Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14578 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 09/07/2020), n.14578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacom – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4063/2013 R.G. proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), via

Mazzini n. 176, presso lo studio dell’avv. Domenico Forlano, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Marco Miglino giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania – Sezione staccata di Salerno n. 380/12/12, depositata il

14 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n, 380/12/12 del 14/06/2012 la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 119/12/10 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso di G.R. avverso l’avviso di accertamento a fini IVA relativo all’anno di imposta 2003;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione del coinvolgimento del contribuente, titolare della ditta Auto Lido, in un’operazione fraudolenta perpetrata a mezzo l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che l’Ufficio aveva comprovato la fittizietà del soggetto emittente le fatture nonchè la consapevolezza della frode, in ragione dell’acquisto a prezzi inferiori a quelli di mercato;

2. G.R. impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso G.R. deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, evidenziando, in buona sostanza, la mancanza o l’apparenza della motivazione;

2. con il secondo e il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, avendo la CTR escluso, contrariamente al vero, che il contribuente abbia fornito la prova della realtà delle operazioni effettuate e di essere stato inconsapevolmente coinvolto in una frode;

3. il primo motivo è infondato;

3.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così, tra le tante, Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016);

3.2. nel caso di specie, la motivazione della sentenza della CTR non può affatto dirsi apparente in quanto è ben chiaro il processo logico giuridico che ha condotto il giudice di appello alla decisione impugnata;

3.3. invero, quest’ultimo chiarisce che G. ha acquistato autovetture da un soggetto interposto e fittizio nell’ambito di una cd. “frode carosello”, della cui esistenza egli avrebbe dovuto essere consapevole, quanto meno in ragione del prezzo inferiore a quello di mercato corrisposto;

3.4. trattasi di motivazione insufficiente, come subito si chiarirà, ma sicuramente esistente e niente affatto apparente;

3.5. il secondo e terzo motivo sono, invece, complessivamente fondati;

3.6. come di recente evidenziato dalla S.C., anche sulla scorta della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia della UE, “l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf. Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018);

3.7. nel caso di specie, a fronte delle contestazioni del contribuente – concernenti sia la fittizietà del soggetto interposto sia la consapevolezza della frode IVA perpetrata da quest’ultimo -, la CTR ha omesso ogni valutazione delle prove documentali offerte, limitandosi, del tutto insufficientemente, ad evidenziare il mancato pagamento dell’IVA da parte del cedente e la cessione a prezzi inferiori di quelli di mercato;

3.8. in particolare, la CTR non ha chiarito perchè il soggetto interposto possa essere considerato una cd. “cartiera” (e, pertanto, perchè le operazioni dallo stesso poste in essere siano da considerare fittizie), nonchè per quali ragioni il prezzo corrisposto debba considerarsi inferiore a quello di mercato, sì da mettere in allarme un diligente operatore di settore in ordine alla partecipazione alla frode;

4. in conclusione, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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