Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14581 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 09/07/2020), n.14581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1213/2013 R.G. proposto da:

Start srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Di Gravio, con domicilio

eletto in Roma, via Piediluco, n. 9, presso lo studio del medesimo

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro

tempore

– intimata –

costituita avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 50/2/12, del 16 aprile 2012, depositata l’11 maggio

2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio

2020 dal Consigliere Enrico Manzon.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 50/2/12, del 16 aprile 2012, depositata l’11 maggio 2012 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo respingeva l’appello proposto dalla Start. srl -Sistemi telecomunicazioni avanzate- avverso la sentenza n. 204/03/10 della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila che ne aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2004/2007.

La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che:

– non vi era alcuna preclusione all’esame degli atti impositivi impugnati derivante dalle sentenze nn. 67-68 del 09/02/2010 della CTP di L’Aquila, avendo le medesime ad oggetto diversi avvisi di accertamento e ciò peraltro non incidendo sulla validità del PVC n. 696 del 04/11/2008, atto istruttorio comune a quelli ed a questi;

– che non era fondata l’eccezione di nullità degli avvisi di accertamento per gli anni 2004/2007, in quanto emessi prima del tempo consentito dalla legge, essendo di contro gli stessi stati notificati dopo 60 giorni dalla notifica del PVC;

– che in ogni caso l’agenzia fiscale non aveva precluso alla società contribuente la possibilità di adire alla procedura agevolata (quanto alle sanzioni) di accertamento con adesione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 5 bis;

– che l’anticipata emissione dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2003 non era oggetto del presente contenzioso;

– che in ogni caso il merito delle pretese non era contestato, sicchè se ne doveva rilevare il relativo consolidamento per mancata opposizione della società contribuente.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la Start. srl deducendo due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale contraddittorio orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2099 (rectius, 2909) c.c. e del principio del ne bis in idem, poichè la CTR ha escluso la valenza preclusiva delle sentenze nn. 67-68/2010 -passate in giudicato- della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila, con specifico riguardo all’annullamento, asseritamente, con esse disposto del PVC n. 696 del 4/11/2008, trattandosi di atto prodromico fondante anche gli avvisi di accertamento impugnati nel presente processo.

La censura è infondata.

Il giudice tributario di appello infatti ha compiutamente argomentato circa l’infondatezza di questa tesi difensiva della contribuente, spiegando convincentemente che non vi è alcun giudicato preclusivo per effetto di dette sentenze della CTP aquilana.

In particolare la CTR abruzzese ha osservato che le decisioni de quibus riguardavano altri atti impositivi e che nessun annullamento le medesime avevano pronunciato in relazione al PVC basante, anche, quelli oggetto del presente contenzioso, trattandosi in ogni caso di un atto “non autonomamente impugnabile”.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5 bis, e di vizio motivazionale, poichè la CTR ha escluso che l’anticipata notifica dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2003 le abbia precluso la possibilità di adire alla procedura di accertamento con adesione per le annualità 2004/2007.

La censura è infondata.

Anche in ordine a tale punto decisionale la sentenza impugnata risulta immune da censure, avendo ineccepibilmente argomentato circa l’irrilevanza della notifica dell’avviso di accertamento per il 2003 in relazione alla possibilità di definire con adesione, e quindi di limitare le sanzioni, gli avvisi di accertamento relativi agli anni successivi.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, stante la costituzione tardiva dell’agenzia fiscale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA