Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14580 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/07/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23682/2013 proposto da:

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.G., C.F. (OMISSIS), M.C. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 21, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO MONETTI, che li rappresenta e 7difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE SUMMO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5806/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/11/2012 R.G.N. 3086/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato RIZZO ANNA per delega verbale Avvocato RIZZO NUNZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

a Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia emessa dal Giudice del lavoro della tessa sede con cui erano state accolte, nei limiti della prescrizione quinquennale, le 711 le domande proposte da D.G. e M.C. nei confronti della s.p.a. Autostrade Meridionali, intesa a conseguire, a far tempo dal 1996, il superiore inquadramento nel livello B1 c.c.n.l. dipendenti da societa’ e consorzi concessionari di trafori ed autostrade, e la condanna della societa’ al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Nel pervenire a tali conclusioni la Corte distrettuale osservava, per quanto in questa sede interessa, che l’espletata attivita’ istruttoria aveva consentito di acclarare i seguenti punti: i lavoratori svolgevano presso il (OMISSIS), attivita’ variegata sotto il profilo contenutistico, consistita nella vendita di tessere Viacard, con contestuali compiti di registrazione nel sistema informatico e conclusione dei relativi contratti; tenuta della contabilita’ inerente alla detta attivita’ di vendita e fatturazione; richieste di approvvigionamento tessere ed operazioni correlate; assistenza all’utenza ed agli operatori interni.

Dopo aver proceduto alla disamina della declaratoria del c.c.n.l. di settore inerente al profilo di appartenenza (livello C), riteneva corretto l’inquadramento dei dipendenti, (gia’ acclarato dal giudice di prima istanza) nel superiore livello B1 cui appartengono i lavoratori che, esplicando attivita’ il cui svolgimento richiede conoscenze tecnico specialistiche acquisibili mediante interventi formativi, operano con autonomia sulla base di procedure di media complessita’ e direttive definite, con responsabilita’, circoscritta ad attivita’ specifiche, anche di eventuali altre risorse. In particolare, la Corte riteneva ascrivibile l’attivita’ descritta al profilo professionale rivendicato di “addetto commerciale”, ravvisando nell’approvvigionamento delle tessere Viacard dei centri di assistenza interni ed esterni con gli adempimenti connessi e nell’assistenza all’utenza, gli elementi qualificativi di quello superiore rivendicato, attivita’ il cui svolgimento da parte dei ricorrenti aveva rinvenuto positivo riscontro all’esito del quadro istruttorio definito in prime cure.

Avverso tale decisione la s.p.a. Autostrade Meridionali ricorre per cassazione con due motivi resistiti con controricorso dalle parti intimate.

Sono state depositate dalle parti tutte, memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. 16/2/2000 dipendenti da societa’ e consorzi concessionari di trafori ed autostrade, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Ci si duole che il giudice dell’impugnazione, nel procedere allo scrutinio delle declaratorie contrattuali relative ai livelli C1 e B1, sulla base di una erronea valutazione ed applicazione della normativa contrattuale, abbia eseguito una indebita sovrapposizione e commistione delle declaratorie inerenti ai descritti livelli.

Sulla premessa che il profilo di addetto commerciale ha attinenza alla cura in via principale, dell’approvvigionamento tessere Viacard ai centri di assistenza interna ed esterna, con gli adempimenti connessi, la ricorrente ha dedotto che erroneamente era stata ritenuta tale attivita’ espletata dagli addetti al (OMISSIS), i quali non eseguivano dette operazioni in relazione ai centri esterni ed interni, ma solo al detto (OMISSIS). Cosi’ ridimensionato l’oggetto della prestazione resa dai dipendenti, la stessa risultava i agevolmente riconducibile al livello di appartenenza C1.

Il motivo e’ privo di pregio.

Premesso che nell’interpretazione dei contratti, ivi inclusi i contratti collettivi di diritto comune, nell’ambito dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, pur risultando prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole (vedi ex aliis, Cass. 12/11/2008 n. 27021) assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volonta’ manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa (cfr. Cass. 6/2/2009 n. 3027); che, in particolare, le parti collettive costruiscono i profili professionali tenendo conto della peculiarita’ dei diversi settori produttivi e, poi, dagli stessi astraggono le declaratorie di livello o di posizione che costituiscono “il minimo comune denominatore professionale dei profili inquadrati in una determinata qualifica, ricostruito allo scopo di consentire l’inquadramento di figure professionali atipiche o nuove” (vedi Cass. 18/11/1997 n. 11461 e negli stessi termini Cass. 13/12/2005 n. 27430); che, anche a fronte di profili professionali espressamente tipizzati, la individuazione della specifica e maggiore professionalita’ che caratterizza un profilo rispetto all’altro, non puo’ prescindere dall’esame della declaratoria di livello, che non ha rilievo assorbente, ma sicuramente orienta l’interprete nella attivita’ di sussunzione dei singoli compiti all’uno o all’altro profilo professionale; tutto cio’ premesso, deve ritenersi che l’attivita’ ermeneutica espletata dalla Corte territoriale si sia articolata in coerenza con i descritti principi e sia pertanto esente dalle censure all’esame.

Dopo aver puntualmente richiamato le declaratorie generali attinenti ai livelli C e B, come riportato nello storico di lite, i giudici dell’impugnazione hanno proceduto alla disamina dei singoli profili professionali individuando gli elementi qualificativi del profilo di addetto commerciale anche nell’approvvigionamento delle tessere Viacard, il cui svolgimento da parte dei lavoratori, aveva rinvenuto positivo riscontro in sede istruttoria orale, oltre che su base documentale.

Si tratta di accertamento frutto di una corretta lettura della declaratoria contrattuale di livello, oltre che dello specifico profilo professionale C1 che vede nell’ nell’approvvigionamento delle tessere Viacard un elemento qualificativo rispetto al profilo di esattore dal quale, peraltro, e’ esclusa ogni attivita’ di approvvigionamento tessere. Dalle superiori argomentazioni discende, quindi, che l’elemento enfatizzato dalla societa’ ricorrente con riferimento ai soggetti destinatari dell’approvvigionamento (centri di assistenza interni ed esterni), si palesa privo di decisivita’ ai fini qui considerati ed inidoneo ad inficiare la statuizione della Corte territoriale, del tutto congrua sul piano logico e corretta sul versante giuridico, per quanto sinora detto.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame e motivazione in relazione a documento prodotto dalla societa’ e non contestato dai ricorrenti, recante la descrizione delle funzioni connesse alla attivita’ dei punti (OMISSIS).

Anche siffatta censura va disattesa.

Il motivo non appare rispettoso dei dettami sanciti dal novellato art. 360, n. 5, come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis.

Nella interpretazione resa dai recenti arresti delle sezioni unite di questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi (vedi Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053), la disposizione va letta in un’ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimita’ sulla motivazione.

Scompare, quindi, nella condivisibile opinione espressa dalla Corte, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta quello sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorieta’ e dell’illogicita’ manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c., concerne, quindi, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

Applicando i suddetti principi nella fattispecie qui scrutinata, non puo’ prescindersi dal rilievo che tramite la articolata censura, la parte ricorrente, contravvenendo ai detti principi, sollecita un’inammissibile rivalutazione dei dati istruttori acquisiti in giudizio, esaustivamente esaminate dalla Corte territoriale, auspicandone un’interpretazione a se’ piu’ favorevole, non ammissibile nella presente sede di legittimita’.

Al di la’ della pur rilevante considerazione circa il difetto di decisivita’ del documento recante lo schema di mansioni connesse ai Punti (OMISSIS) la cui lettura si deduce sia stata trascurata dalla Corte di merito, non va sottaciuto che lo specifico l’iter motivazionale seguito dai giudici dell’impugnazione non risponde ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorieta’ e dell’illogicita’ manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimita’.

Alla stregua delle argomentazioni esposte, il ricorso e’ respinto.

Il governo delle spese del presente giudizio di legittimita’ segue il principio della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata. Si da’ atto, infine, della sussistenza delle condizioni richieste del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte ricorrente, a titolo di contributo unificato, dell’ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi’ deciso in Roma, il21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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