Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1458 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6558-2017 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY

26, presso lo studio dell’avvocato MICHELE VINCELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELL’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, MINISTERO

DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE Dl PACE di ROMA, depositato il

06/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, avverso il provvedimento del Giudice di pace di Roma con cui all’udienza del 6 febbraio 2017 è stato convalidato il decreto che ha disposto, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 14, comma 1-bis, il ritiro del passaporto e l’obbligo di presentazione bisettimanale;

– che non svolge difese la parte intimata;

– che sono stati ritenuti sussistere i presupposti ex. art. 380 – bis c.p.c.;

– che all’adunanza del 6 marzo 2018 il Collegio ha disposto l’acquisizione del fascicolo del Giudice di pace di Roma, incombente eseguito nel marzo 2019;

– che vi è memoria del ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

– che il motivo denuncia violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4, per essere stata l’udienza di convalida tenuta in assenza del difensore di fiducia o del difensore d’ufficio prontamente reperito, mentre al richiedente è stato omesso l’avviso della fissazione dell’udienza;

– che il motivo non è fondato, posto che il difensore fu avvertito dell’udienza il giorno 4 precedente, come risulta dal fascicolo d’ufficio;

– che, dunque, si tratta di vicenda in fatto diversa da quella, richiamata dal ricorrente, su cui si è pronunciata la Corte (con l’ordinanza Cass., sez. VI, 7 febbraio 2018, n. 2997), in cui si riferisce che il ricorrente lamentava “di non aver potuto nominare un difensore di fiducia e di non aver potuto rappresentare le sue ragioni tramite un difensore d’ufficio, che non gli era stato nominato”;

– che, inoltre, occorre ribadire come “In tema di espulsione dello straniero, la tempestività dell’avviso dell’udienza di convalida, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4, va considerata in relazione alla finalità di consentire la partecipazione del difensore all’udienza stessa, che, ove vi sia stata, preclude una valutazione di intempestività” (Cass., sez. VI, 10 maggio 2013, n. 11099);

– che, nella specie risulta, in particolare, la presentazione di una memoria alla udienza medesima da parte del difensore, che ha potuto quindi articolare le difese;

– che, in mancanza di attività difensiva dell’amministrazione intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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