Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14581 del 10/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14581 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimato

Fusco Alma

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
161/33/2010

depositata il 7/7/2010

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/5/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Fusco Alma contro l’Agenzia del Territorio è stata definita
con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Napoli n. 445/31/2008 che aveva accolto il ricorso
avverso l’avviso di classamento n. NA0565118 2006 001. Il relatore ha depositato relazione

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 23696/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 10/06/2013

ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. 11 presidente ha fissato l’udienza del
23/5/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo
alla relazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è palesemente infondato . Questa Corte ha già affermato ( sentenza n. 9629/2012;

all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche
subitle dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri
relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare, rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente. La motivazione del
provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 1.
311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal
caso, l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato
adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo 1 1. 311/04, nell’ambito di una revisione dei
parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo
scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto
all’analogo rapporto nell’ insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento. Qualora infine il nuovo
classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione
della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, il provvedimento
dovrà recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 23/5/2013
DEPOSITCO IN CANCELLERIA

n. 12656 del 2012; 11371/2012; 11370/2012) che l’Agenzia del Territorio, quando procede

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