Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14583 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2021, (ud. 26/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28167/2014 R.G. proposto da:

S.G., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

Prof. ANDREA AMATUCCI, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. ANTONIO CEPPARULO in Roma, Viale Camillo Sabatini, 150;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della

Campania, n. 6853/51/14, depositata il 7 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 febbraio

2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta degli anni 2006 e 2007, redatti con metodo sintetico a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, con i quali era stata accertata nel 2007 la non congruità della capacità di spesa del contribuente per effetto dell’acquisto di un immobile del valore di Euro 880.000,00, pro quota unitamente alla moglie, nonchè – in precedenza – per avere ceduto un terreno edificabile per Euro 200.000,00, deducendo che l’immobile era stato acquistato dalla società immobiliare Alex SRL, di cui il contribuente e il proprio coniuge erano soci, mediante compensazione di precedenti finanziamenti infruttiferi.

La CTP di Benevento ha accolto il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 7 luglio 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che il contribuente non ha provato che la quota del 50% dell’immobile acquistato sia avvenuto con la compensazione del credito da finanziamenti infruttiferi operati in favore della società Alex SRL, ritenendo, conseguentemente, ingiustificati tali finanziamenti.

Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, errata valutazione dei fatti ai fini della valutazione delle presunzioni basate sull’incremento patrimoniale. Deduce il ricorrente che la valutazione della CTR sia stata fuorviata da un grave errore, in relazione alla compravendita di un terreno edificabile di Euro 200.000,00, che – diversamente da quanto ritenuto dalla CTR – sarebbe stato oggetto di vendita e non di acquisto. Evidenzia il ricorrente che l’immobile di Euro 200.000,00 non sarebbe stato oggetto di acquisto ma di vendita, circostanza rilevante in forza del fatto che l’accertamento non è avvenuto sulla base delle spese effettuate.

1.2 – Il motivo è inammissibile.

La CTR ha ritenuto quali elementi di capacità contributiva l’acquisto di due immobili, uno per il prezzo di Euro 880.000,00, altro per il prezzo di Euro 200.000,00 (“acquisto di immobili (…) nonchè il terreno di Euro 200.000,00 (…) anche gli ulteriori acquisti immobiliari (relativamente ai terreni di cui uno del valore di 200.000,00 Euro)” che, invece, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe stato oggetto di vendita e non di acquisto. Questo comporta che – come osserva il controricorrente – il fatto è stato espressamente considerato ed esaminato dal giudice del merito, benchè erroneamente valutato. Deve, pertanto, farsi applicazione del principio secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass., Sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Nè può prospettarsi la nullità radicale della motivazione, essendo la sentenza fornita di iter logico giuridico comprensibile.

2.1 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, violazione degli artt. 24 e 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il contribuente non avrebbe dato giustificazione degli ingenti versamenti di danaro alla società. Evidenzia il ricorrente che tale statuizione costituisca extrapetizione, posto che al contribuente si chiedeva unicamente di giustificare la spesa in relazione a una compravendita tra il contribuente e la società di cui il contribuente era socio, avvenuta mediante compensazione con un precedente finanziamento infruttifero. Deduce il ricorrente che la motivazione dell’avviso di accertamento non può essere integrata in sede giudiziale e che, in ogni caso, non sia richiesta al contribuente la dimostrazione dettagliata dell’impiego delle somme, essendo sufficiente la prova dei redditi o delle disponibilità finanziarie, nè deve darsi l’ulteriore prova della provenienza delle disponibilità finanziarie per le somme occorrenti per gli acquisti effettuati.

2.2 – Il motivo è inammissibile, posto che la commissione di appello ha effettuato una valutazione di merito in ordine alla fondatezza delle contestazioni articolate dal contribuente.

Si osserva, al riguardo, che il ricorso offre sufficienti elementi in ordine alla dedotta extrapetizione, in relazione al requisito della specificità dei motivi, al fine di ritenere quale fosse stata la originaria contestazione formulata dall’Ufficio e quale fosse stata la conseguente difesa articolata dal contribuente nel corso del giudizio di merito, circostanze che consentono la esatta delineazione del perimetro della originaria contestazione e, quindi, l’individuazione della dedotta extrapetizione.

Si osserva, infine, che la contestazione operata dall’Ufficio atteneva alla mancata giustificazione delle fonti con le quali il contribuente aveva corrisposto la propria quota di prezzo dell’immobile acquistato, contestazione che consente la valutazione, da parte del giudice del merito, delle modalità con cui è stata acquisita la fonte di reddito che avrebbe, a sua volta, consentito l’erogazione dei menzionati finanziamenti infruttiferi.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dal principio della soccombenza, liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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