Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14581 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6854-2010 proposto da:

F.B.E. (OMISSIS), F.F.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AVENTINA

3/A, presso lo studio dell’avvocato CASULLI SAVERIO, rappresentati e

difesi dagli avvocati MANZO GIOVANNI, ZERILLI MARISTELLA, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCO DI SICILIA, BANCA SICULA SPA (oggi Banca Intesa San Paolo),

BANCA DEL POPOLO DI TRAPANI, BANCA DEL LAVORO SPA (oggi Banca Monte

dei Paschi di Siena), CURATELA DEL FALLIMENTO F.B.E. E

F.F.P. n. 676/86 REG. FALL., BANCA NUOVA;

– intimate –

avverso il decreto n. 58/09 del TRIBUNALE di MARSALA, depositato il

25/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente l’avv. Casulli (x delega).

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- F.B.E. e F.F. P. hanno proposto ricorso per cassazione – affidato a otto motivi – contro il decreto depositato in data 25.1.2010 con il quale il Tribunale di Marsala ha rigettato il reclamo ex art. 26, L. Fall.

avverso il provvedimento del giudice delegato del fallimento di F.B.E. e F.F.P. di diniego di variazione dello stato passivo – divenuto definitivo – mediante “ricalcolo dei crediti del Banco di Sicilia, della Banca Sicula, della Banca del Lavoro e della Banca del Popolo, ammessi allo stato passivo e riguardanti il tasso degli interessi convenzionali perchè ritenuti usurari”. Gli intimati – curatela fallimentare nonchè Banco di Sicilia, della Banca Sicula, della Banca del Lavoro e della Banca del Popolo – non hanno svolto difese.

2. – Con gli otto motivi i ricorrenti chiedono – in estrema sintesi – 1) Applicazione della L. 7 marzo 1996, n. 108 così come interpretata autenticamente dal D.L. 29 dicembre 2000, n. 394; 2) Applicazione degli artt. 1419, 1421 e 1422 c.c.; 3) Applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2; 4) Applicazione dell’art. 644-ter c.p. ai fini dell’esistenza o meno della prescrizione del diritto di ripetizione, così come introdotto dall’art. 11 della L. n. 108 del 1996; 5) Applicazione dell’art. 1339 c.c.; 6) Applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di cui alle sentenze n. 14899/2000 Sez. 1 Civile; sentenza n. 1126/2000 della 3 sez. Civile e n. 5286/2000 della 1 sez. Civile.

3. – Il provvedimento impugnato ha correttamente applicato il principio per il quale il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all’art. 96, L. Fall. se non impugnato, preclude ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, all’efficacia del titolo da cui deriva e all’esistenza di cause di prelazione (Sez. 1, Sentenza n. 18105 del 2009; Sez. n. 21241 del 2010).

Il ricorso appare manifestamente inammissibile perchè non contiene alcuna specifica censura (se non l’asserto, contenuto nel secondo motivo, che a nulla vale l’affermazione del Tribunale …) nei riguardi del provvedimento impugnato nella parte in cui ha osservato che lo stato passivo, una volta dichiarato esecutivo, è immodificabile se non attraverso i rimedi di cui all’art. 98 ss., L. Fall. e che nella concreta fattispecie non ricorrevano neppure i presupposti per la revocazione ex art. 102, L. Fall., in relazione alla quale il fallito difetta di legittimazione.

Il ricorso, quindi, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

Le parti ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Invero, con la memoria i ricorrenti, in ordine al punto evidenziato nella relazione, si sono limitati a negare di avere agito ai sensi degli artt. 96 ss. e 102, L. Fall..

A fronte dell’accertamento del giudice del merito circa il contenuto della domanda, espressamente qualificata come diretta ad ottenere la modifica dello stato passivo.

Nulla va disposto in ordine alle spese per l’assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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