Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14575 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/06/2017, (ud. 09/03/2017, dep.12/06/2017),  n. 14575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14821-2015 proposto da:

S.F., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’ avvocato CIRO GAGLIARDI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER

NIUTTA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale

notarile in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8376/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/12/2014 r.g.n. 3844/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CIRO GAGLIARDI;

udito l’Avvocato PAOLA POTENZA per delega verbale Avvocato CARLO

BOURSIER NIUTTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 8376/2014, depositata il 10 dicembre 2014, la Corte di appello di Napoli rigettava il gravame di S.F. nei confronti della sentenza dei Tribunale di Napoli, che aveva respinto la domanda del lavoratore per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giusta causa allo stesso intimato – a seguito di contestazione in data 5/1/2011 – da ENEL Distribuzione S.p.A. a motivo dell’arbitraria rimozione, ne periodo dal 2/7/2010 al 30/10/2010, di cinque misuratori recanti visibili segni di manomissioni esterne e della mancata comunicazione alla struttura gerarchica delle operazioni così eseguite.

La Corte riteneva provati gli addebiti e sussistente la giusta causa, osservando come risultasse osservato nella specie il requisito dell’immediatezza della contestazione, tenuto conto dell’articolata verifica condotta dalla società a partire dal 2010, volta a ridurre le perdite di rete, ivi compresa la lotta ai prelievi irregolari di energia elettrica. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con unico motivo; la società ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere reso, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, una motivazione generica, e quindi insufficiente, con riferimento alla ritenuta sussistenza, nella specie, del requisito di immediatezza della contestazione disciplinare rispetto ai fatti addebitati.

In particolare, il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui, nel pronunciare il rigetto del primo motivo di appello, ha richiamato l’ampiezza e la complessità della verifica condotta dalla società, a partire dall’anno 2010, al fine di contrastare i prelievi irregolari di energia elettrica e di accertare coinvolgimento, e le responsabilità, dei propri dipendenti nella consumazione degli illeciti (p. 8), e, peraltro, trascurando precisi e circostanziati riferimenti alla sua specifica posizione.

Ciò premesso, il motivo risulta inammissibile.

Si deve, infatti, preliminarmente osservare che la sentenza di secondo grado è stata depositata il 10 dicembre 2014 e, pertanto, nel vigore del nuovo vizio “motivazionale” come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Come precisato da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 8053/2014 (conf. n. 8054/2014), “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione”; con la conseguenza che “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione”.

Ora, non vi è dubbio che nessuna di tali ipotesi possa configurarsi nel caso in esame, posto che il giudice di merito, nell’osservanza del consolidato principio di “relatività” del criterio di immediatezza (in ragione della specifica natura dell’illecito disciplinare e del tempo occorrente per l’espletamento delle indagini), ha comunque fornito in ordine al punto di fatto contestato, e sia pure in termini sintetici, una chiara motivazione, a cui concorre il richiamo esplicito a “quanto detto in premessa” e cioè alla precisazione che le condotte omissive e commissive, poste a base del successivo licenziamento, furono contestate all’odierno ricorrente “in data 5 gennaio 2011 dopo circa sei mesi dall’epoca” della loro realizzazione (cfr. sentenza impugnata, p. 3).

Il ricorso deve conclusivamente essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per le spese e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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