Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14576 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 04/07/2011), n.14576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11483/10) proposto da:

V.F., V.C. e V.S.,

rappresentati e difesi, in forza di procura in calce al ricorso,

dall’Avv. Salvatore Privitera del foro di Catania ed elettivamente

domiciliati presso lo studio dell’Avv.to Giuseppe Maccarrone in Roma,

via Lima n. 31;

– ricorrenti –

contro

G.C., G.G. e G.S.,

rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Villardita del foro di

Catania, eletto domicilio presso il suo studio in Vizzini (CT),viale

Margherita n. 19;

– intimati –

avverso la ordinanza ex art. 295 c.p.c. pronunciata dal giudice unico

del Tribunale di Caltagirone, Sezione distaccata di Grammichele il 2

luglio 2010 nel giudizio R.G. n. 64/2002;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento

de ricorso, come da relazione scritta.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

F., C. e V.S. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza avanti la cassazione avverso la ordinanza ex art. 295 c.c. del 2 luglio 2010 pronunciata dal giudice unico del Tribunale di Caltagirone – Sezione distaccata di Grammichele nell’ambito del procedimento n. 64/2002 (avente ad oggetto l’accertamento della proprietà esclusiva dei V. del tratto di terreno sito in territorio di (OMISSIS) (catasto al foglio 29, particelle 71, 124, 133, 136 e 140), nonchè della metà del fondo rustico e precisamente i due vani a piano rialzato con ingresso dal lato est, la tettoria e stalla posta a nord (catasto foglio 29, particella 67), della metà della corte comune antistante il fondo rustico e della metà del pozzo d’acqua con relativo spiazzo) con riferimento alla causa promossa da G.G. per il riconoscimento giudiziale di paternità (R.G. n. 679/2009), chiedendo l’annullamento del predetto provvedimento. Nessuno si è costituito per gli intimati.

Nominato, a norma dell’art. 377 c.p.c., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. ritenendo che il ricorso fosse da accogliere. All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Il regolamento di competenza sollevato nei precisati termini è fondato.

E’ noto che l’apprezzamento del rapporto di pregiudizialità tra due giudizi in corso, allo scopo di accertare le condizioni per disporre la sospensione di un processo, è rimesso al giudice di merito, la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.

D’altro canto i principi ricavabili dell’art. 295 c.p.c. ricordano che la norma considera la sospensione del giudizio civile necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l’indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato (v. Cass. S.U., ord., n. 14670/2003; Cass., ord. n. 1813/2005; Cass., ord. n. 5388/2005; Cass., ord. n. 9074/2000; Cass., ord. n. 1685/2000; Cass., ord. n. 7265/1999).

A tal fine, perchè possa ravvisarsi un caso di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. non è sufficiente che tra le due liti vi sia un rapporto di mera pregiudizialità logica, occorrendo, altresì, un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quanto la definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra, il cui accertamento deve avvenire con efficacia di giudicato.

Orbene è da escludere che la causa petendi ed il petitum di questo giudizio, incentrati sull’accertamento del diritto di proprietà su immobili, possa venir pregiudicato dall’esito del procedimento instaurato da G.G. nei confronti dei V. (quali eredi di V.G.) ai fini del riconoscimento di paternità del loro dante causa o richiedere una sentenza passata in giudicato su detto riconoscimento, avente effetti e conseguenze ben diversi da quelli configurabità in questa sede.

Invero difetta nel caso perfino il rischio di una incompatibilità meramente logica fra i possibili giudicati dei due procedimenti, in quanto in base alla stessa prospettazione dei fatti, colui che ha agito per la dichiarazione giudiziale di paternità (art. 269 c.c.), non tende a contraddire le due distinte sfere di interessi rispetto all’accertamento del diritto di proprietà, ma a porla eventualmente nel nulla nei suoi soli confronti allorchè venisse riconosciuto il suo status di figlio naturale di V.G. e quindi di erede dello stesso, per cui la posizione potrebbe venire a coincidere con quella dei V., senza però determinare la confusione fra le porzioni dei beni in contesa per riunione della proprietà degli immobili nella stessa persona.

Del resto per consolidata giurisprudenza di questa corte ai fini dell’applicazione dell’art. 295 c.p.c., per ritenere la pregiudizialità fra cause, è necessario che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione della influenza che la decisione assunta nel giudizio che ha connotazioni di pregiudizialità deve assumere nel giudizio sospeso (v. Cass., ord. n. 4730/1999).

Dunque tra le varie cause pendenti fra le parti, non esattamente coincidenti ( C. e G.S. non sono parti del giudizio di riconoscimento giudiziale di paternità), non sussiste neppure rapporto obiettivo di pregiudizialità, perchè i giudizi risultano essere stati introdotti in relazione a diverse causae petendi neppure parzialmente coincidenti.

Sul punto esiste soltanto un apodittico rilievo del giudice a quo circa la ricorrenza dei presupposti in discorso”.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati, che non si sono costituiti.

In definitiva, il ricorso va accolto e per l’effetto va cassata l’ordinanza di sospensione adottata dal giudice unico del Tribunale Caltagirone, Sezione distaccata di Grammichele, il 2 luglio 2010 nel procedimento n. 64/2002, il quale dovrà provvedere alla prosecuzione del giudizio, previa riassunzione nei termini di legge. Va riservata al giudizio di merito la liquidazione delle spese processuali anche per questa fase del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato;

dispone la riassunzione del giudizio nei termini di legge.

Le spese processuali del regolamento di competenza riservate alla fase di merito.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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