Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14578 del 12/06/2017

Cassazione civile, sez. II, 12/06/2017, (ud. 20/01/2017, dep.12/06/2017),  n. 14578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25757-2011 proposto da:

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO REGGIO CALABRIA, (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTROGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1169/2011 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 04/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2017 dal Consigliere DOtt. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che con sentenza n. 1169/11 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava improcedibile l’appello proposto dalla Prefettura locale contro la sentenza n. 427/08 del giudice di pace di Bianco, che l’aveva condannata al risarcimento dei danni in favore dell’attore, C.M., cui erroneamente era stata comminata una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada;

che a sostegno della decisione la Corte territoriale ha posto (1) il richiamo a Cass. n. 18009/08, secondo cui il deposito dell’atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte, all’atto della costituzione nel giudizio di secondo grado, determina l’improcedibilità del gravame ex art. 348 c.p.c., essendo privo di effetti sananti l’eventuale deposito tardivo dell’atto notificato in prima udienza, oltre il termine perentorio stabilito dalla legge; (2) la circostanza che, nello specifico, la parte appellante nè alla prima udienza di trattazione nè alle udienze successive aveva depositato l’originale dell’atto d’appello notificato, di cui si era reperita la copia c.d. passiva solo nel fascicolo della parte appellata;

che per la cassazione di tale sentenza la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria ha proposto ricorso, affidato ad un solo motivo;

che C.M. è rimasto intimato;

che avviato il ricorso alla trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto dell’impugnazione;

considerato che l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 156, 165, 347 e 348 c.p.c.;

che la decisione del ricorso dipende dalla soluzione di un problema – la procedibilità dell’appello allorchè la copia notificata della citazione sia depositata non dall’appellante ma dalla stessa parte appellata – in buona misura sovrapponibile a quello riguardante la possibilità che il requisito di procedibilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 si possa considerare esaudito anche se la copia notificata della sentenza impugnata con la relata di notificazione sia stata depositata non dal ricorrente ma dal controricorrente;

che di tale questione sono state investite le S.U. di questa Corte, sicchè in attesa della relativa decisione il presente ricorso va rimesso in pubblica udienza.

PQM

 

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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