Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14578 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4935-2010 proposto da:

INTESA SAN PAOLO SPA (OMISSIS) quale incorporante del San Paolo

IMI SpA (che aveva già incorporato il Banco di Napoli SpA) per atto

di fusione – capogruppo del Gruppo bancario Intesa San Paolo, tanto

in proprio, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè

quale mandataria (giusta contratto di mandato autenticato in data

31.12.1996 dal notaio Mazzocca di Napoli, n. rep. 4 5848), nonchè

Procuratore (giusta procura in data 13.1.2003 per atto notaio

Mazzocca di Napoli, n. rep. 50266/7537) della Società per la

Gestione di Attività – SGA SpA, cessionaria del credito in virtù di

contratto di cessione di crediti e altre attività fra il Banco di

Napoli SpA e la SGA SpA (per atto notaio Mazzocca di Napoli in data

31.12.96, n. rep. 45847)in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70,

presso lo studio dell’avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che la rappresenta

e difende, giuste procure speciali alle liti in calce al ricorso per

regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

D.D.L. (junior) (OMISSIS), D.D.A.

(OMISSIS), DI.DO.LU. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio

dell’avvocato PAGNOTTA NICOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato

MARTINI GIAMPIERO, giusta mandato a margine della comparsa di

costituzione di nuovo procuratore;

– resistenti –

e contro

DI.DO.LE. (senior), L.R.M.A.,

M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 34/2010 del TRIBUNALE di BOLOGNA del 20.10.09,

depositata il 18/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO RORDORF.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ha depositato una relazione del seguente tenore:

“Avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Bologna nei confronti della debitrice principale, società Immobiliare Tecno Progetti s.p.a., e dei suoi fideiussori sono state proposte plurime, distinte opposizioni, che il tribunale ha provveduto a riunire. Dopo molte vicende processuali che in questa sede non rilevano, avendo uno dei fideiussori, il sig. M. L., documentato di avere intrapreso un’ulteriore autonoma causa, proponendo in via principale querela di falso avverso un documento prodotto dal creditore Banco di Napoli s.p.a. (poi incorporato dall’odierna ricorrente Intesa San Paolo s.p.a.) nel giudizio di opposizione, il giudice di tale ultimo giudizio, con ordinanza del 22 dicembre 2008, ha sospeso la causa riguardante il predetto sig. M. fino all’esito della querela di falso disponendone la separazione da quelle riguardanti gli altri opponenti a decreto ingiuntivo. Con successiva sentenza depositata il 18 gennaio 2010, tuttavia, il medesimo giudice, avendo ritenuto che la decisione sulla querela di falso si ponesse come elemento logico indispensabile anche nel giudizio di opposizione promosso dai fideiussori che tale querela non avevano presentato, ha revocato la precedente ordinanza di separazione delle cause di opposizione ed ha sospeso tutti i giudizi così riuniti in attesa, della definizione della causa per querela di falso proposta dal sig. M..

L’Intesa San Paolo ha proposto ricorso a questa corte per regolamento di competenza censurando il provvedimento di sospensione.

I sigg.ri A., L. e Di.Do.Lu. hanno resistito chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Si prospetta l’eventualità che il ricorso sia fondato e che il provvedimento col quale il Tribunale di Bologna ha revocato la separazione dei distinti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi a sè pendenti, al solo scopo di sospendere anche quelli promossi da soggetti diversi dal sig. M. (che era stato già in precedenza sospeso), debba essere cassato in una col provvedimento di sospensione. La motivazione del provvedimento in questa sede impugnato mette bene in evidenza come una situazione di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico sia stata ravvisata dallo stesso giudice bolognese soltanto nel rapporto tra l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal menzionato sig. M. e la querela di falso da quest’ultimo dedotta in via principale contro un documento che la banca opposta aveva prodotto nel giudizio di opposizione. La ragione che ha indotto quel giudice a revocare la propria precedente ordinanza di separazione dei giudizi di opposizione proposti dagli altri ingiunti, i quali non hanno formulato analoga querela di falso nè sono parti nella causa per querela di falso instaurata dal sig. M., risiede unicamente in una valutazione di opportunità, dipendente da un legame meramente logico che è stato ravvisato tra le cause in questione. Ma, almeno a partire dalla pronuncia delle sezioni unite n. 14670 del 2003, la giurisprudenza di questa corte è ferma nel ritenere che l’art. 295 c.p.c., interpretato in modo conforme ai principi di uguaglianza dei cittadini in rapporto alla tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, non lasci spazio per una discrezionale e non sindacabile facoltà di sospensione del processo, esercitatile al di fuori dai casi tassativi di sospensione necessaria. La quale può essere disposta quando la decisione del processo medesimo “dipenda” dall’esito di altra causa:

cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata; ed, a tal fine, la nozione di pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti un fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie di un’altra situazione sostanziale sicchè occorre garantire uniformità di giudicati (cfr., tra le tante, Cass. n. 27426 del 2009). Un rapporto di pregiudizialità necessaria non è però configurabile tra cause pendenti fra soggetti diversi, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (ex multis: Cass. n. 6554 del 2009). I resistenti obiettano che vi sarebbe, nella specie, un’identità parziale tra le parti del giudizio di falso (il sig. M. e la Intesa San Paolo) e dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo riuniti (la stessa Intesa San Paolo ed i fideiussori della società Immobiliare Tecno Progetti, ivi compreso il sig. M.); ma non sembra obiezione decisiva, sia perchè la riunione di più giudizi non fa loro perdere l’autonoma identità e non determina una situazione identica a quella dell’unico giudizio con pluralità di parti, sia perchè tale riunione appare essere stata in questo caso provocata proprio al fine di estendere la causa di sospensione in precedenza operante per uno solo dei giudizi anche agli altri, non essendo neppure ravvisabile tra i diversi fideiussori opponenti un legame di litisconsorzio necessario.

Occorrerebbe, piuttosto, interrogarsi sulla peculiarità del giudizio di falso proposto in via principale e sulla circostanza che, all’esito di siffatto giudizio, l’eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti erga omnes e non soltanto tra le parti del giudizio medesimo (si veda tra le altre, in argomento, Cass. n. 13190 del 2006). Una tale considerazione, tuttavia, non sembra sufficiente a far concludere che sussista sempre un rapporto di pregiudizialità necessaria, nel senso tecnico-giuridico di cui sopra s’è detto, tra il giudizio di falso proposto in via principale (altro è, naturalmente, se la querela fosse stata proposta in via incidentale) e qualsivoglia altro giudizio nel quale sia stato prodotto il documento impugnato di falso, indipendentemente da chi lo abbia impugnato. Occorre comunque stabilire se l’eventuale dichiarazione di falsità di quel documento costituisca, non già soltanto uno dei tanti elementi di valutazione dei quali il giudice della causa (asseritamente) pregiudicata deve tener conto nella formazione delle proprie convinzioni al fine di decidere detta causa – ciò che implicherebbe, tutt’al più, un rapporto di pregiudizialità logica, ma non anche giuridica, bensì la decisione in ordine ad un elemento costitutivo della pretesa dell’attore o di un’eccezione decisiva del convenuto in tale causa. Ancora una volta, cioè, deve trattarsi di una dipendenza necessaria dell’una decisione rispetto all’altra, e non di uno dei tanti elementi di valutazione rimessi al prudente apprezzamento del giudice.

Nel caso in esame, come già rilevato, è la stessa motivazione del provvedimento impugnato a suggerire che il rapporto tra l’accertamento della falsità del documento implichi una pregiudizialità meramente logica e che la relativa valutazione si sia esplicata sul piano dell’opportunità, senza in alcun modo investire un giudizio di necessità giuridica, o comunque senza espiicitare gli estremi di un siffatto giudizio.

Tali considerazioni, se condivise, potrebbero condurre all’accoglimento del ricorso.” La corte condivide tali considerazioni, non contraddette dalla memoria successivamente depositata dalla sola parte ricorrente.

Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato col ricorso per regolamento e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese del regolamento medesimo, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato provvedimento e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Bologna condannando i resistenti al pagamento delle spese del regolamento, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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