Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1458 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. III, 26/01/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del Responsabile della Funzione

Legale Calabria dell’Enel Distribuzione Spa, Societa’ con unico socio

soggetta a direzione e coordinamento di Enel Spa, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LECCE REGINALDO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 490/2008 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,

depositata il 02/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. VIVALDI Roberta;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – L’Enel Distribuzione s.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in data 2.4.2008, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza parziale n. 134 del 2004 e quella definitiva n. 483 del 2006, con le quali il Giudice di Pace di Nocera Terinese – investito di una domanda di risarcimento danni nel limite di Euro 1032,00 contro essa ricorrente, in relazione all’illegittimo impianto in un fondo di sua proprieta’ di alcuni pali di sostegno per un elettrodotto ed alle sue conseguenze dannose, nonche’ a quelle dell’attivita’ di manutenzione dello stesso, nonche’ della domanda riconvenzionale proposta dall’Enel, per ottenere l’accertamento dell’intervenuta usucapione della servitu’ di tenere i pali di sostegno sul fondo o la costituzione coattiva del relativo diritto, con consequenziale richiesta di rimessione dell’intera controversia al tribunale, competente per materia sulla domanda riconvenzionale – aveva, rispettivamente, dichiarato l’incompetenza sulla riconvenzionale ed, in accoglimento della domanda principale, condannato l’Enel al pagamento a titolo risarcitorio di parte della somma richiesta.

Parte intimata non ha resistito.

2. – Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

3. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c. (ante D.Lgs. n. 40 del 2006) in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 2 nonche’ degli artt. 7, 36 e 40 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione su fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5).

A conclusione della illustrazione del motivo, si prospetta il quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., con il quale si pone la questione del se ai sensi dell’art. 339 c.p.c., nella formulazione ante D.Lgs. n. 40 del 2006, la sentenza del giudice di pace davanti al quale sia stata proposta anche una domanda riconvenzionale connessa alla principale ex artt. 36 e 40 c.p.c. da decidersi secondo diritto, sia impugnabile con l’appello o invece con ricorso per Cassazione.

La Corte ha, gia’, deciso ricorsi simili proposti dall’Enel Distribuzione avverso sentenze motivate in modo analogo rispetto a quella qui impugnata e pronunciate dallo stesso tribunale di Lamezia.

In particolare, si vedano: Cass. (ordd.) nn. 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686 e 7687 del 2009. Sempre su questioni simili si vedano ancora: Cass. (ordd.) nn. 7671, 7672, 7673, 7674 e 7675 del 2009.

In tali decisioni, ed in particolare in Cass. n. 7676 del 2009, sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

a) quando in un giudizio dinanzi al giudice di pace avente ad oggetto una domanda soggetta come tale a regola di decisione secondo equita’ viene proposta una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale, la regola di giudizio – indipendentemente dalla concreta soluzione che possa avere la questione della sussistenza o meno della connessione ai sensi dell’art. 36 c.p.c. – diventa quella secondo diritto, con la conseguenza che, nel regime anteriore all’attuale art. 339 c.p.c., la sentenza resa dal giudice di pace su entrambe le domande, cosi’ come la decisione parziale resa separatamente sulla riconvenzionale per negare la connessione, con (irrituale) declaratoria di inammissibilita’ per tale ragione o con (rituale) rimessione al tribunale della riconvenzionale, e la successiva sentenza definitiva sulla principale (anche quando non sia stata fatta riserva contro la parziale ed essa sia divenuta definitiva), sono da intendere pronunciate secondo diritto, con la conseguenza della appellabilita’;

b) tale conseguenza si puo’ escludere (in ossequio a Cass. sez. un. n. 13917 del 2006) solo nel caso in cui il giudice di pace abbia risolto espressamente la questione del modo della decisione pronunciandosi sul punto e affermando che la regola di decisione sulla domanda principale e’ quella secondo equita’: in questo caso il mezzo di impugnazione esperibile era il ricorso per Cassazione;

c) quando davanti al giudice di pace sia proposta una domanda principale da decidersi secondo equita’ ed una riconvenzionale da decidersi secondo diritto di competenza dello stesso giudice di pace, indipendentemente dalla concreta ricorrenza della connessione, analogamente la decisione su entrambe le domande o quelle separate su di esse sono da intendere rese – salvo che ricorra per la principale l’ipotesi sub b) – sempre e comunque secondo diritto.

In base ai suddetti principi ed alla motivazione delle citate sentenze (cui si fa rinvio), il ricorso appare fondato, perche’ il Tribunale di Lamezia Terme avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’appello.

La sentenza impugnata sembra doversi cassare con rinvio al Tribunale, perche’ decida su entrambi gli appelli”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la senza cassata e la causa rinviata al Tribunale di Lamezia Terme in persona di diverso magistrato.

Spese rimesse.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Lamezia Terme in persona di diverso magistrato.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di cassazione, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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