Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14578 del 13/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 14578 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 27004-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
2164

contro
MANFREDI LAURENTI JOSEPH

C.F.

MNFLNT70P02Z110Q,

GIORDANO MONICA C.F. GRDMNC72S70L719G;
– intimati –

Data pubblicazione: 13/07/2015

Nonché da:
MANFREDI LAURENTI JOSEPH C.F.

MNFINT70P02Z110Q,

GIORDANO MONICA C.F. GRDMNC72S70L719G, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che li rappresenta e

controricorrente e ricorrente

incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2384/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2008 R.G.N.
10093/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega verbale
FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI)che ha concluso per e
accoglimento

del

quinto

motivo

principale, rigetto dell’incidentale.

del

ricorso

difende, giusta delega in atti;

4

Udienza del 14 maggio 2015 — Aula
n. 21 del ruolo — RG n. 27004/09
Presidente: Roselli – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente . impugnata — in accoglimento per quanto di ragione dell’appello
di Monica Giordano e Joseph Laurent Manfredi avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data
14 dicembre 2005 e in riforma di tale sentenza — così dispone: 1) dichiara la nullità del termine
apposto al contratto di lavoro stipulato tra la Giordano e POSTE ITALIANE s.p.a..— per il periodo 3
ottobre-31 dicembre 2002 — “per sostenere il livello di servizio della sportelleria durante la fase di
realizzazione dei processi di mobilità tuttora in fase di completamente”, di cui agli accordi degli
accordi sindacali del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30
luglio e 18 settembre 2002″, prevedenti il riposizionamento su tutto il territorio nazionale degli
organici della società; 2) dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra il
Manfi-edi e POSTE ITALIANE s.p.a. — per il periodo 1 dicembre 2001-31 gennaio 2002 — “per
esigenze tecniche, produttive e organizzative della struttura operativa ove viene assegnata, connesse
anche al maggior traffico postale del prossimo periodo natalizio”; 3) dichiara, per l’effetto, che tra
la società e i suddetti lavoratori si è instaurato un rapporto a tempo indeterminato nei periodi
rispettivamente indicati con prosecuzione giuridica dalla relativa scadenza in poi; 4) condanna la
società al risarcimento dei danni in favore dei lavoratori, in misura pari alle retribuzioni spettanti
dalla messa in mora (11 settembre 2003 per Giordano e 28 luglio 2003 per Manfredi) fino alla
scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto (21 maggio 2005 per Giordano e 31
gennaio 2005 per Manfi-edi), oltre accessori di legge.
La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) le su riportate formulazioni delle causali non sono conformi ai commi 1 e 2 del d.lgs. n.
368 del 2001 e alle finalità della direttiva 1999/70/CEE cui il decreto ha dato attuazione;
b) infatti, l’indicazione delle circostanze concrete di tipo tecnico-produttivo da riferire alle
singole assunzioni nella specie è evidentemente inesistente;
c) in particolare, nel caso della Giordano il rinvio a numerosi accordi collettivi non risolve la
carenza di specificità, visto che “nello stesso contratto individuale si ammette che tali accordi
riguardano l’intero territorio azionale”, mentre nel caso del Manfredi la eccessiva genericità della
ragione indicata è dimostrata dalla mancata indicazione dello specifico servizio in vista del quale
l’assunzione è stata effettuata e questo si traduce nella completa mancanza di indicazione delle
circostanze concrete, di cui si è detto;
d) le clausole in oggetto sono, pertanto, nulle e i rapporti si convertono in rapporti a tempò
indeterminato, con le suindicate conseguenze.

1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2.— Il ricorso di POSTE ITALIANE s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per quattro
motivi; resistono, con controricorso, Monica Giordano e Joseph Laurent Manfredi, che propongono,
a loro volta, ricorso incidentale per undici motivi. Monica Giordano deposita anche memoria ex art.
378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE

— Sintesi dei motivi del ricorso principale
1.— Il ricorso principale è articolato in quattro motivi, nei quali la società POSTE ITALIANE:
1) con riguardo al contratto di Joseph Laurent Manfredi, denunciando violazione e falsa
applicazione di norme di diritto in connessione con l’art. 25 del CCNL del 2001 nonché vizio di
motivazione, contesta la statuizione con la quale la Corte d’appello ha ritenuto generica la clausola
appositiva del termine, affermando che l’art. 25 del CCNL del 2001 è rimasto efficace anche dopo
l’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, in base all’art. 11 di tale decreto, fino alla naturale
scadenza del CCNL indicato e pertanto ed esso poteva farsi riferimento nel contratto in oggetto,
stipulato il giorno 1 dicembre 2001 (primo motivo);
2) con riguardo al contratto di Monica Giordano, denunciando violazione e falsa applicazione
di norme di , diritto nonché vizio di motivazione contesta la statuizione con la quale la Corte
d’appello ha affermato la genericità della clausola appositiva del termine de qua e la sua contrarietà
al canone di specificità delle ragioni giustificatrici di tale apposizione di cui all’art. 1 del d.lgs. n.
368 del 2001, affermando anche, senza idonea motivazione, l’incompatibilità con il suddetto canone
della indicazione di plurime ragioni giustificatrici dell’assunzione a termine (secondo e terzo
motivo);
3) denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostiene che la Corte
romana abbia illegittimamente posto a carico della società l’onere di provare le ragioni
giustificative dell’apposizione del termine al contratto in oggetto, in assenza di una espressa
previsione in tal senso nell’art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, il cui secondo comma contempla un
simile onere solo per le ragioni legittimanti una eventuale proroga del contatto a termine. La
società, inoltre, sottolinea che la Corte territoriale non ha considerato che la società, seppure non
onerata, ha comunque offerto la prova delle esigenze produttive poste a base dell’assunzione a
termine con la richiesta di ammissione di prova testimoniale nonché con il deposito di copiosa
documentazione. Il motivo si conclude con due quesiti nei quali, richiamando norme diverse da
quelle indicate nella rubrica nel motivo e in gran parte delle argomentazioni, sostiene che il diritto
del lavoratore ad ottenere le retribuzioni dovrebbe decorrere soltanto dalla effettiva riammissione in
servizio e aggiunge che l’ aliunde percepturn “non poteva che essere genericamente dedotto” dalla
datrice di lavoro (quarto motivo).

Il — Sintesi dei motivi del ricorso incidentale
2

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, perché proposti avverso la medesima
sentenza. Va anche precisato che il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata e che al
presente ricorso si applicano ratione temporis le prescrizioni di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ.

2.— Il ricorso incidentale è articolato in undici motivi, nei quali Monica Giordano e Joseph
Laurent Manfredi:

2) sempre con riguardo alla suindicata statuizione, denunciano nullità della sentenza o del
procedimento ex artt. 113, 114 e 432 cod. proc. civ., per avere fatto, la Corte romana, riferimento
all’equità per la determinazione del risarcimento del danno al di fuori dei presupposti previsti per la
utili7l27ione di tale strumento (nono, decimo e undicesimo motivo).

III Esame del ricorso principale

3. Il primo motivo del ricorso principale è da accogliere.
3.1.- Risulta, invero, che il contratto tra il Manfredi e POSTE ITALIANE s.p.a. è stato
stipulato — per il periodo 1 dicembre 2001-31 gennaio 2002 — “per esigenze tecniche, produttive e
organizzative della struttura operativa ove viene assegnata, connesse anche al maggior traffico
postale del prossimo periodo natalizio”, ai sensi dell’art. 25 del CCNL 11 gennaio 2001.
La stipula, dunque, è avvenuta dopo l’entrata in vigore della disciplina del contratto a termine
fissata dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368; in realtà, per la norma transitoria ivi contenuta (art. 11),
il contratto continuava ad essere regolato dal CCNL 2001 (essendo stata individuata, per
quest’ultimo, quale data di scadenza quella del 31 dicembre 2001 – cfr. in tal senso Cass. 31 ottobre
2012, n. 18805 – per il quale, grazie alla delega conferita dalla legge n. 56 del 1987, art. 23 le parti
sociali stipulanti, per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione aziendale riscontrate in sede di
confronto sindacale, avevano’ fissato fattispecie di apposizione del termine diverse da quelle
previste dalla L. n. 230 del 1962, a nulla rilevando che la scadenza del contratto ricadesse in un
momento in cui non era più operativa la deroga di cui alla novella n. 368 del 2001, art. 11, comma 2
in forza dell’art. 74 del medesimo CCNL, dovendo farsi riferimento, in base ai principi generali, al
momento della stipula di detto contratto e non a quello della scadenza.
La Corte territoriale senza fare specifico riferimento a detta disposizione pattizia ha incentrato
la propria decisione solo sulla non conformità dell’apposizione del termine rispetto a quanto
previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, intervenuto successivamente alla norma
collettiva, sul rilievo secondo cui nel contratto del Manfredi la eccessiva genericità della ragione
indicata sarebbe stata dimostrata dalla mancata indicazione dello specifico servizio in vista del
quale l’assun7ione è stata effettuata e questo si tradurrebbe nella completa mancanza della
necessaria indicazione delle circostanze concrete poste a base dell’assunzione, secondo quanto
richiesto dalla nuova disciplina legislativa.
3.2.- In base alla consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte con l’utilizzo del
termine “specificate” di cui all’art. 1 del D.Lgs. cit., il legislatore ha inteso stabilire un vero e
3

1) denunciano nullità della sentenza — per violazione del principio di corrispondenza tra il
chiesto e il pronunciato — nonché vizio di motivazione e violazione degli artt. 1226, 2729, 1218,
1223, 1227, 2697 cod. civ., nella parte in cui la Corte d’appello, con motivazione insufficiente, ha
definito il risarcimento del danno nella misura pari alle retribuzioni spettanti ai lavoratori dalla data
di messa in mora fino alla scadenza del terzo anno successivo alla scadenza dei rispettivi contratti a
termine dichiarati illegittimi (primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo);

Il D.Lgs. n. 368 del 2001, abbandonando il precedente sistema di rigida tipicizzazione delle
causali che consentono l’apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro (in parte già oggetto
di ripensamento da parte del legislatore precedente), in favore di un sistema ancorato alla
indicazione di clausole generali (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo), cui ricondurre le singole situazioni legittimanti come individuate nel contratto, si è
infatti posto il problema, nel quadro disciplinare tuttora caratterizzato dal principio di origine
comunitaria del contratto di lavoro a tempo determinato (cfr., in proposito, Cass. 21 maggio 2008,
n. 12985) del possibile abuso insito nell’adozione di una tale tecnica.
Per evitare siffatto rischio di un uso indiscriminato dell’istituto, il legislatore ha imposto la
trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a giustificazione del termine,
già a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione
dell’onere di specificazione, vale a dire di una indicazione sufficientemente dettagliata della causale
nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contento che con riguardo alla sua
portata spazio-temporale e più in generale circostanziale.
In altri termini, per le finalità indicate, tali ragioni giustificatrici devono essere
sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza dell’effettiva
portata delle stesse e quindi il controllo di effettività, ciò, peraltro, anche alla luce della direttiva
comunitaria direttiva 1999/70/CE a cui il decreto medesimo da attuazione nell’interpretazione della
Corte di giustizia CE (cfr., in particolare sent 23 aprile 2009 nei procc. riuniti da C – 378/07 a C 380/07, K. Angelidaki e a., altri nonché sent. 22 novembre 2005, C – 144/04, W. Mangold).
Peraltro siffatta specificazione delle ragioni giustificatrici del termine può risultare anche
indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle
parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità e la articolazione del fatto organizzativo,
tecnico o produttivo che è alla base della esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato
in documenti specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata
con i rappresentanti del personale.
3.3.- Orbene, nel caso in esame, il contratto di lavoro del Manfredi, che pur enuncia, nella
prima parte, solo genericamente motivi attinenti ad esigenze aziendali, fa riferimento, per precisarne
in concreto la portata, “alla necessità di fronteggiare il maggior traffico postale del periodo
natalizio”.
Ne consegue che erroneamente la Corte territoriale, senza leggere nella sua interezza la
clausola contenuta nel contratto individuale, non ha considerato che le esigenze connesse al
maggior traffico natalizio andavano configurate come la situazione particolare di carattere
organizzativo posta a giustificazione della clausola di apposizione del termine e che, di
conseguenza, le ragioni dell’assunzione a termine avrebbero dovuto essere considerate
sufficientemente specificate.
4

proprio onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, perseguendo la finalità di
assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonché l’immodificabilità delle stesse nel
corso del rapporto (così Corte Costituzionale sent. 14 luglio 2009 n. 214; Cass. 26 gennaio 2010, n.
1576; id. 16 novembre 2010, n. 23119).

Di qui l’accoglimento del primo motivo.

4.1.- La lavoratrice Giordano è stata assunta con contratto a termine, per il periodo 3 ottobre
2002 al 31 dicembre 2002, in base alla seguente clausola giustificatrice dell’apposizione del
termine: “sostenere il livello del servizio della sportelleria durante la fase di realizzazione dei
processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre
2001, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002, che
prevedono al riguardo il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società”.
4.2.- La Corte territoriale neppure in questo caso ha ritenuto sufficientemente specifica, ai
sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, la suddetta clausola giustificatrice del termine sul rilievo
che dalla sua formulazione non emergeva una indicazione concreta delle ragioni produttive ed
organizzative legittimanti l’apposizione del termine, non risolvendo il rinvio a numerosi accordi
collettivi la rilevata carenza di specificità, visto che “nello stesso contratto individuale si ammette
che tali accordi riguardano l’intero territorio nazionale”.
In tal modo la Corte romana si è discostata dai su riportati principi affermati da questa Corte
in ordine all’interpretazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, in particolare con riguardo alla
affermata possibilità della specificazione anche indiretta o per relationem delle ragioni
giustificatrici dell’assunzione a termine.
5.- All’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale consegue l’assorbimento del
quarto motivo dello stesso ricorso, nonché di tutti i motivi del ricorso incidentale.
IV — Conclusioni
6.- In sintesi, devono essere accolti i primi tre motivi del ricorso principale, con assorbimento
del quarto motivo dello stesso ricorso e di tutti i motivi del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio,
anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su
affermati.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie i primi tre motivi del ricorso principale e dichiara assorbiti
il quarto motivo del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale. Cassa la sentenza
impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di
cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 14 maggio 2015.

4.- Per analoghe ragioni sono fondati anche il secondo e il terzo motivo, da esaminare
congiuntamente, data la loro intima connessione.

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