Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14583 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3399/2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA

RANUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA GIGANTE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato VALERIA

PELLEGRINO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, REGIONE PUGLIA;

– intimati –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 324/2013 della CORTE D’APPELLO LECCE – SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 19/11/2013 R.G.N. 247/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato GIGANTE CRISTINA;

udito l’Avvocato PELLEGRINO VALERIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per cessata materia del

contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Lecce, riformando la sentenza del Tribunale di Taranto, accoglieva la domanda del medico indicato in epigrafe, proposta nei confronti e per l’effetto dichiarava l’illegittimita’ a tempo indeterminato stipulato tra le parti con condanna della controparte alla reintegrazione nel posto di lavoro.

A fondamento del decisum la Corte del merito poneva il rilievo secondo il quale la sentenza n. 42 del 2011 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimita’ dell’art. 3, comma 4, della L.R. Puglia, in base al quale era stato stipulato tra le parti il contratto a tempo indeterminato, non trovava applicazione trattandosi di rapporto esaurito essendo la stipula del predetto contratto intervenuta in epoca precedente alla richiamata sentenza della Corte costituzionale.

Avverso questa sentenza l’ASL di Taranto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre censure cui ha resistito la parte intimata.

Successivamente la ricorrente ha presentato istanza con cui ha chiesto alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere ed ha depositato verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte deve dare atto della intervenuta contendere, poiche’ le parti, con verbale dell’8 febbraio 2016, hanno transatto la controversia e il medico ha rinunciato ad avvalersi degli effetti della sentenza qui impugnata “eccezion fatta per la disposta reintegrazione di cui alla pronuncia della Corte di Appello che, per effetto della concordata sospensione, decorre dalla Delib. 12 dicembre 2013, n. 1393”.

Nel verbale di conciliazione le parti hanno anche concordato la compensazione delle spese del giudizio di legittimita’ e dei precedenti gradi di merito “eccezion fatta per quelle gia’ liquidate in corso di causa”.

Non ricorrono le condizioni richieste per il raddoppio del contributo unificato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, applicabile nelle sole ipotesi di rigetto del ricorso e di improcedibilita’ o inammissibilita’ della impugnazione.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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