Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14580 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2021, (ud. 26/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18963/2014 R.G. proposto da:

O.T. CONSULTING SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

SEVERINA DI COMITE e dall’Avv. NICOLA PAGNOTTA, elettivamente

domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Via Francesco Denza, 15;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’EmiliàRomagna, n. 189/16/14, depositata il 30 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 febbraio

2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente O.T. CONSULTING SRL ha impugnato una cartella di pagamento, relativa al periodo di imposta dell’esercizio 2005, con cui veniva recuperato a tassazione l’indebito utilizzo di un credito di imposta non spettante, oltre sanzioni. La società contribuente ha ritenuto correttamente imputato il credito all’esercizio in oggetto.

La CTP di Reggio Emilia ha rigettato il ricorso e la CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 30 gennaio 2014, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che il credito è stato erroneamente imputato all’esercizio 2005, essendo sorto nell’anno di imposta 2004, con conseguente decadenza dal beneficio.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’ente impositore.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.M. 22 luglio 1998, n. 275, art. 6, comma 1, (regolamento recante disciplina delle modalità di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica), come richiamato dal D.M. 8 agosto 2000, n. 593, art. 14, comma 2, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non imputabile all’esercizio 2005 il credito di imposta utilizzato dalla società contribuente. Deduce il ricorrente che la norma in oggetto prevede che il credito è utilizzabile nel periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso. Deduce il ricorrente che il beneficio è stato concesso con decreto del 28 febbraio 2005, comunicato in data 14 marzo 2005, per cui è stato correttamente imputato nell’esercizio in oggetto. Deduce, pertanto, l’erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che il credito sarebbe sorto nell’esercizio 2004. Deduce che il credito, per quanto iscritto nel bilancio 2004, non è stato indicato, nè utilizzato nella dichiarazione relativa all’anno 2004. Deduce, inoltre, l’erronea applicazione delle sanzioni, trattandosi di errore formale, nella parte in cui nella dichiarazione dell’anno 2005 il credito è stato inserito come residuo credito della precedente dichiarazione indicato al rigo RU85.

2 – Deve darsi atto del fatto che la cartella oggetto di impugnazione è stata oggetto di sgravio, come illustrato dal contribuente in memoria. Peraltro, il ricorrente insiste per una pronuncia che investa anche le spese processuali, sollecitando questa Corte a fare applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Quanto al merito della controversia non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che l’amministrazione finanziaria insiste nel rigetto del ricorso; va, tuttavia, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla pronuncia sul ricorso.

3 – Il ricorrente insiste, peraltro, per l’applicazione del principio della soccombenza virtuale. Secondo una giurisprudenza di questa Corte, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela si può correlare la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, ove tale annullamento consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione; viceversa, in caso di obiettiva incertezza, come anche in caso di complessità della materia, ovvero di mutamento giurisprudenziale, il comportamento dell’Ufficio che proceda all’annullamento costituisce un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese (Cass., Sez. V, 26 ottobre 2011, n. 22231; Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33587; Cass., Sez. V, 16 febbraio 2021, n. 4006; Cass., Sez. VI, 26 giugno 2020, nn. 12755, 12756).

4 – Nella specie, pur non configurandosi una situazione di incertezza giurisprudenziale, va rilevato che – per stessa ammissione del ricorrente – il credito in oggetto, dopo essere stato indicato come provento nel bilancio civilistico dell’esercizio 2004 (ma non nel modello Unico 2005), è stato erroneamente indicato nel modello Unico 2006, redditi 2005 “al rigo RU85 come credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione”, anzichè come credito di imposta spettante nel periodo, così ingenerando incertezza sul credito oggetto di compensazione, accordato nell’esercizio 2005. In ogni caso, va rilevato che la non spettanza del credito è derivata da un errore materiale nella compilazione della dichiarazione, circostanza che consente al contribuente di emendare la dichiarazione (Cass., Sez. V, 15 marzo 2019, n. 7389; Cass., Sez. U., 30 giugno 2016, n. 13378). Essendosi tale principio affermato in epoca successiva all’avvenuto sgravio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

6 – Non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso (Cass., Sez. V, 10 novembre 2020, n. 25132; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., Sez. VI, 2 luglio 2015, n. 13636).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA