Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14575 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 04/07/2011), n.14575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.R., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso per

procura a margine del ricorso dall’Avvocato Nuzzi Pier Francesco,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Yser n.

8;

– ricorrente –

contro

B.D., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso per

procura a margine del controricorso dagli Avvocati Salvi Fabrizio e

Franco Ciullini, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo

in Folionica, via Roma n. 44;

– controricorrente –

e

Be.Ma.Gr., in proprio e quale erede di N.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1188 della Corte di appello di Firenze,

depositata il 14 settembre 2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 marzo 201 1 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

è presente l’avv. Nuzzi.

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto da C.R. che, premesso di avere acquistato l’immobile oggetto di controversia da N.E. con atto del 25 novembre del 2000, chiede la cassazione della sentenza n. 1188 della Corte di appello di Firenze, depositata il 14 settembre 2009, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda di B.D. che, in forza di un contratto preliminare di compravendita dei tre quarti della proprietà di un immobile sito in (OMISSIS) stipulato con N.E. il 9 marzo 1994, aveva chiesto il trasferimento, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., della predetta porzione immobiliare, condizionando gli effetti della sentenza al pagamento da parte dell’istante della somma di Euro 51.645,70 a titolo di saldo prezzo;

rilevato, in particolare, che il giudice di secondo grado ha motivato l’accoglimento della domanda in forza sia della scrittura privata di compromesso, che del rilievo secondo cui l’ineseguibilità della pattuizione del contratto preliminare che prevedeva, in relazione alla somma di L. 100.000.000 dovuta a saldo del prezzo di vendita, l’estinzione del relativo debito tramite compensazione con un credito vantato dal B. nei confronti di Be.Ma.Gr., figlia della N., che ques’ultima si era espressamente accollata – pattuizione ritenuta dal giudicante non eseguibile per avere l’originaria debitrice Be., intervenuta volontariamente in giudizio, disconosciuto la propria firma sull’atto di accollo – fosse da ritenersi superata in virtù dell’offerta avanzata dall’attore – promissario acquirente di versare tale somma al momento della sentenza, offerta che, a sua volta, integrava, rispetto alle pattuizioni contrattuali, una variazione consentita, incidendo sulle semplici modalità di esecuzione dell’obbligazione di pagamento del prezzo, non comportante, a carico dell’altra parte, alcun onere aggiuntivo; letto il controricorso di B.D.;

ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1343, 1346 e 1418 cod. civ., censura la sentenza impugnata per avere, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, escluso, sulla base dell’erronea premessa secondo cui il prezzo della compravendita non rientrerebbe nell’oggetto del contratto di compravendita, che nella specie il contratto fosse nullo per impossibilità e/o indeterminatezza dell’oggetto, considerata la non eseguibilità, fin dall’origine, della clausola che prevedeva l’estinzione dell’obbligo di pagamento del residuo prezzo mediante compensazione;

che il secondo motivo di ricorso lamenta erroneità e contraddittorietà della motivazione, per avere la decisione di secondo grado da un lato affermato resistenza della pattuizione in ordine all’estinzione della parte residua del prezzo per compensazione, così riconoscendone validità ed efficacia, e dall’altro sostenuto invece che il prezzo residuo era ancora da corrispondere; che il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ., assumendo che la sentenza impugnata, affermando l’eseguibilità del contratto ex art. 2932 cod. civ. nonostante la non applicabilità della clausola contrattuale che prevedeva il pagamento tramite compensazione del residuo prezzo, sostituita con l’offerta del pagamento di tale somma in contanti, ha violato il principio normativo che richiede identità tra la sentenza che tiene luogo al contratto definitivo e l’assetto degli interessi delle parti come fissato nel preliminare, principio in forza del quale la predetta sentenza deve riprodurre la regolamentazione contrattuale delle parti e non può apportarvi variazioni;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere designato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso, osservando:

“con riguardo al primo motivo, che le censure sollevate non colgono l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha incentrato le ragioni di accoglimento della domanda sul rilievo, che costituisce evidentemente il risultato di un’attività di interpretazione del contratto che non viene censurata, che la clausola relativa al pagamento del prezzo per compensazione non costituiva un elemento essenziale dell’assetto degli interessi fissato dalle parti nel preliminare, riguardando essa una mera modalità di pagamento del prezzo, con l’effetto che l’ineseguibilità di tale clausola, conseguenza del disconoscimento della scrittura privata di accollo da parte del debitore originario, poneva in realtà non già un problema di possibilità o impossibilità dell’oggetto del contratto, come prospettato dalla convenuta, bensì di adempimento dell’obbligo del promissorio acquirente di pagamento del prezzo, questione ritenuta quindi superata alla luce dell’offerta avanzata dall’attore di pagamento in contanti di tale importo, unitamente alla considerazione che tale diversa modalità di estinzione del debito, rispetto a quella prevista dal preliminare, non alterava in alcun modo la posizione delle parti, non comportando alcun onere aggiuntivo a carico della venditrice”;

“che il secondo motivo di ricorso è infondato, rimanendo assorbito dalle considerazioni precedenti, nonchè dall’evidente rilievo che la sentenza, in parte qua, richiama la clausola che prevedeva la compensazione come fatto storico, di cui certifica l’esistenza, senza aggiungere nulla in ordine alla sua efficacia, che anzi esclude laddove afferma che il prezzo residuo è ancora da corrispondere”;

– “che anche il terzo motivo è infondato, atteso che la soluzione accolta dal giudice di appello si fonda sull’interpretazione del contratto che assegna alla clausola più volte citata carattere non essenziale, interpretazione che non è stata censurata, ed appare altresì condivisibile, dovendosi ritenere, sotto il profilo di diritto censurato dal motivo, conformemente all’orientamento di questa Corte in tema di adottabilità della sentenza ex art. 2932 cod. civ. in caso di modifiche o variazioni dell’oggetto del contratto (Cass. n. 1562 del 2010; Cass. n. 6166 del 2006; Cass. n. 4529 del 2001), che il principio secondo cui la sentenza di esecuzione specifica del contratto preliminare deve rispecchiare integralmente le previsioni negoziali stabilite dalle parti nel contratto stesso, impedisce al giudice di sostituire la propria volontà a quella dei contraenti, ma non di accertare, con una indagine ermeneutica, che, vertendo la modifica non già sull’oggetto della prestazione, bensì sulle modalità del suo adempimento, si tratta di pattuizioni non essenziali, emendabili e sostituibili, in caso di loro impossibilità, con altre sostanzialmente equivalenti, non apportanti alcun onere o svantaggio alla parte convenuta”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti e che la sola parte ricorrente ha depositato memoria;

considerato in particolare che, in sede di memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, la parte ricorrente ha dedotto che l’asserzione della decisione impugnata secondo cui la clausola relativa al pagamento del prezzo per compensazione non costituiva clausola essenziale del preliminare avrebbe dovuto derivare da un’indagine ermeneutica svolta dal giudice, che nella specie è invece del tutto assente, così come risulta mancante qualsiasi approfondimento in ordine allo stretto collegamento esistente tra il preliminare di compravendita e l’ulteriore atto scritto di accollo cui lo stesso espressamente rinvia, collegamento che, una volta accertato, avrebbe dovuto portare a ritenere che quest’ultimo non indicava solo una modalità di pagamento del prezzo ma integrava l’oggetto del contratto e del suo contenuto, con la conseguenza che, per effetto del venir meno e dell’inefficacia dell’accollo, il prezzo della futura compravendita – elemento essenziale del contratto – era rimasto indeterminato; ha aggiunto, in relazione al secondo motivo di ricorso, che la Corte di appello è caduta in un palese vizio di contraddittorietà della motivazione, in quanto, da un lato ha ritenuto esistente l’atto di accollo e, dall’altro, non ha ritenuto operante la compensazione del prezzo di vendita;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di eseguibilità ex art. 2932 cod. civ. del contratto preliminare di compravendita, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;

che, in particolare, anche con riferimento alle deduzioni svolte dal ricorrente in memoria, occorre rimarcare che l’assunto del giudice che non ha attribuito carattere essenziale alla clausola del contratto preliminare che prevedeva il pagamento di parte del prezzo mediante compensazione di un credito, ritenendo che essa interessasse una mera modalità di adempimento della prestazione a carico del promissario acquirente e che fosse stata in concreto superata mediante l’offerta di pagamento in contanti della parte del prezzo corrispondente, costituisce evidentemente il risultato di una interpretazione dell’atto contrattuale, che avrebbe dovuto, cosa che non è stato, essere specificatamente censurata dalla parte mediante la formulazione, quale specifico motivo del ricorso, della violazione delle regole di interpretazione del contratto stabilite dagli art. 1362 e segg. cod. civ., con la precisa indicazione dei canoni ermeneutici che sarebbero stati violati e delle ragioni di contrasto tra essi e la soluzione accolta dal giudice di merito, nonchè con la trascrizione, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, delle clausole contrattuali che si assumono male interpretate (Cass. n. 19044 del 2010; Cass. n. 4178 del 2007);

che in tale rilievo devono ritenersi assorbite e superate le censure alla sentenza impugnata con cui la parte ricorrente ha opposto il mancato esame del collegamento tra il preliminare di compravendita e l’atto di accollo in esso menzionato – deduzione peraltro anche inammissibile in quanto sollevata per la prima volta con la memoria – e l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto con riferimento al prezzo, avendo il giudice di merito fondato la propria statuizione sull’affermazione che la clausola che prevedeva il pagamento di parte del prezzo tramite compensazione concorreva non già alla determinazione del prezzo, il cui ammontare risultava fissato dal contratto, bensì disciplinava soltanto una modalità di adempimento della relativa obbligazione da considerarsi non essenziale, come tale superabile mediante altra modalità non comportante alcun onere aggiuntivo a carico dell’altra parte;

che, sulla base di tali considerazioni, anche le censure di contraddicorietà di motivazione e di violazione dell’art. 2932 cod. civ. sollevate, rispettivamente, con il secondo ed il terzo motivo non hanno pregio, la prima perchè il giudice ha motivato congruamente l’inapplicabilità della clausola di compensazione in ragione dell’inefficacia dell’accollo, la seconda in quanto, attenendo la divergenza tra preliminare e sentenza ad una mera modalità non essenziale di adempimento della prestazione di pagamento del prezzo, cui non corrispondeva, secondo l’apprezzamento di fatto svolto sul punto dal giudice di merito, un interesse specifico della controparte, si verte in ipotesi di variazione consentita, che non preclude, in base alla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, l’adozione della sentenza di adempimento ex art. 2932 cod. civ.;

che, pertanto, il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte costituita, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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