Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14577 del 13/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 14577 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: DORONZO ADRIANA

SENTENZA

sul ricorso 20099-2010 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

C.F. 80078750587,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
2015
2140

difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, MAURO RICCI,
CLEMENTINA POLLI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

DI FELICE LUCIA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

Data pubblicazione: 13/07/2015

FINANZE C.F. 80415740580, REGIONE ABRUZZO;
– intimati 11,

avverso la sentenza n. 385/2010 della CORTE D’APPELLO
di

L’AQUILA,

depositata

il

31/03/2010

R.G.N.

304/2009;

udienza del 13/05/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANA
DORONZO;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per:
ove fosse superata la questione dell’inammissibilità
relativa alla regolarità della notifica,
accoglimento.

.1

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Udienza 13 maggio 2015
Presidente Coletti
Relatore Doronzo
R.G. n. 20099/10
INPS ci Di Felice+2

./.Con sentenza del 31/312010, la Corte d’appello dell’Aquila ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto dall’INPS contro la sentenza emessa in data
12/11/2008 dal Tribunale di Avezzano nella controversia tra l’appellante,
Lucia Di Felice, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione
Abruzzo. La Corte ha osservato che l’appello era tardivo, in quanto il ricorso
era stato depositato in cancelleria oltre il termine di trenta giorni fissato dall’art.
325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta il
19.12.2008.
1.1. Contro la sentenzn, l’INPS propone ricorso per cassazione fondato su un
unico motivo, illustrato da memoria. Le parti intimate non svolgono attività
difensiva.
2. Con l’unico motivo l’INPS censura la sentenza per violazione e falsa
applicazione degli artt. 148, 170, 285, 325, 326, 327, 434 c.p.c., ed assume che
la notificazione della sentenza effettuata in data 19/12/2008 era inidonea a far
decorrere il termine breve di impugnazione, previsto nell’art. 325 c.p.c., poiché
essa era stata effettuata alla parte personalmente, ossia all’INPS in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, presso la sede di Avezzano, e non
invece al suo procuratore costituito nel giudizio di primo grado, avv. Ivano
Marcedone.
3. Il rilievo è fondato.
Il ricorrente ha prodotto copia della sentenza del Tribunale di Avezzano che,
nel giudizio di primo grado, aveva accolto la domanda della De Felice. Dalla
relata di notificRzione stesa in calce alla stessa si evince che la notificazione è
stata eseguita all’INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, presso
la sede zonale Inps, via dei Cavalieri di Vittorio Veneto, 72, Avezzano, ed il
plico è stato conseguano a mani dell’impiegata Micheli Angelica. Dalla stessa
sentenza si rileva che l’INPS era costituito nel giudizio dinanzi al Tribunale a
mezzo del suo procuratore, avv. Marcedone.
4. In base a tali risultanze, deve escludersi l’idoneità della notificazione a far
decorrere il termine “breve”, di cui all’art. 325 c.p.c., poiché, come questa Corte
ha già affermato con specifico riferimento a controversie in cui è parte l’INPS,
“ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, la notifìca della
sentenza alla parte costituitasi mediante procuratore deve essere effettuata – a
norma del combinato disposto di cui agli artt. 170, 285, 326 c.p.c. e art. 58
disp. att. c.p.c. – a tale procuratore e nel domicilio del medesimo, per cui, ove
l’I.N.P.S. si sia costituito in giudizio eleggendo domicilio presso l’Ufficio
Legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita,
presso tale Ufficio nei riguardi dell’Istituto, anziché del procuratore nominato,
è inidonea a far decorrere il termine breve suddetto” (ex plurimis, Cass. 4
1

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

maggio 1999 n. 4443; Cass., 17 marzo 2006, n. 5924; Cass., 9 aprile 2009, n.
8714; Cass., 29 marzo 2010, n. 7527; Cass., 8 novembre 2013, n. 25205; Cass.,
14 ottobre 2014, n. 21698;).
5. Pertanto, non essendovi stata altra notifica della sentenza di primo grado
oltre quella – di cui si è detto – effettuata presso la parte, è rimasto operante il
termine annuale di cui all’art. 327 e.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis,
anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), decorrente dalla
data di pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta – come risulta
dagli atti – il 2/12/2008. L’appello dell’INPS, depositato nella cancelleria della
Corte d’appello dell’Aquila il 10/3/2009 – come confermato anche dalla
sentenza impugnata – era quindi pienamente tempestivo ed ammissibile, dal
momento che il termine per impugnare la sentenza del Tribunale scadeva il
2/12/2009.
6. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con la cassazione della sentenza ed il
rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione, perché esami il
merito dell’impugnazione e provveda anche in ordine alle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione.
Roma, 13 maggio 2015
Il Presidente
Dott. Gabriella Cole
Cesare

Udienza 13 maggio 2015
Presidente CoIetti
Relatore Dorortzo
R.G. n. 20099/10
INPS c/ Di Fe1ice+2

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