Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14579 del 10/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14579 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 18512-2011 proposto da:
MAJORANO SPA 05054500631 in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio
dell’avvocato CARDARELLI MASSIMILIANO, che la
rappresenta e difende, giusta mandato in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

COMUNE DI NAPOLI – SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO E
FINANZIARIO – DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 87/32/2010 della Commissione

Data pubblicazione: 10/06/2013

Tributaria

Regionale

di

NAPOLI

del

12.2.2010,

depositata il 24/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CARACCIOLO;

(per delega avv. Massimiliano Cardarelli) che si
riporta agli scritti e chiede il termine per
l’acquisizione del fascicolo.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. TOMMASO BASILE che si riporta alla relazione
scritta.

udito per la ricorrente l’Avvocato Marcello Rotunno

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Napoli ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito
dell’appello proposto contro la sentenza n.127/02/2008 della CTP di Napoli che
aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente “Majorano spa” avverso
avviso di accertamento del Comune di Napoli per “TARSU 2005”, ed aveva perciò
stabilito che la predetta tassa dovesse essere calcolata sul 50% della superficie adibita
a depositi.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che il Comune di Napoli
aveva provveduto ad annullare in autotutela l’avviso di accertamento oggetto del
processo.
La contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di
impugnazione.
L’Amministrazione Comunale non ha svolto attività difensiva.
Infatti, con i tre motivi di ricorso (rispettivamente incentrati sulla nullità della
sentenza per violazione dell’art.132 cpc; sulla violazione degli art.62, 71 e 72 del
D.Lgs. 507/1993; sulla violazione dell’art.2697 cod civ e 115 cpc, oltre che sul vizio
di motivazione) la parte ricorrente —dopo avere evidenziato che l’Amministrazione
aveva sì annullato l’avviso di accertamento ma lo aveva riproposto con altra forma,
nel rispetto del disposto della Commissione di primo grado- si doleva del fatto che la
pronuncia della CTR, reiterando il medesimo errore commesso dalla CTP e perciò
omettendo di annullare l’avviso di accertamento, giustificava di fatto una
duplicazione di pagamento, atteso che essa contribuente aveva già provveduto a

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letti gli atti depositati

pagare l’imposta per l’anno 2005 “tramite l’ordinario procedimento di iscrizione a
ruolo delle aree soggette a tale tariffa”.
Il motivo appare inammissibilmente formulato, per difetto di attinenza alle ragioni
della decisione.
Ed infatti la caratteristica del processo tributario è quello di avere ad oggetto

venuto meno per esercizi odi autotutela il provvedimento impugnato- altro non
restava al giudice del merito se non dichiarare la cessazione della materia del
contendere.
Ciò non toglie che al contribuente compete di fare valere le ragioni di illegittimità del
provvedimento ex novo adottato nella opportuna sede di impugnazione, ove
giustificherà l’avvenuto pagamento dell’imposta relativa al periodo in contestazione,
della quale qui non risultano —peraltro- debitamente documentati i termini
dell’avvenuto pagamento, ciò che rimane oggetto di semplice allegazione da parte
della odierna ricorrente.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 27 novembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa il cui contenuto non
induce la Corte a rimeditare le ragioni su cui si fonda la proposta del relatore;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

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l’impugnazione di specifici provvedimenti impositivi sicchè nella specie di causa —

Così deciso in Roma il 9 maggio 2013.

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