Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14575 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 09/07/2020), n.14575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10715/2013 R.G. proposto da:

M.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Ruggieri,

con domicilio eletto presso l’Avv. Laura Arpino in Roma via Duilio

n. 6, giusta procura speciale a margine della comparsa di

costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 85/5/12, depositata il 17 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2020 dal Consigliere Dott. Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.M. impugnava l’atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni, relative all’anno d’imposta 2003, emesso dall’Agenzia delle entrate di Bologna nei suoi confronti quale obbligata in solido della APICI – Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani, sede di Bologna, per aver quest’ultima illegittimamente fruito dei benefici conseguenti alla qualifica di Onlus previsti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10 in carenza dei requisiti di legge.

In particolare, l’Ufficio aveva contestato all’associazione la sostanziale natura commerciale dell’attività svolta, la mancanza di vita associativa e la non conformità delle scritture contabili a quanto previsto per le Onlus.

L’impugnazione, accolta dalla CTP di Bologna, era rigettata, in riforma della sentenza di primo grado, dal giudice d’appello.

M.M. ricorre per cassazione con due motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia “erroneità della sentenza per aver considerato la sede locale APICI dell’associazione nazionale quale autonomo soggetto di imposta ai fini del rivestimento della qualità soggettiva di Onlus”.

La contribuente rimprovera alla CTR, in particolare, “l’errata e comunque insufficiente valutazione… delle argomentazioni e delle prove offerte in giudizio, anche e soprattutto al giudicato che ha interessato altre sedi dell’Associazione in Italia”.

Nella concreta articolazione del motivo, inoltre, puntualizza che la “questione, già dedotta in sede di ricorso introduttivo e di controdeduzioni in appello verte sul fatto che l’avviso di accertamento impugnato si fonda sull’atto di cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus della A.P.I.C.I. Bologna in quanto ritenuta mera articolazione territoriale di un’associazione operante su base nazionale e pertanto priva di autonomia patrimoniale e quindi di autonoma soggettività d’imposta”, e ritiene “evidente” che l’autonomia della sede provinciale di Bologna fosse confinata al solo “profilo materiale, gestionale e contabile”, senza che, quindi, “tale parziale indipendenza possa assurgere (sul piano formale) al ruolo di fattore indicativo di una vera e propria soggettività giuridica e tributaria”.

1.1. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

La doglianza, infatti, in alcun luogo esplicita se sia denunciato un vizio di motivazione ovvero un errore di diritto.

1.2. In ogni caso, anche a voler ritenere che la censura si riferisca – come sembra desumersi dall’incipit su riportato e dalle conclusioni per cui “a fronte dei rilievi effettuati dalla ricorrente… i giudici… con motivazione contraddittoria ed errata”, hanno affermato l’autonomia giuridico-patrimoniale della APICI – ad un vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria, la stessa è parimenti inammissibile in quanto, trattandosi di decisione pubblicata il 17 ottobre 2012, non più proponibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ratione temporis applicabile.

1.3. E’ appena il caso di sottolineare, infine, che la CTR ha compiuto un accertamento di fatto, compiutamente ed adeguatamente motivato, in ordine alla natura di soggetto d’imposta autonomo della sede locale di APICI e della riferibilità di qualsivoglia obbligo o pretesa impositiva o sanzionatoria in capo ad essa (“ha una partita Iva, rende proprie dichiarazioni fiscali, ha un proprio codice fiscale ed assume persone alle proprie dipendenze”), corroborato anche dall’esame e interpretazione delle pertinenti disposizioni dello Statuto Nazionale, sicchè, anche per tale profilo, la censura è inammissibile in quanto intesa ad una nuova valutazione di merito.

2. Il secondo motivo denuncia “erronea applicazione oggettiva delle disposizioni sanzionatorie D.Lgs. n. 460 del 1997, ex art. 28, comma 1, lett. a) e c)”.

La contribuente, in particolare, rileva che la sanzione si applica in caso di fruizione indebita dei benefici in assenza dei requisiti di legge, svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali, distribuzione di utili od avanzi di gestione e lamenta l’illegittimità dell’atto di contestazione in quanto privo dell’indicazione delle circostanze di violazione delle norme.

2.1. Il motivo è inammissibile, rivolgendosi la censura avverso l’atto dell’Amministrazione (asseritamente carente) e non nei confronti della sentenza, che, tra l’altro, ha puntualmente accertato la sussistenza delle violazioni contestate (“dalla documentazione è emersa la mancanza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, nonchè la mancanza di vita associativa e la circostanza che l’Ente svolge attività di prestazione di servizi, con una propria struttura organizzativa, ricevendo un compenso per le prestazioni rese”).

La doglianza, in ogni caso, è carente in punto di autosufficienza attesa l’omessa riproduzione dell’atto di cui si contestano le carenze.

3. Il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi. Le spese sono regolate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna M.M. al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 9 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA