Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14583 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/06/2017, (ud. 16/03/2017, dep.12/06/2017),  n. 14583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7501-2013 proposto da:

FIN ADDA SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUIGI DE STEFANO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA MONTI PARIOLI 45 ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 435/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato DE STEFANO Luigi, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Finn Adda S.r.l. propone, avverso la sentenza n. 435/2012 della Corte di Appello di Roma, ricorso fondato su due ordini di motivi.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Con la gravata decisione (e per quanto rileva nel presente giudizio) veniva dichiarato inammissibile, per nullità della notificazione, l’appello proposto dall’odierna società ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 30874/2003 con la quale veniva rigettata la domanda di essa società di annullamento della Delib. assunta, relativamente al quarto punto all’o.d.g., il 6 giugno 2000 dall’assemblea del condominio dell’edificio di (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello a suo tempo proposto innanzi ad essa in base alla motivazione e sulla sacorta della sola valutazione del fatto che “pur avendo effettuato la notifica dell’appello al Condominio non aveva dato prova del rispetto di tutti gli elementi richiesti dalla legge per la sua regolarità”.

Orbene l’odierna parte ricorrente, in preciso ossequio degli oneri di cui al noto principio di autosufficienza, ha riportato e trascritto le parti del verbale di udienza svoltasi innanzi alla Corte di Appello di Roma il 23 aprile 2008.

In tale occasione veniva depositata copia dell’avviso di ricevimento attestante la notifica dell’atto di appello, nonchè del registro delle notifiche con ivi riportati gli estremi dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine.

Emerge, quindi, più che un errore per mancata percezione, una carenza motivazionale nel dar conto della suddetta “mancata prova”, alla cui stregua la sentenza impugnata ha poi finito per affermare l’inammissibilità dell’appello lamentata col motivo qui in esame.

Lo stesso deve, pertanto ritenersi fondato con conseguente accoglimento del ricorso.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 350 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è relativo al denunciato errore per non aver la Corte territoriale disposto la rinotificazione del succitato atto di appello (rinotificazione cui ostava la ritenuta, ancorchè erronea, assoluta “mancanza di notificazione”) deve ritenersi comunque assorbito a seguito dell’accoglimento del precedente motivo.

3.- L’impugnata sentenza va, quindi, cassata per effetto del suddetto accoglimento del primo motivo con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, che provvederà a decidere la controversia uniformandosi al principio innanzi enunciato con rinnovato esame della fattispecie e soluzione della rilevata carenza motivazionale.

PQM

 

LA CORTE

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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