Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14577 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. ed est. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

V. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso,

dagli Avv.ti Riccardo Vianello, del Foro di Venezia e Roberto

Masiani, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del secondo, alla piazza Adriana n. 5

in Roma;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 82, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Venezia-Mestre il 4.2.2013, e pubblicata il 17.9.2013;

ascoltata, in Camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

la Srl F.lli V. riceveva dall’Agenzia delle Entrate, il 12.5.2010, la notifica dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) (come indicato in ric., p. 2) relativo a maggior reddito imponibile IRES per il valore di Euro 850.990,00, conseguendone una maggiore imposta di Euro 561.660,00, in riferimento all’anno 2006.

L’avviso atteneva all’accertamento di un maggior reddito presunto, in applicazione del test di operatività previsto dalla normativa sulle c.d. “società di comodo”. La società aveva tempestivamente domandato la disapplicazione della normativa in questione, ma l’istanza era stata respinta dall’Agenzia delle Entrate.

Alla società era contestato di avere affittato l’azienda, composta tra l’altro da diciotto distributori di carburante, alla V.C. Srl al prezzo di Euro 660.000,00, ritenuto ampiamente inferiore rispetto al valore di mercato. Entrambe le società risultavano di proprietà del medesimo soggetto.

La società F.lli V. Srl proponeva impugnazione avverso l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, che accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impositivo.

L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione adottata dalla CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Contestava, in particolare, che la disapplicazione della normativa sulle società di comodo può conseguirsi soltanto in presenza di ragioni oggettive che impediscano alla società di conseguire normali ricavi. Nel caso di specie, invece, l’affitto dell’azienda a prezzo largamente inferiore a quello di mercato era stato determinato da scelte soggettive dell’imprenditore, peraltro proprietario sia della società affittante sia della società affittuaria.

La CTR riteneva che le scelte imprenditoriali adottate dalla società, volte a ripartire il rischio d’impresa, risultassero legittime, specie in considerazione della pericolosità dell’attività di gestione di distributori di carburante. In ogni caso, l’Ente impositore aveva fondato il suo avviso di accertamento esclusivamente sul parere negativo in ordine alla disapplicazione della normativa sulle società di comodo espresso, dalla stessa Agenzia delle Entrate, “senza lo svolgimento di alcun approfondimento istruttorio, tenuto anche conto della complessità dell’operazione societaria rappresentata” (sent. CTR, p. III). In conseguenza il giudice dell’appello rigettava l’impugnazione introdotta dall’Amministrazione finanziaria e confermava l’annullamento dell’atto impositivo.

Avverso la decisione sfavorevole assunta dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso la F.lli V. Srl, che ha pure introdotto un motivo di ricorso incidentale. In prossimità della fissata udienza, sia la ricorrente sia la controricorrente hanno depositato memoria, attestando che la contribuente ha aderito a procedura di definizione agevolata della controversia, ed hanno domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Mediante il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, e art. 2697 c.c., in cui è incorsa l’impugnata CTR ritenendo che la contribuente potesse sottrarsi alla normativa sulle società di comodo sul fondamento di scelte soggettive, mentre è possibile sottrarsi alla disciplina solo qualora la società provi di essersi trovata nell’impossibilità oggettiva di conseguire guadagni almeno nella misura minima derivante dall’applicazione delle presunzioni di legge.

1.2. Con il suo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società controricorrente censura la decisione adottata dalla CTR di Bologna per essere incorsa nella violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non avendo fatto precedere l’invio dell’avviso di accertamento dalla notifica di alcun atto prodromico.

Occorre allora rilevare che non sussistono le condizioni perchè si proceda all’esame dei motivi di ricorso, principale ed incidentale.

Invero, la società contribuente ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui alla D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, come conv., ed ha anche provveduto a documentare, in allegato alla memoria depositata, l’avvenuto pagamento della prima rata e l’intervenuta notificazione della documentazione all’Ente impositore.

L’Avvocatura dello Stato, a sua volta, ha depositato memoria con la quale ha riferito che l’Agenzia delle Entrate di Venezia le ha comunicato l’intervenuta definizione della lite ai sensi della citata normativa agevolata, ed ha perciò dichiarato di aderire all’istanza di dichiarazione dell’estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere, disponendosi la compensazione delle spese di lite ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46.

Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, come conv., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46.

Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo.

La Corte.

PQM

dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione introdotto dall’Agenzia delle Entrate, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e cessata la materia del contendere. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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