Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1458 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27145-2015 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95,

presso lo studio dell’avvocato TEODORO CARSILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANFRANCO VIGNOLA giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 673/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA – MESTRE SEZIONE DISTACCATA di VERONA del

16/03/2015, depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

udito l’Avvocato Ivana Colicchio (delega avvocato Gianfranco Vignola)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 16 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione distaccata di Verona, respingeva l’appello proposto da S.F. avverso la sentenza n. 7/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Verona che ne aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento Irpef, IVA IRAP ed altro 2007. In particolare la CTR affermava che lo studio di settore ben potesse basare la tipologia accertativa utilizzata dall’Ente impositore; che non era ravvisabile alcun vizio procedurale della fase amministrativa, con particolare riguardo al contraddittorio con il contribuente; nel merito che le presunzioni utilizzate nell’atto impositivo erano fondate con particolare riguardo agli acquisti immobiliari, tenuto conto che il contribuente non ha fornito prove contro fattuali adeguate ad inficiare le presunzioni medesime.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione lo S. deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 osservando che la mancata indicazione delle ore di manodopera nelle fatture emesse non pub costituire grave irregolarità contabile tale da legittimare il ricorso al metodo di accertamento induttivo utilizzato. A sostegno di tale tesi giuridica adduce sia il fatto che la sua era un’ impresa individuale senza dipendenti, sicchè la manodopera non poteva considerarsi costo fatturabile, sia il dato normativo riguardante le fatture in caso di agevolazioni fiscali per opere di recupero del patrimonio edilizio.

La censura è inammissibile.

I rilievi oggetto di essa infatti non colgono nessuna delle rationes-decidendi della sentenza impugnata, che in particolare non ha in alcun modo affrontato la questione fattuale e giuridica posta con il mezzo de quo, quanto piuttosto considerato l’accertamento fiscale in relazione allo scostamento dagli studi di settore, quindi rispetto ad un’altra ipotesi che ne legittima l’adozione.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente si duole di violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in particolare allegando la inapplicabilità dello studio di settore evocato dall’Ente impositore, considerato che lo stesso prevede soltanto imprese, individuali o societarie, con dipendenti, mentre la sua non ne aveva.

La censura è inammissibile.

Nè dal ricorso nè dalla sentenza impugnata risulta che tale profilo di illegittimità dell’atto impositivo de quo fosse mai stato dedotto prima della impugnazione in esame, il che assolutamente preclude la possibilità di valutazione di tale rilievo.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta ancora la violazione delle medesime disposizioni evocate con il secondo mezzo, sotto il diverso profilo di asserite incongruenze logiche dei risultati accertativi.

La censura è inammissibile per due ragioni. La prima poichè anch’essa, come la prima, non coglie affatto le rationes decidendi della sentenza impugnata, la cui linea argomentativa meritale si colloca non sulla discordanza tra “dichiarato” e risultato dell’applicazione dello studio di settore, bensì, oltre la medesima, sulle ulteriori precise e pregnanti valutazioni presuntive contenute nell’atto impositivo impugnato. La seconda poichè comunque richiede a questa Corte una valutazione di merito che senz’altro non le compete.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone la dichiarazione di inammissibilità”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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