Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14583 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 09/07/2020), n.14583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7821/2014 R.G. proposto da

F.lli S. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Benussi, con domicilio eletto

in Roma, via Cesare Pavese n. 141 presso lo studio dell’avv. Nunzio

Roberto Valenza;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria

centrale, sezione di Bologna, n. 128/04/13 del 17 dicembre 2012,

depositata il 27 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio

20120 dal Consigliere Enrico Manzon.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 128/04/13 del 17 dicembre 2012, depositata il 27 marzo 2013 la Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna, accoglieva l’impugnazione proposta dall’Ufficio IVA di Piacenza avverso la sentenza n. 909/04/1992 della Commissione tributaria di secondo grado di Piacenza che aveva accolto il ricorso della F.lli S. srl contro il diniego tacito di rimborso IVA per gli anni 1985/1987.

Osservava in particolare la CTC che, non avendo la società contribuente presentato la dichiarazione IVA per gli anni in questione nei modi ordinari, se ne doveva desumere la sua volontà di opzione per il regime speciale forfetario, con la conseguente insussistenza del vantato diritto di rimborso, comunque dovendosi ritenere che essendo la medesima società destinataria della previsione normativa speciale riguardante il regime IVA agevolativo de quo, l’esercizio dell’opzione per il regime ordinario, non agevolato, doveva essere espressa e non poteva altrimenti presumersi.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la F.lli S. deducendo tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 8, comma 1, del D.L. n. 853 del 1984, art. 2, del D.P.R. n. 442 del 1997, art. 1, della L. n. 342 del 2000, art. 4, della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, e di vizio motivazionale, poichè la CTC ha negato che la sua opzione per il regime IVA ordinario possa desumersi dalla circostanza fattuale pacifica- che negli anni in contesto aveva tenuto la contabilità ordinaria, sicchè la mancata barratura della casella per l’indicazione del relativo diritto di opzione nella dichiarazione annuale non poteva considerarsi che una mera omissione, non decisiva a fronte di detto comportamento concludente.

Con il secondo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3-5 – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.L. n. 853 del 1984, art. 2, comma 17, e di vizio motivazionale, poichè la CTC ha ritenuto che in virtù dell’appartenenza della ricorrente medesima al settore “lattiero caseario” avrebbe dovuto necessariamente optare formalmente per il regime IVA ordinario, non potendo derivare analogo effetto da detto comportamento concludente.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono fondate.

Va infatti ribadito che “In tema di IVA, l’omessa dichiarazione di opzione per l’applicazione dell’imposta nel modo ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente, poichè, ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, art. 1, comma 1, – applicabile, in base alla norma interpretativa di cui alla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 4, anche alle condotte anteriori alla data di entrata in vigore del D.P.R. cit. – i comportamenti concludenti del contribuente o le modalità di tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto” (Cass., n. 20421 del 26/09/2014, Rv. 632180 – 01; conf. Cass., n. 3013 del 12/02/2007, Rv. 596108 – 01; Cass., n. 8114 del 22/04/2016, Rv. 639698 – 01).

Nel caso di specie non è dubbio che la società contribuente abbia tenuto la contabilità ordinaria negli anni de quibus ed in conseguenza di ciò deve affermarsi la sussistenza di un comportamento concludente che rende applicabile la previsione di cui al D.P.R. n. 442 del 1997, art. 1, come autenticamente interpretata dalla L. n. 342 del 2000, art. 4.

La CTC ha erroneamente inteso e dunque violato tali disposizioni legislative, in particolare laddove, in chiaro contrasto con esse, ha negato la possibilità di desumere l’esercizio dell’opzione per il regime IVA ordinario in via presuntiva, richiedendosi invece una indicazione formale mediante barratura della relativa casella nella dichiarazione annuale.

Il ricorso va pertanto accolto in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo (violazione/falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, art. 1433, c.c., e vizio motivazionale), la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve accogliersi il ricorso introduttivo della lite.

Stante l’esito alterno dei gradi di merito le spese correlative possono essere compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’Agenzia delle entrate al-pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600 oltre 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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