Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14582 del 13/07/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14582 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: MERCOLINO GUIDO

Data pubblicazione: 13/07/2015

OGGETTO: opposi-

SENTENZA

zione a decreto in-

sul ricorso proposto da

COMUNE DI CASTROPIGNANO, in persona del Sindaco p.t., e lettivamente giuntivo
domiciliato in Roma, alla via Albalonga n. 7, presso l’avv. CLEMENTINO PALMIERO, unitamente all’avv. VINCENZO COLALILLO, dal quale è rappresentato
e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE

contro
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE – R.T.I. CIOLFI GEOM.
GIOVANNI E DE VINCENZO GEOM. GIOVANNI, in persona del legale rappresentante p.t. Giovanni Ciolfi, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza
Cavour, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
unitamente all’avv. RENATO RIZZI, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di
procura speciale a margine del controricorso

1121 5— NRG 26277-08 Coni Castropignano-RTI Ciolli & De Vincenzo – Pag. I

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 118/08, pubblicata il
22 maggio 2008.

2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito l’avv. Masini per delega del difensore del ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Federico SORRENTINO, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricor-

so.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. — Con sentenza del 4 luglio 2005, il Tribunale di Campobasso dichiarò
inammissibile l’opposizione proposta dal Comune di Castropignano avverso il decreto ingiuntivo n. 166/00, emesso il 28 febbraio 2000 su ricorso del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese – R.T.I. Ciolfi geom. Giovanni e De Vincenzo geom. Giovanni, rilevando l’impossibilità di accertare la tempestività dell’opposizione, a causa della mancata produzione della copia notificata del decreto opposto.
2. — L’impugnazione proposta dal Comune è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Campobasso con sentenza del 22 maggio 2008.
A fondamento della decisione, la Corte ha dichiarato inammissibile la produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, osservando che, nonostante la loro riconducibilità alla categoria delle prove precostituite, i documenti
non possono essere prodotti in appello, qualora fossero producibili in primo grado, ed escludendo la possibilità d’invocarne l’indispensabilità, avuto riguardo alla
irreversibilità degli effetti determinati dalla mancata produzione.
3. — Avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassa-

NRG 26277-08 Com Castropignano-RTI Ciolti & De Vincenzo – Pag. 2

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio

zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Il Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

e la falsa applicazione degli artt. 345, 645 e ss. cod. proc. civ., sostenendo che, nel
dichiarare inammissibile la produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, la sentenza impugnata non ha considerato che la stessa può essere depositata anche in appello, non essendo in alcun modo previsto che tale adempimento debba aver luogo contestualmente alla costituzione in giudizio dell’opponente; la produzione di tale documento è d’altronde sottratta alla disciplina dei
mezzi di prova, rispondendo alla sola finalità di consentire la verifica della tempestività dell’opposizione, e non anche a quella di dimostrare la fondatezza delle
domande avanzate in giudizio.
1.1. — Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui l’opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo volta ad infirmare o modificare il decreto opposto, presupponendo quindi che quest’ultimo non sia divenuto irrevocabile,
non costituisce un mezzo d’impugnazione, e non è pertanto soggetta alla relativa
disciplina, con la conseguenza che la produzione della copia notificata del decreto
opposto non è richiesta a pena d’improcedibilità, ma solo quale mezzo necessario
per la verifica della tempestività dell’opposizione, e quindi come condizione di
ammissibilità della stessa, la cui prova può essere desunta anche dai documenti
prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo (cfr. Cass., Sez. III, 1°
aprile 2014, n. 7528; Cass., Sez. I, 15 luglio 2009, n. 16540; in riferimento alla disciplina anteriore all’entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353,

NRG 26277-08 Com Castropignano-RTI Ciolfi & De Vincenzo – Pag. 3

1. — Con il primo motivo d’impugnazione, il Comune denuncia la violazione

Cass., Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23923; Cass., Sez. I, 21 dicembre 2004, n.
23711; 5 luglio 2002, n. 9810). In quanto volta a dimostrare l’inesistenza del giudicato interno, tale produzione deve ritenersi consentita anche in appello, non o-

risce ai mezzi di prova, vale a dire alle deduzioni ed alle produzioni necessarie per
la dimostrazione dei fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti, e non è pertanto applicabile all’adempimento in esame, avente ad oggetto
non già un documento probatorio, ma un atto processuale la cui acquisizione, escludendo l’irrevocabilità del decreto opposto, consente di procedere all’esame nel
merito della domanda avanzata nel procedimento monitorio.
2. — Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo di
impugnazione, con cui l’Amministrazione ribadisce l’ammissibilità dell’opposizione, lamentando l’insufficienza della motivazione addotta dalla Corte territoriale a
sostegno dell’affermata irritualità della produzione in appello della copia notificata
del decreto ingiuntivo.
3. — La sentenza impugnata va dunque cassata, con il conseguente rinvio
della causa alla Corte d’Appello di Campobasso, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
Appello di Campobasso, anche per la liquidazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015, nella camera di consiglio della
Prima Sezione Civile

standovi il divieto posto dall’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., il quale si rife-

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