Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14582 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 09/07/2020), n.14582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 10235/2013 proposto da

F.H., rappresentato e difeso dagli avv. Mariagrazia

Bruzzone e Emanuele Coglitore, con domicilio eletto presso il

secondo in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 59/31/12/ del 18 ottobre 2012, depositata il 29 ottobre

2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio

2020 dal Consigliere Enrico Manzon.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 59/31/12/ del 18 ottobre 2012, depositata il 29 ottobre 2012 la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, e respingeva quello incidentale proposto da F.H. avverso la sentenza n. 56/3/11 della Commissione tributaria provinciale di Cuneo che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004.

La CTR osservava in particolare che, trattandosi di atto impositivo fondato su indagini bancarie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, ed essendo tale metodologia applicabile a qualsivoglia tipo di reddito, in particolare a quelli di lavoro autonomo per effetto delle disposizioni di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 402 e ss., cui andava attribuita natura procedimentale e quindi efficacia retroattiva, comunque l’atto impositivo stesso trovava fondamento in dette indagini e non sullo studio di settore.

Il giudice tributario di appello inoltre affermava altresì il fondamento della pretesa erariale per l’IRAP, così come già ritenuto dai primi giudici, sicchè ne rigettava l’appello incidentale del contribuente.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il F. deducendo tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4-5, – il ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, e di vizio motivazionale, poichè la CTR non si è pronunciata ovvero non ha motivato il rigetto delle ragioni ed allegazioni probatorie che aveva riproposto nel grado di appello in ordine alle riprese basate sugli accertamenti bancari.

La censura è parzialmente fondata.

Va infatti rilevato che il giudice tributario di appello era stato investito dal gravame agenziale in relazione alle questioni pregiudiziali di diritto sulle quali si erano pronunciati i primi giudici in senso, assorbentemente, favorevole al contribuente.

In particolare si trattava della legittimità di applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, nelle previsioni istitutive di presunzioni legali relative derivanti da indagini finanziarie effettuate nei confronti dei contribuenti e della estensione di esse ai redditi di lavoro autonomo previsti dalala L. n. 311 del 2004, art. 1, comm 402 e ss.

Peraltro con il mezzo in esame il F. fa ritualmente constare che nel grado di appello aveva riproposto le censure del ricorso introduttivo della lite riguardanti il “merito” delle pretese così basate ossia specificamente le contro-prove che aveva prodotto in giudizio a giustificazione, almeno parziale, delle movimentazioni bancarie riprese a tassazione come maggior reddito/volume di affari nonchè l’allegazione, sempre di merito, circa la necessità di considerare i costi relativi.

La CTR non ha in alcun modo pronunciato su tali questioni e così se ne rileva il denunciato omesso esame di fatti decisivi e controversi ossia appunto le giustificazioni date dal contribuente ai movimenti bancari de quibus.

Deve dunque ritenersi sussistente il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 (nella versione attualmente vigente, in quanto applicabile ratione temporis).

Vi è peraltro da soggiungere che:

-la sentenza, pur nella sua rilevata carenza, appare corretta in relazione all’omessa considerazione dei costi afferenti le riprese fiscali, secondo il principio di diritto, che va ribadito, che ” In tema di accertamento, la considerazione dell’incidenza percentualizzata dei costi corrispondenti alla ricostruzione dei ricavi è applicabile alla rettifica induttiva e non anche a quella fondata su indagini bancarie, atteso che, in questa ipotesi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 (e, per l’IVA, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2), opera a favore dell’Amministrazione finanziaria una presunzione legale rispetto ai dati emergenti dalle movimentazioni bancarie, che il contribuente ha l’onere di superare” (Cass., n. 24422 del 05/10/2018, Rv. 650526 – 02);

-che invece, in ogni caso, deve comunque espungersi dalle riprese fiscali in oggetto la parte fondata sui prelevamenti, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 e quindi dovendosi dare seguito al principio di diritto che “In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti” (Cass., n. 22931 del 26/09/2018, Rv. 650334 – 01).

Con il secondo ed il terzo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4-5-, il ricorrente lamenta violazione di legge, vizio motivazionale ovvero omessa pronuncia, poichè la CTR non si è espressa adeguatamente in ordine al suo appello incidentale con riguardo all’IRAP ed in particolare sulla eccezione subordinata di inapplicabilità parziale dell’imposta relativamente ai compensi derivanti dalla sua attività di sindaco di società commerciali.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, in parte infondate ed in parte inammissibili.

Pur con motivazione sintetica, ma senz’altro corrispondente al “minimo costituzionale” (cfr. Cass. SU, 8053/2014), la CTR infatti ha argomentato sulla questione della sussistenza dell’obbligazione IRAP azionata con l’avviso di accertamento impugnato, in particolare rilevando la genericità delle allegazioni difensive del contribuente, anche con specifico riguardo alla subordinata di applicabilità solo parziale dell’imposta medesima.

Ne deriva l’infondatezza delle denuncie di vizio motivazionale “assoluto” ed omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Del pari inammissibile deve considerarsi quest’ultimo mezzo in relazione alla deduzione di violazione di legge (artt. 2-3, decreto istitutivo dell’IRAP), poichè in questo modo all’evidenza artatamente mira ad una rivalutazione del meritum causae, pacificamente inibita a questa Corte.

La sentenza impugnata, rigettati il secondo ed il terzo motivo, va dunque cassata in relazione al primo motivo nei limiti di cui in motivazione, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA