Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14578 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17877/2012 proposto da:

R.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato COCCIA MASSIMO che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FARAGONA ENRICO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BARILLA G. e R. FRATELLI S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE TRIFIRO’ e STEFANO

BERETTA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1212/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO

depositata il 1/12/2011 r.g.n. 240/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato FARAGONA ENRICO;

udito l’Avvocato BERETTA STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilita’ o rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza resa pubblica il 1/12/2011 confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto le domande proposte da R.F. nei confronti della Barilla G. e R. Fratelli Societa’ per Azioni, intese a conseguire la declaratoria di illegittimita’ del licenziamento intimatogli in data 25/11/03 con gli effetti reintegratori e risarcitori sanciti dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, nonche’ la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali conseguenti al demansionamento ed al comportamento persecutorio asseritamente posto in essere nei propri confronti dalla parte datoriale.

Per quel che in questa sede interessa – e con riferimento alla asserita violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, per la mancata audizione del lavoratore a sua difesa richiesta con missiva in data 21/11/03 – il giudice dell’impugnazione, nel rigettare la censura sul punto formulata dal lavoratore, osservava che non vi era prova che la richiesta fosse stata portata a conoscenza della societa’ destinataria.

Avverso tale pronuncia interpone ricorso per cassazione R.F. affidato ad unico motivo. Resiste la societa’ con controricorso corredato da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine alla nullita’ del licenziamento intimatogli per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7.

Deduce il ricorrente che l’errore di fondo che connota l’impugnata sentenza risiede nella omessa considerazione da parte del giudice dell’impugnazione, del documento n. 159 bis allegato al fascicolo di parte, che riproduceva la lettera datata 11/11/03 recante l’istanza di audizione a propria difesa ai sensi della disposizione statutaria, indirizzato alla societa’, e corredato da tagliando di spedizione della raccomandata e da cartolina di ricezione della stessa.

Il motivo va disatteso.

Occorre premettere che il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ricorre, sotto il profilo di difetto assoluto, quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando tali elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento. (v. ex plurimis, Cass., 17 luglio 2012 n. 12217, Cass. 21 luglio 2006, n. 16762).

La motivazione omessa o insufficiente e’, dunque, configurabile, secondo i dicta giurisprudenziali di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 25 ottobre 2013 n. 24148), qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento.

Nello specifico, e con riferimento alla asserita violazione dei dettami di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, da parte della societa’ datoriale, la quale non avrebbe dato seguito alla richiesta di audizione a difesa contenuta nella missiva in data 21/11/03 sottoscritta dal lavoratore, i giudici della impugnazione sono pervenuti alla reiezione della critica da questo articolata, argomentando in ordine al mancato assolvimento dell’onere di provare che la lettera fosse stata portata a conoscenza della convenuta, non risultando che la stessa fosse stata inviata alla societa’ a mezzo del servizio postale ovvero consegnata a mani.

La Corte distrettuale, con incedere argomentativo del tutto congruo, ha, dunque, proceduto ad una disamina del compendio probatorio in atti, enunciando gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, interpretando i dati istruttori acquisiti e ritenendoli inidonei a fondare il diritto azionato, giacche’ non consentivano di ritenere dimostrata l’avvenuta ricezione della missiva recante la richiesta di audizione del lavoratore a difesa, con motivazione che, tenuto conto dell’ambito della facolta’ di controllo consentita al riguardo in sede di legittimita’, resiste alla censura all’esame.

E’, infatti, bene ricordare che il vizio di motivazione su un fatto decisivo, denunziabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui e’ stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l’omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico, laddove, qualora l’omessa valutazione dipenda da una falsa percezione della realta’, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente un fatto o un documento, la cui esistenza risulti incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, e’ configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. 27 luglio 2005 n. 15672).

Nello specifico, il vizio denunziato appare riconducibile a tale ultima ipotesi, giacche’ l’apprezzamento del giudice del merito – il quale ha ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa – e’ stato prospettato come frutto di assunzione acritica di un fatto, si’ da configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. 20 aprile 2015, n. 7941; Cass. 14 novembre 2012 n. 19921).

In definitiva, ed a prescindere anche da ogni considerazione in ordine alla rituale produzione in atti della richiamata documentazione sin dal primo grado di giudizio, il ricorso e’ respinto.

Il governo delle spese del presente giudizio segue il regime della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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