Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14582 del 12/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 12/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.12/06/2017),  n. 14582

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17428-2013 proposto da:

P.C., (OMISSIS), P.M.N. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 536,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA LUISA REVELLI,

rappresentati e difesi dagli avvocati SILVANO MUZIO, MATTEO SAVERIO

MUZIO;

– ricorrenti –

contro

PA.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE

ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EUGENIO TARABINI;

P.P. in propio e nq; P.R., P.M.,

P.M.F., P.M.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DANIELE

CIUTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERICA

PAGANONI;

– controricorrenti –

e contro

V.S.J., P.G.P., G.K.M.,

G.A.E., VI.NO.EI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1770/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con la sentenza depositata il 23 aprile 2013 la Corte d’appello di Milano confermò la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città del 16/12/2009, che procedendo in ordine alla divisione dei beni ereditari provenienti dai germani P.G. e p.m., in ordine ad alcuni cespiti del compendio ereditario di p.m., aveva rigettato la domanda volta all’accertamento del diritto di proprietà per usucapione, avanzata da C. e P.M.N.;

ritenuto che P.M.N. e P.C. propongono ricorso per cassazione avverso la statuizione di cui sopra, prospettando tre motivi di censura e che con atti separati resistono con controricorso, da una parte, P.P., anche nella qualità, P.R., Pa.Ma., Pa.Ma.Fr., Pa.Ma.Lu. e dall’altra, Pa.An.;

considerato che il primo motivo, con il quale le ricorrenti deducono violazione degli artt. 1140 1141, 2697, 2127 e 2729 c.c., nonchè artt. 115 e 116 c.p.c., non può essere accolto, stante che con la censura in esame le ricorrenti, in definitiva, invocano, al di là dell’appiglio meramente formale della indicazione delle norme pretesamente violate, la complessiva rivalutazione della ricostruzione fattuale effettuata dalla Corte territoriale (la quale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto enunciati in sede di legittimità – in termini le citazioni delle sentenze n. 23539/2011 e 8152/01 – all’esito del vaglio probatorio ha escluso che le odierne ricorrenti avessero dimostrato di aver goduto dei beni “uti dominus” e non “uti condominus”), che impinge nelle preclusioni del giudizio di legittimità, essendosi più volte chiarito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 24434, 30112016, v. 642202), con la conseguenza che, trovando qui applicazione il nuovo testo del citato n. 5, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134,), resta escluso già in tesi, che la sentenza censurata sia venuta meno al dovere di rendere effettiva motivazione in ordine al vaglio probatorio, essendosi i ricorrenti limitati a giudicare non soddisfacente la sussistente motivazione;

considerato che il secondo motivo, denunziante la violazione degli artt. 1158, 1159 bis, 2727 e 2129 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), si mostra giuridicamente infondato, stante che, senza l’apporto di convincenti argomenti, i ricorrenti assumono che, secondo la lettura da loro perorata degli artt. 1158 e 1159 bis c.c., nel caso in cui ad una prima fase temporale, durante la quale il possesso si era estrinsecato nelle vestigia di una piena proprietà (che in ricorso si deduce essere stata quella iniziata nel 1974 e conclusasi nel 1986, con la morte di p.m., la quale, secondo la prospettazione, aveva volontariamente abbandonato nelle mani delle nipoti i beni controversi), ne era seguita altra, caratterizzata dalla titolarità in comunione fra gli eredi, durante la quale, tuttavia, i possessori avevano continuato a godere del bene con lo stesso “animus” di proprietari esclusivi, senza che fosse ipotizzabile interruzione di sorta;

che, per contro, a non voler tenere conto, per comodità espositiva, del fatto che lo scrutinio delle prove effettuato dal giudice del merito nega sussistere la condizione fattuale vantata, al fine di potersi affermare la sussistenza del prospettato possesso, non può seriamente mettersi in dubbio che il comproprietario che sia nel possesso del bene comune sibbene può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso, se già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto, tuttavia, ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune (cfr., sent. n. 23539 cit.), conclusione, questa perfettamente sintonica con la natura del possesso ad usucapionem, il quale deve estrinsecarsi in una inequivoca manifestazione di dominio perfettamente conforme al diritto che si pretende di avere usucapito, manifestazione che nel caso della comunione non può non rendere univocamente palese una condotta incompatibile con l’esercizio di un potere di fatto derivante dal titolo e, pertanto, perimetrato e legittimato dallo stesso;

che, pertanto, impertinente il richiamo all’interruzione, correttamente la Corte di merito ha valorizzato la circostanza che, a tutto concedere, dall’apertura della successione di p.m., non bastava alle ricorrenti perpetrare il compossesso vantato, dovendo la loro posizione fattuale rendersi incompatibile con la qualità di contitolari, vantata dagli altri eredi;

considerato che l’ultimo motivo, con il quale il ricorso lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c., per essersi limitata la Corte di Milano compensare le spese d’appello, valorizzando la circostanza che le appellanti (odierno ricorrente) avevano, in ogni caso, svolto attività sui fondi in contestazione, lasciando, tuttavia, immutata la condanna di primo grado, è inammissibile, in quanto diretto a censurare statuizione di merito in questa sede insindacabile;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, per ciascuno dei gruppi di ricorrenti facenti capo ai due separati controricorsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA