Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1458 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1458 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27022/2016 R.G. proposto da

Data pubblicazione: 19/01/2018

Bellotti Alberto Giovanni Vittorio, rappresentato e difeso dall’Avv. R10-lice, -1),
REcues,-:- p-7
Elisabetta Angela Bellotti, elettivamente domiciliato in Roma al

frpi”)

viale Giuseppe Mazzini n. 11 presso lo studio dell’Avv. Livia Salvini,
per procura
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Equitalia Nord s.p.a.;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 2000/13/16 depositata 1’8 aprile 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 20 dicembre 2017.
Letta la memoria depositata dal ricorrente, che insiste per
l’accoglimento del ricorso.

ATTESO CHE
Circa preavviso di fermo notificatogli da Equitalia Nord s.p.a.,
Alberto Giovanni Vittorio Bellotti impugna per cassazione il
rigetto dell’appello da lui proposto contro il rigetto
dell’impugnazione di primo grado.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

aver il giudice d’appello dichiarato legittimo il preavviso di fermo
per debiti tributari contestati giudizialmente.
Il ricorso è infondato: il preavviso di fermo amministrativo dei
beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del
debitore la pretesa tributaria, ma non fa parte della sequenza
procedimentale dell’espropriazione forzata (Cass. 26052/2011
Rv. 620502, Cass. 22018/2017 Rv. 645719); non essendo atto
esecutivo, il preavviso può essere emesso anche per crediti
tributari sub iudice, la definitività del titolo impositivo rilevando
solo per i margini di impugnabilità del preavviso stesso, che è
limitata ai vizi propri qualora il titolo presupposto sia definitivo
(Cass. 701/2014 Rv. 629329).
– La memoria depositata dal ricorrente non incide sulle superiori
considerazioni.
– Il ricorso deve essere respinto, con raddoppio del contributo
unificato; nulla sulle spese di giudizio in difetto di costituzione
dell’intimata.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara che il ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore
importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2017.

Il ricorso denuncia violazione dell’art. 86 d.P.R. 602/1973, per

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