Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14577 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/06/2017, (ud. 27/10/2016, dep.12/06/2017),  n. 14577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22815-2009 proposto da:

B.L.C., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

T.A. DECEDUTO, S.L., COMUNE ERBA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 481/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato BONFIGLIO Raffaele, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GUALTIERI Giuseppe, difensore dei resistenti che si

è riportato alle difese in atti;

udito il P.M. Generale Dott. in persona del Sostituto Procuratore

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’improcedibilità del

ricorso ex art. 369 c.p.c., in subordine per il rigetto del ricorso

con condanna aggravata alle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne la creazione di servitù coattiva di condotta fognaria richiesta dal Condomino (OMISSIS) sito in (OMISSIS).

Il Tribunale di Como nel maggio 2005 e la Corte appello di Milano con sentenza del febbraio 2009 hanno imposto servitù coattiva a carico del fondo di proprietà B. – L., escludendo altre possibilità.

E’ rimasta contumace S.L., proprietaria di altro terreno limitrofo.

Il comune di Erba è intervenuto in giudizio per sostenere la necessità di un’installazione fognaria nei luoghi di causa.

L’odierno ricorso B.- L. mira ad affermare la illegittimità della decisione perchè sarebbero esistite altre più convenienti soluzioni.

Il Condominio e numerosi singoli condòmini resistono e chiedono il risarcimento danni da responsabilità aggravata.

Fissata la discussione, la causa è stata rinviata pendendo trattative che non hanno dato esito.

Sono rimasti intimati il Comune e la intimata S..

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Preliminarmente va precisato che il ricorso è procedibile, giacchè risulta prodotta la copia della relazione di notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 30 giugno 2009, come dichiarato in ricorso.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte di appello non avrebbe compiuto adeguate indagini nella scelta del percorso della servitù, perchè avrebbe negletto la soluzione dello scarico delle acque reflue condominiali con allaccio diretto al collettore fognario della via (OMISSIS).

La censura è infondata. La Corte ha infatti escluso la praticabilità della soluzione a causa della necessità di un sollevamento delle acque e della presenza di diversi edifici e strutture.

Parte ricorrente sostiene che la necessità di una tecnica più complessa non valeva a giustificare l’imposizione della servitù.

Aggiunge che oltre a costituire violazione di legge, questa scelta sarebbe affetta da insufficiente motivazione perchè adottata senza comparare i costi dell’impianto con sollevamento con i costi dell’impianto di scarico per gravità e senza tener conto del sacrificio imposto al fondo B..

Le doglianze sono infondate, perchè non tengono conto della presenza di diversi edifici e strutture”, che è stata indicata – tanto dal tribunale che dalla Corte di appello – come concorrente ragione della scelta. Non vengono quindi messe in evidenza circostanze decisive per inficiare l’apprezzamento di merito della Corte di appello, ma solo valorizzate argomentazioni alternative.

Esse non consentono alla Corte di legittimità di ingerirsi nella valutazione di fatto riservata al giudice di merito, che ha reso motivazione congrua.

3) Il motivo denominato 2 espone sempre violazione degli artt. 1032, 1037 e 1043 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e lamenta omessa valutazione comparativa della maggior convenienza della posa della tubatura al di sotto del mappale (OMISSIS) in luogo della soluzione adottata sul mappale (OMISSIS).

Deduce che il maggior costo stimato in 4.800 Euro per la prima soluzione non giustificava un nuovo asservimento.

Inoltre la presenza di servitù di passo, pedonale e carraio sul mappale (OMISSIS) a favore di parte attrice, avrebbe dovuto indurre a gravare detto fondo anche di servitù fognaria, con minor pregiudizio rispetto all’asservimento stabilito. Anche questa censura è sviluppata sotto il profilo (motivo 2A) del vizio di motivazione.

Anche in questo caso le doglianze, pur abilmente esposte, non possono essere accolte, per le medesime ragioni giuridiche svolte nel paragrafo precedente. L’insindacabilità dell’apprezzamento di merito svolto dalla Corte di appello deriva dalla non decisività delle critiche addotte avverso la motivazione conforme delle due corti di merito.

Esse hanno considerato che la posa sotto il mappale (OMISSIS) avrebbe reso necessario il passaggio sotto due muri e un cancello carraio, l’attraversamento di un’area di sosta e l’interferenza con altre tubazioni. Sarebbe stata quindi complessa la realizzazione e “molto gravoso” il seguente ripristino dei luoghi.

Trattasi, soprattutto quest’ultima, di considerazioni che restano insuperate. Non basta infatti il costo economico previsionale delle diverse operazioni a fondare il giudizio comparativo sulla gravosità, ma si deve tener conto anche delle probabilità di riuscita dell’intervento.

4) Il terzo motivo lamenta la produzione tardiva, con la comparsa conclusionale di appello, di una sentenza del tribunale di Erba che avrebbe riconosciuto la sussistenza di una servitù di passo in favore del Condominio sul mappale (OMISSIS) B..

Parte ricorrente osserva che una servitù può dirsi costituita solo con il passaggio in giudicato della relativa sentenza.

In memoria ha evidenziato che con sentenze d’appello la decisione del tribunale sarebbe stata riformata.

Il motivo non è decisivo, giacchè si è visto, con il precedente esame, che la sussistenza o meno di una preesistente servitù di passo sul mappale (OMISSIS) non è da considerare determinante nella scelta dei giudici di merito.

5) Va respinta la richiesta di condanna ex art. 96 formulata sia dai resistenti che dal procuratore generale, giacchè, per quanto non fondate, le censure svolte sono state esposte con apprezzabile sforzo argomentativo e vanno lette alla luce del considerevole sacrificio imposto al fondo servente.

La insindacabilità di motivazioni congrue e logiche del giudice di appello non elimina il diritto del soccombente di invocare il vaglio della Corte di Cassazione sulla plausibilità di decisioni di appello ritenute ragionevolmente opinabili.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 4.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge, rimborso delle spese generali (15%).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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