Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14581 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2021, (ud. 26/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21673/2014 R.G. proposto da:

R.N., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dagli

Avv.ti RAFFAELE RIZZUTI e dall’Avv. MARIO RUBERTO, elettivamente

domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Viale Mazzini, 73;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della

Calabria, n. 1163/02/14, depositata il 5 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 febbraio

2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha separatamente impugnato un avviso di accertamento e una cartella di pagamento per IRPEF, relativi al periodo di imposta dell’anno 2004, aventi ad oggetto la mancata dichiarazione di plusvalenza di una vendita di due lotti di terreno edificabile;

che la CTP di Catanzaro ha rigettato i ricorsi;

che la CTR della Calabria, con sentenza in data 5 giugno 2014, ha rigettato gli appello riuniti, ritenendo inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado che si era pronunciata sul ricorso avverso la cartella di pagamento e rigettando nel merito l’altro appello;

che ha proposto ricorso per cassazione parte contribuente affidato a quattro motivi, laddove l’ente impositore si è costituito in giudizio ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con memoria difensiva il contribuente ha dato atto di avere aderito alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, dichiarando di volersi avvalere della Disp. Del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, con conseguente assunzione dell’impegno a rinunciare al ricorso;

che l’Ufficio ha emesso comunicazione delle somme dovute;

che si è verificato un caso di estinzione ex lege del procedimento, stante l’impegno del ricorrente alla rinuncia al ricorso;

che la memoria non è stata notificata all’Ufficio resistente, al quale va notificato l’atto che comporta una fattispecie estintiva del processo di cassazione (Cass., Sez. U., 23 settembre 2014, n. 19980);

che, in ogni caso, anche in assenza di notificazione alla parte costituita, la rinuncia risulta in ogni caso idonea a rivelare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13923);

che sussistono, stante la definizione della controversia per fatto sopravvenuto alla presentazione del ricorso, giusti motivi per la compensazione delle spese processuali;

che nell’ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’inammissibilità del ricorso; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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