Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14576 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/06/2017, (ud. 09/03/2017, dep.12/06/2017),  n. 14576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20865-2012 proposto da:

C.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA ALBANIA 13, presso lo studio dell’avvocato GUERRINO PETILLO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

PETILLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6563/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/10/2011 r.g.n. 5802/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato ANTONIO PETILLO;

udito l’Avvocato ITALO DE BENEDITTIS per delega verbale Avvocato

ROBETO PESSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza dell’11 ottobre 2011, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da C.F. nei confronti di ANAS Spa volta al riconoscimento del superiore inquadramento di operatore specializzato (posizione economica B1) in luogo di quello di cantoniere (posizione economica B2) al medesimo attribuito dalla società.

La Corte territoriale, premesso che la declaratoria rivendicata definiva “mezzi speciali” gli autocarri, gli autoarticolati, le macchine operatrici, gli spazzaneve, ha accertato che l’istante era addetto alla conduzione di una “autospazzatrice” non rientrante nell’elenco indicato e non assimilabile ai veicoli prima menzionati, per cui quello guidato dal C. era un “mezzo in dotazione”, che poteva essere condotto dal personale inquadrato nella posizione economica B2 attribuita al ricorrente; sulla base delle prove raccolte ha altresì rilevato che tale mezzo era dato al cantoniere per un uso ordinario e che questi effettuava anche altre attività, “quali chiusura buche, ripristino segnaletica verticale”, “mansioni tipiche del profilo a lui assegnato”.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso C.F. con un unico articolato motivo. Ha resistito la società con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il mezzo di gravame si denuncia “violazione dell’art. 72 del CCNL di categoria e dell’art. 56 del C.D.S. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione del contratto di lavoro e del C.D.S.”, lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto l’autospazzatrice condotta dal C. veicolo non riconducibile ai “mezzi speciali” di cui alla superiore declaratoria contrattuale rivendicata, nonostante per la sua guida fosse richiesta una patente superiore alla B. Si eccepisce altresì che la sentenza impugnata sarebbe “affetta da vizio di motivazione” ed all’uopo si richiamano deposizioni testimoniali e documenti.

Il motivo presenta pregiudiziali profili di inammissibilità perchè, oltre a censurare promiscuamente pretesi vizi di violazione di norme di legge o di contratto unitamente a difetti di motivazione, senza che dall’illustrazione di esso sia dato comprendere a quale, tra le critiche vincolate di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, sia riconducibile ciascuno dei vizi lamentati, così non consentendo una adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf., da ultimo, Cass. n. 14317 del 2016), non riporta il contenuto delle declaratorie contrattuali nè specifica quando e dove sia stato depositato il contratto collettivo integrale (cfr. Cass. SS.UU. n. 7161 del 2010; Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010). Mancanza tanto più grave in quanto una valutazione globale delle previsioni della contrattazione collettiva sarebbe stata necessaria, onde porre a raffronto la qualifica rivendicata con quella di appartenenza.

Dai dati desumibili dalla sentenza impugnata, le doglianze, nei limiti in cui risultano ammissibili, appaiono infondate perchè la Corte d’appello ha mostrato di aver fatto corretto uso dei canoni legali di ermeneutica contrattuale: ha colto, infatti, la differenza saliente tra le due qualifiche professionali in questione, individuandola in special modo nello svolgimento, ai fini del superiore inquadramento, delle mansioni di guida di mezzi speciali, di autocarri, di autoarticolati, di macchine operatrici e di sgombraneve, proprie dell’operatore specializzato della posizione organizzativa ed economica “B1”; mezzi speciali, questi, che non figurano, invece, tra quelli del cantoniere, facente capo all’inferiore posizione organizzativa ed economica “B2”, il quale conduce soltanto il mezzo in dotazione che, a sua volta, non rientra nell’elencazione dei mezzi di cui alla suddetta posizione “Bl” (in tal senso numerosi precedenti della Corte: Cass. n. 23361 del 2013; Cass. nn. 5249, 5699, 5700, 15055 del 2015; Cass. nn. 14770 e 24573 del 2016).

Quanto alla dedotta violazione del codice della strada non è stato evidenziato alcun elemento dirimente a fini interpretativi dal quale desumere che la volontà delle parti contrattuali collettive fosse stata nel senso di ritenere che, con la nozione di “mezzi speciali”, intendessero fare rinvio alla classificazione degli “autoveicoli per uso speciale” contenuta nel regolamento di esecuzione e di attuazione di detto codice.

Infine la Corte d’Appello ha spiegato che il C. svolgeva anche mansioni tipiche del profilo di cantoniere, quali la chiusura delle buche ed il ripristino della segnaletica verticale e tale aspetto non risulta efficacemente censurato da parte ricorrente, nè tanto meno risulta che quella della conduzione dell’autospazzatrice fosse la mansione prevalente del lavoratore istante.

3. Conclusivamente il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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