Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14577 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 04/07/2011), n.14577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12279/10) proposto da:

MAIORCA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. Asata Stefano del foro di Tempio Pausania ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Lucio Molinaro

in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 90;

– ricorrente –

contro

P.A., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Aristei Fernando del

foro di Roma ed selettivamente domiciliato presso il suo studio in

Roma, Circ. Clodia n. 111;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari – Sezione

distaccata di Sassari n. 712/2009 depositata il 28 dicembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

E’ presente l’avv. Aristei;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del

ricorso, come da relazione scritta.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria relazione, regolarmente comunicata al P.G. ed ai difensori delle parti costituite del seguente tenore:

“Il relatore dott.ssa Milena Falaschi, letti gli atti depositati;

Osserva in fatto:

Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Tribunale di Nuoro, conseguente alla proposizione da parte di P.A. di domanda ex art. 2932 c.c. nei confronti della società Maiorca a r.l, in ordine all’inadempimento di contratto preliminare di compravendita stipulato fra le medesime parti in Roma l’8.10.1991, espletata istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza n. 99 del 2005, dichiarava l’inadempimento della convenuta per fatto imputabile alla medesima società e la condannava al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, rigettava la domanda attorea ex art. 2932 c.c.. Avverso la menzionata sentenza proponeva appello il P. lamentando che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che fosse necessaria l’offerta di pagamento del residuo prezzo per avere egli saldato l’intero corrispettivo, in subordine, si dichiarava disponibile ad offrire di pagare la differenza.

Nella resistenza dell’appellata, che proponeva appello incidentale per sentir dichiarare risolto il contratto preliminare per grave inadempimento del promissario acquirente, la Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, ritenendo fondata la questione prospettata dall’appellante, con sentenza n. 712/2009 (depositata il 28 dicembre 2009) in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. dichiarava trasferita all’appellante la proprietà esclusiva della unità immobiliare oggetto del contratto preliminare stipulato in Roma, l’8.10.1991, relativo agli immobili costituiti da 2 bilocali, bagno, veranda, giardino, alla Palazzina A-G 1, appartamenti CT e C1, insistenti su terreno indicato in catasto al F. 33, Mapp. 90, 121 e 122, con condanna della società alla consegna dei predetti immobili liberi da iscrizioni e da persone.

Con ricorso notificato il 5 maggio 2010 e depositato il 18 maggio 2010, la società Maiorca a r.l., ha impugnato per cassazione la richiamata sentenza della Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari (spedita per la notifica il 20 marzo 2010) prospettando cinque motivi.

Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e art. 43 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il terzo motivo ha dedotto la omessa, insufficiente ed illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il quarto motivo ha denunciato la mancanza, insufficiente e illogica motivazione circa un fatto decisivo perii giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il quinto motivo ha censurato la violazione degli arti. 1453, 1455 e 1385 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente ed illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si è costituito nel giudizio di legittimità con controricorso l’intimato P.A..

Diritto

RILEVA IN DIRITTO

Il Collegio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, con la sola correzione, quanto al primo motivo di ricorso, delle argomentazioni a sostegno del rigetto dello stesso. Invero la questione risulta essere mal posta dal ricorrente in quanto nella specie non è invocabile la violazione dell’art. 345 c.p.c..

Il giudice di appello, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, si è ineccepibilmente mosso nel quadro giuridico che in materia è consentito tracciare, uniformandosi al principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui qualora le parti di un contatto preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del residuo prezzo debba essere effettuato all’atto della stipulazione del contratto definitivo, l’offerta di cui all’art. 2932 c.c., comma 2 è da ritenersi soddisfatta con la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto, essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda, così che, in detta ipotesi, deve senz’altro essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso ed il pagamento del residuo prezzo deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell’effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice. Pertanto il contraente che, come il P., abbia chiesto, a norma dell’art. 2932 c.c., l’esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita, è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a dare offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già eseguibile al momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quanto, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento del prezzo – o della parte residua – risulti dovuto, come nel caso in esame, all’atto della stipulazione del contratto definitivo (v. in tal senso Cass. 14 gennaio 2010 n. 477; Cass. 31 luglio 2007 n. 16881).

La decisione impugnata è, dunque, in piena sintonia con i principi enunciati e si sottrae ai rilievi critici sviluppati nel motivo di ricorso in esame.

Del pari vanno disattese le osservazioni di parte ricorrente nella memoria illustrativa con riferimento alle altre censure del ricorso, in particolare per quanto attiene ai motivi due e tre, attenendo all’accertamento circa le modalità di pagamento del prezzo, per le quali non possono che essere ribadite le argomentazioni esposte nella relazione.

Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro. 3.700,00, di cui Euro.

200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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