Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14576 del 13/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 14576 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 15948-2011 proposto da:
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. 01165400589),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO
2015
1998

CATALANO, LORELLA FRASCONA’;
che la rappresentano e difendono giusta delega in
atti;
– ricorrente

a
à

contro

Data pubblicazione: 13/07/2015

FALLIMENTO DELLA VIGILNOT TRINACRIA S.R.L.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 581/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 07/06/2010 r.g.n. 540/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BALESTRIERI;
udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 05/05/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO

:_
IMF

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 31.3.05, l’INAIL conveniva in
giudizio il fallimento della Vigilnot Trinacria s.r.I., proponendo
appello awerso la sentenza n.159/05 resa tra le parti dal
Tribunale di Catania il 25.1.2005, con la quale era stata rigettata
l’opposizione allo stato passivo del fallimento convenuto, proposta

L’appellante impugnava la sentenza, deducendo con unico motivo
che il credito de quo era stato provato mediante la produzione
della denuncia di esercizio (quale fonte dell’obbligazione del
pagamento del premio INAIL e dell’ammontare dello stesso) e
mediante attestazione di credito.
Chiedeva pertanto che la Corte volesse accogliere l’opposizione
allo stato passivo e, quindi, ammettere l’insinuazione al passivo,
ex art.93 L.fall., per la complessiva somma di euro 98.759,08
come da attestato di credito.
Il Curatore del fallimento della Vigilnot Trinacria s.r.l. non si
costituiva.
Con sentenza depositata il 7 giugno 2010, la Corte d’appello di
Catania rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INAIL,
affidato ad unico motivo.
Il Fallimento è rimasto intimato.
Motivi della decisione
1.-L’INAIL denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
2697 c.c., 12, 28 e 44 del d.P.R. n.1124\65, oltre a difetto di
motivazione circa un fatto controverso e decisivo della
controversia (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.).
Lamenta che i giudici di appello, nel ritenere non provato l’esatto
ammontare dei crediti vantati dall’Istituto, non considerarono che

:

dalle norme citate emergeva che è il datore di lavoro a dover
calcolare la misura del premio dovuto sulla base del tasso relativo
alla voce tariffaria di appartenenza, comunicato all’INAIL a
3

dall’Istituto per mancanza di prova del credito.

:

seguito della denuncia iniziale delle lavorazioni e sull’ammontare
,.

delle retribuzioni corrisposte, mentre l’Istituto ha solo facoltà di

!

verifica mediante le ispezioni. Lamenta di aver depositato in
giudizio adeguata documentazione attestante l’esistenza del
rapporto assicurativo (denuncia di esercizio ed istanze
dell’impresa diretta ad ottenere rateizzazioni), idonei a provare
l’esistenza e l’ammontare del credito, che spettava comunque al
fallimento di contestare, secondo il principio della prossimità della
prova (Cass, n.7964/09, Cass. n. 16593\10).
Lamenta inoltre che nessuna contestazione in ordine alla
documentazione prodotta era stata formulata dal Fallimento,
rimasto contumace.
Il ricorso è infondato.
Deve infatti considerarsi che il giudice di appello ha
motivatamente escluso che l’attestato del direttore della sede
dell’Istituto (che l’attuale ricorrente peraltro non produce)
potesse di per sé costituire, specialmente con riferimento
all’ammissione allo stato passivo fallimentare ex art. 93 L.Fall.
(secondo cui “la domanda di ammissione al passivo deve
contenere _Abdicazione della somma, del titolo da cui il credito
deriva, delle ragioni di prelazione e dei documenti giustificativi”),
prova del credito dedotto, in assenza di altri elementi probatori.
Ha poi ritenuto inidonea la denuncia di esercizio poiché a suo
avviso nulla provava in ordine all’entità dei premi effettivamente
dovuti, escludendo la rilevanza anche delle istanze di
rateizzazione “in quanto da nessuno di tali atti è dato evincere
con efficacia di prova piena l’esatto ammontare dei premi
dovuti”.
L’INAIL si limita a contestare tali accertamenti senza tuttavia
neppure produrre i documenti su cui il ricorso si fonda, e senza
chiarire il contenuto dei documenti medesimi, in contrasto con
gli artt. 369 e 366 c.p.c.

4

,

Il ricorso deve essere pertanto respinto. Nulla per le spese
essendo rimasto il Fallimento intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 maggio 2015

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