Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14574 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28094/2014 R.G. proposto da:

D.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mattia Salvatore

ed Ivo Caraccioli, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Gian

Giacomo Porro n. 8, presso l’avv. Francesco Falcitelli, CGP Studio

Legale e Tributario;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.2222/2014 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, pronunciata in data 10 marzo 2014,

depositata in data 29 aprile 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 febbraio

2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.G. ricorre con quattro motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 2222/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 10 marzo 2014, depositata in data 29 aprile 2014 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, riformando la sentenza della C.t.p. di Milano, favorevole al contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’atto impositivo per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, con cui l’Amministrazione Finanziaria procedeva alla ricostruzione del reddito mediante accertamento sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4;

con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che il contribuente non avesse fornito prova esaustiva, idonea a contrastare l’accertamento dell’amministrazione;

in particolare, secondo la C.t.r., il contribuente aveva dato dimostrazione di aver versato sui propri conti correnti ricavi da cessione di quote societarie, rimborsi di prestiti societari e redditi da locazione, nonchè della disponibilità di risorse finanziarie risalenti ad anni pregressi, ma non aveva provato di aver regolarmente dichiarato tali introiti;

a seguito del ricorso, l’Agenzia si costituisce e resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio 23 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, artt. 2727 e 2728 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo il ricorrente, il giudice di appello ha fatto una valutazione di gravità, precisione e concordanza degli elementi forniti dall’amministrazione finanziaria, mentre avrebbe solo dovuto esaminare la corretta applicazione degli indici presuntivi di capacità contributiva e la prova contraria fornita dal contribuente per vincere la presunzione fondata su tali indici;

in particolare, la C.t.r. non aveva rilevato taluni errori contenuti nell’avviso di accertamento e riconosciuti dalla stessa amministrazione finanziaria, quale quello relativo alla percentuale di possesso dei beni immobili, che erano di proprietà del contribuente solo nella misura del 50%;

inoltre, secondo il ricorrente, il giudice ha ritenuto operante la disposizione normativa in oggetto anche per le spese relative ad incrementi patrimoniali riferibili agli anni di imposta 2009 e 2010, diversi da quelli oggetto di accertamento (2006, 2007 e 2008);

il ricorrente deduce, inoltre, che la C.t.r. non aveva tenuto conto dell’erronea duplicazione di talune spese, quali il “maxicanone” del leasing per l’acquisto di un’imbarcazione, contestato anche come incremento patrimoniale, e del computo di movimentazioni bancarie in uscita prive di specificazione in ordine alle spese cui si riferivano, peraltro senza che al contribuente fosse stata data alcuna previa informativa, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 7, comma 2, lett. b), dell’avvio di un’indagine finanziaria sui suoi conti correnti, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, art. 32, comma 1, n. 7, e della L. n. 212 del 2000, art. 10;

con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, e art. 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo il ricorrente, il giudice di appello ha falsamente applicato la normativa in oggetto, ritenendo che il contribuente avesse provato la disponibilità dei redditi a copertura delle spese accertate dall’ufficio, mentre non avrebbe provato la tassazione di detti redditi, omettendo di depositare le dichiarazioni d’imposta per gli anni in contestazione;

il ricorrente deduce che la C.t.r. non avrebbe tenuto conto del fatto che il contribuente aveva fornito la prova di aver conseguito ingenti redditi negli anni oggetto di accertamento ed in quelli precedenti, riferibili anche al nucleo familiare, in particolare al coniuge, cui era intestata la proprietà degli immobili in misura del 50%;

con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe considerato, ai fini della valutazione del reddito sintetico, le spese occorrenti al mantenimento del nucleo familiare, elemento di fatto che non era stato oggetto di accertamento, nè era stato introdotto in giudizio dalle parti;

con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la contraddittorietà ed illogicità manifesta, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

secondo il ricorrente, la sentenza impugnata mancherebbe del minimo di motivazione idonea a palesare l’iter logico giuridico posto a base della decisione adottata dai giudici di appello, che, senza pronunciarsi in ordine alla denuncia degli errori contenuti nell’avviso di accertamento, avrebbe ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato la tassazione dei redditi con i quali aveva sostenuto le spese contestate, concludendo contraddittoriamente ed apoditticamente nel senso che il contribuente non avesse fornito idonea documentazione per vincere le contestazioni dell’ufficio;

il secondo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento dei rimanenti;

invero, la C.t.r. riteneva che il contribuente avesse dato dimostrazione della disponibilità di redditi e di risorse finanziarie risalenti ad anni pregressi a copertura delle spese oggetto dell’accertamento, ma non avrebbe provato di aver regolarmente dichiarato e sottoposto a tassazione tali introiti;

il giudice di appello concludeva, quindi, nel senso che il contribuente non avesse fornito prova esaustiva, idonea a contrastare l’accertamento dell’amministrazione;

la decisione appare del tutto priva dell’esame della documentazione prodotta dalla parte e non chiarisce in alcun modo perchè tale documentazione non sia idonea a dimostrare, in capo al contribuente, la permanente disponibilità, negli anni in contestazione, di redditi esenti o sottoposti a tassazione separata (nel caso di specie provenienti in gran parte, come riconosciuto dalla stessa C.t.r., da cessione di quote societarie, rimborsi di prestiti societari e redditi da locazione);

sul punto, costituisce principio consolidato quello secondo cui “in tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicchè, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29067 del 13/11/2018);

nel caso di specie, la C.t.r. si limita ad un’affermazione che prescinde del tutto dall’esame in concreto della documentazione processuale, arrivando ad una conseguenza priva di giustificazione logica e contraria alle premesse di fatto riportate nella stessa sentenza impugnata;

invero, in tema di accertamento sintetico, questa Corte ha avuto modo di precisare che “nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante cd. redditometro, per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto passivo d’imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21700 del 08/10/2020);

pertanto, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza va cassata, con rinvio alla C.t.r della Lombardia, in diversa composizione, che, alla luce della documentazione in atti, dovrà valutare se il contribuente ha fornito la prova della permanenza nella sua disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, che sono stati utilizzati – o, quanto meno, potrebbero essere stati utilizzati – per sostenere le spese contestate;

l’esame andrà condotto con riferimento all’intero reddito del nucleo familiare, in quanto “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, (cd. redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30355 del 21/11/2019);

tale esame nel caso di specie è ancor più necessario, con particolare riferimento alla circostanza, pacifica tra le parti, ma negata dalla C.t.r., che il possesso dei beni immobili è riconducibile per il 50% al contribuente e per l’ulteriore 50% a sua moglie;

in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA