Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14580 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 09/07/2020), n.14580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 545/2013 proposto da

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Victor Uckmar,

Giuseppe Corasaniti e Guglielmo Fransoni, con domicilio eletto in

Roma, viale Bruno Buozzi n. 102, presso lo studio di quest’ultimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di

Bolzano n. 31/2/12 del 19 aprile 2012, depositata il 3 maggio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio

2020 dal Consigliere Enrico Manzon.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 31/2/12 del 19 aprile 2012, depositata il 3 maggio 2012 la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 19/02/11 della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano che aveva accolto il ricorso di Passini Siegfried contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2002.

Il giudice tributario di appello osservava in particolare che, come correttamente ritenuto dai primi giudici, le riprese fiscali di cui all’atto impositivo impugnato non erano fondate, posto che si basavano sull’erronea affermazione che la cessione immobiliare oggetto delle stesse riguardasse un terreno da considerarsi “edificabile”, ancorchè non perfezionatasi la relativa procedura urbanistica di modificazione della sua destinazione d’uso, non potendosi ritenere ancora avviata la procedura stessa al momento del rogito notarile e non risultando perciò applicabile l’art. 67 TUIR, comma 1, lett. b), e la relativa disposizione di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, (secondo la quale appunto la prima disposizione legislativa era applicabile anche se la procedura di variante al piano urbanistico -per la modifica della destinazione d’uso di un terreno- non fosse ancora conclusa).

La Commissione affermava infatti che l’atto di inizio di detta procedura di variante urbanistica doveva essere individuato nella relativa delibera del Consiglio comunale interessato, atto questo appunto non ancora emesso al momento della cessione de qua.

Sicchè in ultima analisi riteneva la Commissione che in tale momento il terreno compravenduto doveva considerarsi, agli effetti fiscali, “agricolo” e dunque non edificabile.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In via preliminare va affermata la manifesta infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto del mandato ad litem dell’avvocatura erariale.

Si deve infatti ribadire che “In tema di contenzioso tributario, l’Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l’art. 366 c.p.c., n. 5, inserendo tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello “ius postulandi” (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore” (Cass., n. 22434 del 04/11/2016, Rv. 641646 – 01).

Con il primo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli art. 81 TUIR (ora 67, comma 1, lett.b), art. 87, legge provinciale di Bolzano n. 13/1998, D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, poichè la Commissione tributaria ha ritenuto non ancora avviato l’iter procedurale di adozione della variante urbanistica modificativa della destinazione (da agricola ad edificabile) del terreno oggetto della cessione immobiliare de qua, nonostante si trattasse di acquisto di un terreno finalizzato alla realizzazione di opere di edilizia abitativa agevolata (ai sensi della citata disposizione legislativa provinciale) e che l’acquisto stesso fosse stato preceduto da una delibera in tal senso della Giunta comunale nonchè del parere della Commissione urbanistica provinciale favorevole alla variante al PUC, poi effettivamente

intervenuta.

La censura è infondata.

Va anzitutto rilevato in fatto che:

– con contratto in data 30 aprile 2002 il Passini ha ceduto al Comune di Bolzano un terreno di sua proprietà della superficie di mq. 1680 al prezzo complessivo di Euro 607.353,31, Euro 361,52 al mq., dichiarando in sede di cessione che trattavasi di terreno inserito nel PUC in zona di verde agricolo;

– che con precedente delibera in data 13 novembre 2001 lo stesso Comune aveva deciso la stipula del relativo preliminare di compravendita, secondo la procedura prevista dall’art. 87, L.P. 13/1998 e quindi al fine della realizzazione di opere di edilizia abitativa agevolata;

– che il 15 novembre 2001 la Commissione urbanistica provinciale aveva espresso parere favorevole al mutamento della destinazione d’uso dell’area nella quale l’immobile de quo era sito;

– che l’8 febbraio 2002 le parti stipulavano il contratto preliminare di compravendita, poi appunto seguito da detto rogito;

– che il 12 settembre 2002 il Consiglio comunale di Bolzano ha approvato il progetto di variante inerente, anche, il terreno in oggetto, che è stato successivamente approvato in via definitiva il 27 ottobre 2003 dalla Giunta provinciale di Bolzano.

Va poi rilevato in diritto:

-che l’art. 67 TUIR (già 81), comma 1, lett. b), -tra l’altro- prevede? che siano tassabili come “redditi diversi” le “plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”;

– che il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, dispone che “Ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di stumenti attuativi del medesimo”.

Ciò posto, va dato seguito al principio di diritto che “In tema di plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, l’assoggettamento all’imposta prevista dall’art. 81 TUIR (ora art. 67), lett. b), richiede che tale destinazione a scopo edificatorio sia prevista dallo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dalla approvazione da parte della regione e dalla adozione degli strumenti attuativi del medesimo, così come previsto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006. Invece, prima della adozione della variante al PRG, non hanno rilievo gli e;ementi presuntivi che, ingenerando una concreta aspettativa della sua prossima adozione, siano apprezzati dalla collettività tanto da determinare un incremento del valore venale del bene, disancorato dal mero reddito dominicale risultante in catasto, perchè la lettura del menzionato art. 36, non consente che possa prescindersi dalla formale adozione, da parte del competente organo comunale, di una delibera di variante che preveda la nuova destinazione” (Cass., n. 12318 del 17/05/2017, Rv. 644147 – 01; successive conformi, Cass. nn. 6278-8272 del 2018).

Tale principio di diritto ben si attaglia al caso in esame e peraltro con la sentenza n. 8272/2018 citata è stato ribadito proprio in relazione ad una fattispecie nella quale, del tutto analogamente a quella oggetto del presente giudizio, veniva in discussione altresì l’applicazione dell’art. 87, della legge provinciale di Bolzano n. 13/1998 ossia l’acquisizione da parte del Comune (in quel caso di Laives) di un area con il finanziamento provinciale per la realizzazione di opere di edilizia abitativa residenziale.

Si deve quindi specificamente ribadire che pur non essendo necessario, stante la previsione (di interpretazione autentica: v. per tutte Cass. SU, n. 25505/2006) di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, che la “trasformazione economica” del bene compravenduto corrisponda a quella “giuridica” mediante il perfezionamento della procedura di variante del piano urbanistico correlativo, è tuttavia indispensabile che questa procedura abbia formalmente inizio e che quindi, come la stessa norma interpretativa prevede, tale variante sia stata “adottata” ossia che vi sia stata la relativa, formale, delibera del Consiglio comunale (così anche Cass. nn. 13570 del 2017, 25821 del 2016, 13142 del 2014), non potendosi affatto considerare la medesima quale “atto dovuto”.

Sicchè devono considerarsi irrilevanti al fine dell’applicazione delle norme tributarie de quibus gli atti prodromici quali la delibera autorizzativa della stipula del contratto di compravendita del terreno ovvero il parere della Commissione urbanistica provinciale. Con il secondo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell’art. 81 TUIR, comma 1, lett. b), della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5, poichè il giudice tributario di appello non ha nemmeno preso in considerazione l’ulteriore argomentazione giuridica proposta dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, in sede di controdeduzioni con riferimento alla parallela disciplina dell’esproprio.

La censura è inammissibile poichè all’evidenza difetta del requisito dell’autosufficienza, posto che, nel “silenzio” della sentenza impugnata, non è indicato con la necessaria puntualità, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, il “luogo processuale” nel quale tale considerazione giuridica è stata posta. In ogni caso il mezzo è privo di fondamento, trattandosi di una diversa speciale disciplina normativa, non suscettibile di estensione applicativa analogica, data la peculiarità della procedura espropriativa, rispetto a quella, come nel caso in esame, della cessione liberamente autodeterminata.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Stante il recente formarsi dell’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale questo giudizio viene deciso le spese correlative possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA