Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14582 del 10/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14582 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Jannelli Daniela, elett.te dom.to in Roma, al viale delle Milizie 38, presso lo studio dell’avv.
Giuseppe Aprile, rapp.to e difeso dall’avv. Prospero Pizzolla, giusta procura in atti
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
243/2010/46 depositata il 29/6/2010
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/5/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Jarmelli Daniela contro l’Agenzia del Territorio è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
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Data pubblicazione: 10/06/2013
contro la sentenza della CTP di Napoli n. 543/40/2008 che aveva accolto
il ricorso
avverso l’avviso di classamento n. NA0764421 2006 001.
Il ricorso proposto si articola in cinque motivi.. Resiste con controricorso il contribuente.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il
presidente ha fissato l’udienza del 23/5/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
zione.
Motivi della decisione
Il ricorso è palesemente infondato . Questa Corte ha già affermato ( sentenza n. 9629/2012;
n. 12656 del 2012; 11371/2012; 11370/2012) che l’Agenzia del Territorio, quando procede
all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche
subitle dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri
relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare, rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente. La motivazione del
provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 1.
311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal
caso, l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato
adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo 1 1. 311/04, nell’ambito di una revisione dei
parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo
scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto
all’analogo rapporto nell’ insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento. Qualora infine il nuovo
classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione
della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, il provvedimento
dovrà recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso
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Consiglio. La contribuente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla rela-
La natura della controversia, le pregresse incertezze giurisprudenziali giustificano la compensazione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, 23/5/2013
Il Presi s ent