Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14577 del 10/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14577 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 16234-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente contro

MILANI MARIA FRANCESCA MLNMFR71L52F205Q;
– intimata –

avverso la sentenza n. 71/5/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di MILANO del 23.3.2010,
depositata il 28/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 10/06/2013

consiglio del 09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. TOMMASO BASILE.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Commissione tributaria regionale di Milano, con la quale -in controversia
concernente impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF per l’anno 2003 con
contestazione di maggior reddito da plusvalenza realizzata a mezzo di cessione
d’azienda (bar e caffè, sita in Milano) stipulata con atto del 2.10.2003 – è stato
respinto l’appello proposto dall’Agenzia medesima avverso la sentenza della CTP di
Milano n.204-21-2008 che aveva accolto il ricorso della parte contribuente Milani
Maria Francesca.
La sentenza impugnata ha ritenuto che la plusvalenza accertata ai fini dell’imposta
sul reddito si fondasse sulle risultanze di un precedente avviso di accertamento ai fini
dell’imposta di registro, a proposito del quale risultava però che la cartella di
pagamento conseguente a detto avviso fosse stata annullata con la sentenza n.415-52007 della CTP di Milano a causa del difetto di valida notifica dell’atto presupposto
consistente proprio nell’anzidetto accertamento emesso ai fini dell’imposta di
registro.
L’Agenzia ha proposto ricorso affidandolo a tre motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Tutti i motivi di ricorso appaiono in ammissibilmente formulati o manifestamente
infondati.

3

letti gli atti depositati

Il primo (centrato sulla violazione dell’art. 2909 cod civ, e con il quale la parte
ricorrente si duole che il giudicante abbia deciso sulla scorta della preclusione
derivante dal giudicato esterno contenuto nella sentenza 415-5-2007 della CTP di
Milano) perché la parte ricorrente erroneamente sostiene che la pronuncia impugnata
si fondi sull’esistenza di un giudicato esterno, nel mentre la sentenza del giudice di

l’accertamento ai fini dell’imposta sul reddito e cioè la presunzione derivante
dall’omologo accertamento finalizzato all’imposta di registro, presunzione che non
può sussistere se l’accertamento è stato accertato inefficace per il menzionato difetto
di notifica.
11 motivo di ricorso appare perciò inammissibile per incoerenza con la ratio decidendi
adottata dalla decisione impugnata.
11 secondo ed il terzo motivo di ricorso (centrati sulla violazione dell’art.35 del
D.Lgs. 546/1992 per omessa pronuncia e difetto di motivazione della sentenza, con i
entrambi i quali la parte ricorrente lamenta che il giudicante non abbia preso in
esame la censura dell’appellante Ufficio riferita alla “legittimità dell’accertamento ai
sensi dell’art.42 del DPR n.600/1973” e, rispettivamente, la censura riferita a “la
legittimità della plusvalenza accertata e assoggettata a tassazione separata ai sensi
dell’art.1 del D.L. 669/1996….”), perché la parte ricorrente erroneamente assume che
il giudicante non abbia preso in esame la censura (unica, per quanto pare di capire)
relativa alla legittimità ed esaustività di motivazione dell’avviso di accertamento.
Il giudicante, infatti (evidenziando che detto avviso risultava fondato esclusivamente
sulla presunzione derivante dal precedente omologo avviso di accertamento relativo
all’imposta di registro) ha debitamente esaminato ogni aspetto di censura correlato e
connesso con il contenuto della motivazione del provvedimento sicchè la parte oggi
ricorrente (per assumere l’esistenza di una omessa pronuncia correlata con censura
afferente la motivazione del provvedimento impositivo) avrebbe dovuto anzitutto
trascrivere il contenuto di detto avviso (asseritamente fondato su elementi ulteriori e

4

appello si limita a rilevare l’insussistenza del presupposto stesso sul quale si fonda

diversi da detta presunzione), incorrendo altrimenti nella violazione del canone di
autosufficienza del ricorso. Sul punto si veda, per tutte, Cass. n. 15867 del 2004.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità e manifesta infondatezza.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte ricorrente, con atto di data 27.02.2013 ha comunicato che la procedura
deve ritenersi definita ai sensi dell’art.39 comma 12 del D.L. n.98/2011, atteso che il
contribuente ha provveduto al versamento di tutte le somme dovute;
che il Collegio, in adesione a detta istanza, ritiene che il processo debba essere
dichiarato estinto;
che le spese di lite non necessitano di regolazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo ai sensi dell’art.16 della legge n.289/2002.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2013.

Roma, 30 ottobre 2012

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA