtenesi Costruzioni
s.r.1., ha confermato la sentenza con cui il Tribunale
aveva a sua volta respinto la domanda di revoca, ai
sensi dell’art. 67, primo comma n. 1 e secondo comma,
legge fallim., dell’atto di vendita di ottanta posti
auto e moto siti in Milano stipulato il 19 luglio 2001,
entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento
della società venditrice.
La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini del giudizio di sproporzione tra le reciproche prestazioni
delle parti, la circostanza che il prezzo pattuito di £
4.800.000.000 fosse stato pagato solo parzialmente (non
più di £ 3.275.000.000), poiché l’inadempimento

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lo DE CHIARA;

dell’obbligazione di pagamento del prezzo rileva ai soli fini dell’azione di inadempimento o della risoluzione del contratto; onde non ricorreva l’ipotesi di cui
all’art. 67, primo comma, n. l, legge fallim. Né ricor-

non aveva dato prova della scientia decoctionis da parte della società acquirente, essendo insufficienti gli
elementi addotti della messa in liquidazione della società venditrice, della riduzione del capitale sociale
e del mancato deposito dei bilanci degli anni 2000 e
2001. La messa in liquidazione e la riduzione del capitale sociale, infatti, costituiscono vicende fisiologiche della vita di una società commerciale; per quanto,
poi, il mancato deposito dei bilanci possa essere astrattamente significativo, tuttavia il relativo accertamento non è esigibile dal normale acquirente di un
immobile, «la cui diligenza non può spingersi fino ad
assumere informazioni sullo stato di salute del venditore».
Il curatore ha proposto ricorso per cassazione con
due motivi di censura, cui non ha resistito la società
intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando
violazione dell’art. 67, primo coma n. l, legge fal-

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reva quella di cui al secondo coma, perché il curatore

lim., in relazione all’art. 45 della stessa legge e
all’art. 2704 c.c., si censura il rigetto della domanda
di revoca ai sensi della prima delle disposizioni normative invocate.
ricorrente

premette

che

i

pagamenti

dell’acquirente risultavano eseguiti con modalità diverse da quelle stabilite nel contratto e altresì incredibili, come il versamento in contanti prima di settecento e poi di cinquecento milioni di lire attestato
da quietanze del liquidatore della società venditrice;
che i relativi documenti erano stati contestati dalla
curatela in quanto non opponibili alla medesima; che
ciò implicava deduzione della simulazione relativa della vendita, deduzione erroneamente esclusa dalla Corte
d’appello.
Da tali premesse e dalla, invero, non proprio perspicua formulazione dei tre “quesiti” con i quali il
motivo di ricorso si chiude, è dato evincere che il ricorrente, pur insistendo nella tesi per cui, ai fini
del giudizio di sproporzione delle prestazioni ai sensi
dell’art. 67, primo coma n. l, legge fallim., occorre
confrontare tra loro le prestazioni non già come promesse nell’atto, bensì come poi eseguite dalle parti,
tenta comunque di correggere il tiro deducendo la simulazione relativa del contratto (quanto – par di capire

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Il

- al prezzo, realmente pattuito in misura inferiore a
quella dichiarata).
1.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.
Ribadito, infatti, che la proporzionalità tra le

comma n. l, legge fallim., dev’essere verificata considerando le obbligazioni dedotte nel contratto, senza
tener conto di successivi inadempimenti e del danno che
ne sia eventualmente derivato, atteso che
l’inadempimento è accadimento successivo all’accordo
delle parti ed estraneo all’assetto dato, con il negozio concluso, ai loro interessi (Cass. 5058/2007), deve
aggiungersi che la tesi della simulazione del prezzo,
avanzata in ricorso, è del tutto nuova, dato che,
all’evidenza, essa non può dirsi affatto “implicita”
nella mera deduzione della inopponibilità delle quietanze del liquidatore o della non plausibilità del pagamento in contanti di somme ingenti. L’accertamento
della simulazione, invero, è domanda diversa dalla revocatoria, quindi andava dedotta espressamente.
2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione
dell’art. 67, secondo comma, legge fallim. in relazione
agli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché contraddittorietà
della motivazione, si censura la negazione
dell’assolvimento dell’onere probatorio quanto alla

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prestazioni delle parti ai sensi dell’art. 67, primo

scientia decoctionis,

osservando che grava sul contra-

ente in bonis «un vero e proprio obbligo di informazione sullo “stato di salute”» dell’impresa con cui si
trova a contrattare, sicché era onere della società

trimoniale della controparte. La Corte d’appello, inoltre, non aveva tenuto conto che, a seguito delle ingenti perdite accertate con il bilancio al 31 dicembre
1999, la società venditrice aveva deliberato, il 5 marzo 2001, la riduzione del capitale da £ 1.000.000.000 a
£ 70.000.000 (e poi la messa in liquidazione dal 4 maggio 2001), cui aveva fatto seguito la presentazione
della domanda di concordato preventivo il 4 ottobre
2001.
2.1. – Neanche questo motivo può trovare accoglimento.
Va ribadito, infatti, che nell’ipotesi di cui al
secondo comma dell’art. 67 legge fallim. l’onere di
provare la scientia decoctionis da parte del contraente
in bonis grava sul curatore, e che non esiste alcun obbligo giuridico del primo di informarsi sulla situazione economica della controparte contrattuale, ma possono
soltanto configurarsi presunzioni semplici di avvenuta
assunzione di tali informazioni, basate su indizi gravi, precisi e concordanti secondo l’insindacabile ap-

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convenuta dimostrare l’ignoranza della condizione pa-

prezzamento del giudice di merito (salvo il vizio di
cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c.).
Nella specie la Corte d’appello ha appunto ritenuto che gli elementi presuntivi indicati dal curatore

te messa in liquidazione della società e omesso deposito dei bilanci 2000 e 2001) non consentissero di concludere che la società acquirente era informata della
situazione economica della società venditrice. A ciò
deve aggiungersi che neppure l’ulteriore elemento sottolineato nel ricorso – la presentazione, cioè, della
domanda di concordato preventivo il 4 ottobre 2001 è decisivo, trattandosi di fatto successivo alla stipula del contratto di compravendita e dunque, per definizione, non conoscibile alla data del medesimo.
3. – In conclusione il ricorso va respinto.
In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
18 febbraio 2015.

(riduzione del capitale sociale per perdite, conseguen-

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