Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14575 del 10/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14575 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 15032-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro

PIETZUCH ELSA MARIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 46/21/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di FIRENZE del 18.2.2010,
depositata il 15/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 10/06/2013

consiglio del 09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. TOMMASO BASILE.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Firenze ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.167/03/2007 della CTP di Lucca che aveva accolto il ricorso della
contribuente Pietzuch Elsa Maria- ed ha così annullato le cartelle di pagamento per
IRPEF relative all’anno d’imposta dal 2002 al 2003 per le somme iscritte a ruolo a
seguito di avvisi di accertamento che la parte contribuente, impugnando gli atti
davanti al giudice di primo grado, aveva eccepito di non avere mai ricevuto.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che dalla documentazione
prodotta “non risultavano affatto compiute le operazioni cui la decisione (di primo
grado) ha accennato, in particolare quella che concerne l’affissione dell’avviso alla
porta dell’abitazione”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il terzo motivo di impugnazione (improntato alla violazione art.8 della
legge n.890/1982, in relazione all’art.360 n.3 cpc, motivo da esaminarsi con
preferenza rispetto agli altri che lo precedono, perché di più pronta soluzione) la
ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia fatto erroneo governo
della citata disposizione (nella parte in cui prescrive che l’agente postale che non può
recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario rilasci avviso del deposito
nell’ufficio postale al destinatario “mediante affissione alla porta d’ingresso oppure
mediante immissione della cassetta della corrispondenza dell’abitazione”) limitandosi

3

Osserva

ad acclarare non risultante l’avvenuto compimento di una sola delle due anzindicate
formalità.
La doglianza appare manifestamente fondata.
Ed invero, poiché la menzionata disposizione prescrive come alternative le predette
formalità, il giudice del merito avrebbe dovuto accertare che nessuna delle due

dell’avviso alla porta dell’abitazione) risultava non documentata.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, sicchè la Corte potrà rimettere la questione al giudice del
merito (da identificarsi nella CTR Toscana), onde rinnovi l’apprezzamento, alla luce
del predetto principio di diritto, circa la ritualità di almeno una delle numerose
procedure di notifica che —secondo l’allegazione di parte ricorrente- sono state
effettuate nella specie di causa.
Roma, 20 ottobre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Toscana che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma 9 maggio 2013.

risultasse espletata e non limitarsi a dare atto che una sola di esse (l’affissione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA