Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14579 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/06/2017, (ud. 24/02/2017, dep.12/06/2017),  n. 14579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2039-2013 proposto da:

P.U., (OMISSIS), N.M.L. (OMISSIS),

domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

CARMELA CASTELLI;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO EDILIZIA POPOLARE SAN BERILLO S.p.a., in persona del suo

liquidatore e legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3782/2011 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 08/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di pace di Catania, con sentenza depositata n. 386 del 2008, accolse l’opposizione proposta dai coniugi P.U. e N.L.M. al decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali relativi allo stabile sito in (OMISSIS) in favore dell’Istituto per l’edilizia popolare di S. Berillo s.p.a.

2. Il Tribunale di Catania, con sentenza depositata in data 8 novembre 2011, ha accolto l’appello proposto dall’Istituto, sul rilievo che il regime di amministrazione dello stabile, affidato ex lege all’Istituto, fosse riconducibile alla normativa speciale prevista dal R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 35 secondo cui la gestione degli immobile avviene esclusivamente attraverso gli organi deliberatori dell’Istituto. Non era provato, secondo il Tribunale, il presupposto di applicazione della disciplina codicistica in materia di condominio, e cioè che l’Istituto avesse venduto tutti gli immobili, e, in ogni caso, non risultava che fosse stato costituito il condominio tra gli acquirenti ovvero assegnatari degli immobili.

2.1. Il Tribunale non ha riconosciuto efficacia di giudicato esterno formatosi alla sentenza n. 484 del 1996, resa inter partes dal Giudice di pace di Catania in controversia di analogo contenuto, in cui era affermato che l’Istituto era tenuto ad applicare la normativa codicistica, e quindi a convocare l’assemblea dei condomini per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi di spesa.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i sigg. P. e N., sulla base di due motivi. L’intimato Istituto non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 2909 cod. civ. e si contesta il mancato riconoscimento dell’efficacia di giudicato esterno alla sentenza del Giudice di pace di Catania n. 484 del 1996, resa tra le parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali.

2. La doglianza, peraltro carente di autosufficienza per mancata riproduzione della sentenza di cui si invoca il valore di giudicato esterno, è priva di fondamento.

2.1. Oggetto della suddetta sentenza, per quanto riferito dai ricorrenti, era il credito dell’Istituto per il pagamento di oneri diversi da quelli in contestazione nella presente controversia, sicchè nessuna preclusione può derivare dalla decisione assunta nel pregresso giudizio.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ricorre l’effetto preclusivo del giudicato esterno allorchè tra il giudizio in corso e quello definito con sentenza inoppugnabile sussista una piena identità di causa petendi e di petitum, il che non può verificarsi qualora siano azionati in giudizio due crediti diversi, sebbene relativi ad uno stesso rapporto che si protrae nel tempo, per la cui concreta realizzazione sono necessari due distinti titoli esecutivi (ex plurimis, Cass. 30/07/2004, n. 14593).

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1165 del 1938, art. 35, art. 1130 c.c., art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c..

I ricorrenti denunciano l’ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale, evidenziando che il diritto dell’Istituto di amministrare lo stabile era incontestato, e assumono l’erroneità del principio secondo cui l’Istituto aveva diritto di amministrare senza l’osservanza delle regole previste in materia di condominio, nonchè l’erronea applicazione delle regole in tema di riparto dell’onere della prova, in quanto il Tribunale aveva ritenuto che gravasse sugli opponenti la dimostrazione dell’avvenuta alienazione di tutti gli immobili da parte dell’Istituto.

4. La doglianza è inammissibile per carenza di interesse.

4.1. Vertendosi in fattispecie di gestione di alloggi di edilizia popolare ed economica, che il R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 35 riserva all’ente costruttore fino a quando non siano venduti tutti gli appartamenti, il Tribunale ha rilevato che non era provata l’avvenuta alienazione di tutti gli immobili da parte dell’ente e che, “in ogni caso”, non risultava fosse stato adottato un assetto gestionale di tipo condominiale tra gli acquirenti e/o assegnatari degli alloggi, sicchè mancava il presupposto per l’applicazione della disciplina del condominio negli edifici.

4.2. La seconda e autonoma ratio decidendi, relativa alla mancanza di prova dell’esistenza nella specie di un assetto gestionale di tipo condominiale, non è oggetto di censura da parte dei ricorrenti, e ciò determina l’irrilevanza delle questioni poste.

Nel caso in cui la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (ex plurimis, Cass. 11/02/2011, n. 3386).

5. Il ricorso è rigettato e non si fa luogo a pronuncia sulla spese in assenza di attività difensiva del controinteressato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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